Art. 2 
 
       Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato 
 
  1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per  l'esercizio  delle
attribuzioni  individuate  dall'art.  1,   comma   1,   del   decreto
legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  riferite  a  questioni  di
particolare rilevanza generale e intersettoriale,  il  Comitato  puo'
costituire, con propria delibera, commissioni o gruppi di lavoro  per
lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su  specifici
argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. La proposta, da sottoporre all'esame del Comitato,  sottoscritta
dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, e' corredata,  a
pena di irricevibilita', oltre che  della  necessaria  documentazione
istruttoria, da una  scheda  di  sintesi  che  deve  esplicitare  gli
elementi individuati dai commi da 3  a  5,  nonche'  l'analisi  costi
benefici o altra metodologia di valutazione nei casi dei  progetti  e
programmi di investimento di cui all'art. 1,  comma  2.  La  proposta
deve altresi' contenere le schede  di  monitoraggio  dello  stato  di
attuazione degli interventi di  investimento  pubblico,  identificati
con il relativo Codice unico di progetto (CUP), cui si  riferisce  la
proposta medesima nonche'  l'asseverazione,  sotto  i  profili  della
completezza e della correttezza, che i dati  anagrafici,  finanziari,
fisici e procedurali concernenti l'opera o il progetto relativo  alla
proposta   stessa   che   confluiscono   nella   Banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche  (BDAP),  istituita  presso  la  Ragioneria
generale dello Stato ai sensi dell'art. 13 della  legge  n.  196  del
2009, sono aggiornati al momento della proposta stessa. 
  3. L'oggetto della proposta deve identificare: 
  a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPE; 
  b) il documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di  riferimento,  ovvero
il pertinente documento di programmazione settoriale vigente  in  cui
e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE; 
  c) la localizzazione  territoriale  dell'intervento  ovvero  l'area
territoriale di impatto della decisione; 
  d) il costo  del  progetto  o  dell'intervento,  del  piano  o  del
programma, ovvero l'ammontare  dell'assegnazione  richiesta  o  delle
risorse da ripartire; 
  e) il  finanziamento  richiesto  al  CIPE,  l'eventuale  fabbisogno
residuo, nonche' l'indicazione delle altre fonti di  co-finanziamento
con il relativo stato di utilizzo; 
  f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse
oggetto della delibera e della loro allocazione  nel  bilancio  dello
Stato  (Amministrazione   titolare   dell'intervento;   capitolo   di
bilancio; risorse iscritte in conto competenza e  in  conto  residui,
eventuale quota in  perenzione;  quota  gia'  trasferita;  operazioni
finanziarie attivate, con evidenza  della  quota  gia'  utilizzata  a
valere su contributi pluriennali); 
  g) il cronoprogramma aggiornato dell'iter progettuale e/o lo  stato
di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario
del progetto o dell'intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono
coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio  di  cui
al comma 2. 
  4. La base giuridica della proposta deve esplicitare: 
  a) le norme  di  legge,  di  regolamento  e/o  le  disposizioni  di
precedenti delibere CIPE inerenti al caso  posto  all'attenzione  del
Comitato, nonche' le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari; 
  b)  gli  eventuali  atti  programmatori  nazionali  ed  europei  di
riferimento. 
  5. Gli elementi di  valore  pubblico  a  sostegno  della  proposta,
devono evidenziare: 
  a) la sintesi degli elementi di valutazione  e  selezione  indicati
nel documento pluriennale di programmazione di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di  riferimento,  ovvero
del documento di programmazione di settore vigente in cui e' inserito
l'intervento da sottoporre al CIPE; 
  b)  gli  obiettivi  economico/sociali  perseguiti   con   eventuale
valutazione dell'impatto atteso in  termini  di  crescita  economica,
occupazione, sviluppo, coesione territoriale  e  sociale,  tutela  di
diritti, attuazione di obblighi giuridici; 
  c) le ragioni dell'intervento in relazione alle  possibili  opzioni
alternative. 
  6.  In  caso  di  incompletezza  della  documentazione,  ovvero  di
mancanza  dei  pareri,  intese  e  concerti  necessari,   l'argomento
proposto non puo' essere iscritto all'ordine del giorno.