L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2019; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
denominato Testo unico; 
  Vista la propria delibera  n.  256/10/CSP,  del  9  dicembre  2010,
recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la delibera n. 423/17/CONS, recante «Istituzione di un tavolo
tecnico  per  la  garanzia  del  pluralismo   e   della   correttezza
dell'informazione sulle piattaforme digitali; 
  Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  Trattato  sull'Unione  europea   e   il   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto l'Atto  del  20  settembre  1976  relativo  all'elezione  dei
rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto,
allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE,  Euratom,  come  modificato
dalla decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002
e del 23 settembre 2002 e da ultimo  dalla  decisione  del  Consiglio
2018/994; 
  Vista la legge 24  gennaio  1979,  n.  18,  recante  «Elezione  dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento  europeo»,  come  modificata
dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia» e dalla legge 22 aprile  2014,  n.  65,
recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  recante  norme
per  l'elezione  dei  membri   del   Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e
relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da  svolgere
nell'anno 2014»; 
  Vista la decisione n. 2018/767/UE, Euratom del 22 maggio  2018  del
Consiglio dell'Unione europea con la quale  sono  state  fissate  nei
giorni compresi tra il 23 e il 26 maggio 2019 le elezioni dei  membri
del Parlamento europeo; 
  Vista la raccomandazione (UE) 2018/234  della  Commissione  europea
del 14 febbraio 2018 sul rafforzare la natura europea e  l'efficienza
nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019; 
  Vista la decisione 2018/937 del Consiglio  europeo  del  28  giugno
2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo; 
  Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio
2019 i comizi elettorali per l'elezione  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia; 
  Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 71 del 25 marzo 2019, e' stata definita l'assegnazione del  numero
dei  seggi  alle  circoscrizioni  per  l'elezione  dei   membri   del
Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del  commissario  Antonio  Nicita,  relatore  ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento della Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   provvedimento   sono
finalizzate a dare concreta attuazione ai  principi  del  pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza della comunicazione attraverso i mezzi  di  informazione,
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  in  materia  di  disciplina
dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alla campagna
elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia prevista per il giorno 26 maggio 2019. 
  2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su
tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata  -
intendendosi per tale coloro che siano  fornitori  di  servizi  media
audiovisivi ed emittenti televisive ed  emittenti  radiofoniche  -  e
della stampa quotidiana e periodica. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni elettorali regionali,  amministrative  o  referendarie,
saranno applicate  le  disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.