Art. 9
Assegno di ricollocazione
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12
del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al
comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di
patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro
soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da
parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma
della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un
soggetto accreditato, (( il Sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione )) al centro
per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o,
nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio
risiede il beneficiario.
5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attivita' di
monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del
servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto
legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere sul
Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di
esaurimento delle risorse.
(( 6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi,
anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente
di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria
attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma
statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le
finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema
statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche
in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del
soggetto richiedente»;
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e'
effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma
2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma
statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una
disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a
garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con
particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per
ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti
interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le
principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei
dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE)
2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice» )).
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.