L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2019; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato Testo unico; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la delibera n. 423/17/CONS, recante «Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali; Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 e da ultimo dalla decisione del Consiglio 2018/994; Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» e dalla legge 22 aprile 2014, n. 65, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014»; Vista la decisione n. 2018/767/UE, Euratom del 22 maggio 2018 del Consiglio dell'Unione europea con la quale sono state fissate nei giorni compresi tra il 23 e il 26 maggio 2019 le elezioni dei membri del Parlamento europeo; Vista la raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione europea del 14 febbraio 2018 sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019; Vista la decisione 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, e' stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per il giorno 26 maggio 2019. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.