(( Art. 9-bis
Disposizioni in materia
di istituti di patronato
1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto
Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro
Paesi stranieri»;
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore
all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo
0,75 per cento»;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno
otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno
quattro Paesi stranieri» )).