Art. 2 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del successivo Capo I del  titolo  II,  in  applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo
intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e  la
data di presentazione delle candidature: 
    a) le forze politiche che hanno eletto  con  un  proprio  simbolo
almeno  due  rappresentanti  italiani  al  Parlamento   europeo.   La
dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo  deve  essere  trasmessa  all'Autorita'  entro  il
secondo   giorno   successivo   alla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani  al
Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza  a  piu'  di
una forza politica; 
    b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  a),
che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; 
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e
b),  che  hanno  eletto,  con  un   proprio   simbolo,   almeno   tre
rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate  dall'art.  2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e  che  hanno  eletto,  con  un
proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; 
    d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e  il  Gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
non  facenti  parte  delle  forze  politiche  di  cui  alle   lettere
precedenti a), b), c) che di  volta  in  volta  rappresentano  i  due
gruppi. 
  2. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  si
intendono per soggetti politici: 
    a) le liste di candidati presentate con il  medesimo  simbolo  in
tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente  almeno  un
quarto del totale degli elettori; 
    b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a),
che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.