(( Art. 9-bis 
 
                       Disposizioni in materia 
                      di istituti di patronato 
 
  1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  «almeno  otto
Paesi stranieri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno  quattro
Paesi stranieri»; 
  b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:  «inferiore
all'1,5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «inferiore  allo
0,75 per cento»; 
  c) all'articolo 16, comma 2, lettera  c-ter),  le  parole:  «almeno
otto Stati  stranieri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno
quattro Paesi stranieri» )).