(( Art. 9-bis Disposizioni in materia di istituti di patronato 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri»; b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo 0,75 per cento»; c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri» )).