Art. 2 Soggetti politici 1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all'Autorita' entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti a), b), c) che di volta in volta rappresentano i due gruppi. 2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici: a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.