Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
                       Reddito di cittadinanza 
 
  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di
contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione
sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili. 
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu'
componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta'
delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di
definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la
gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del
compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi  del  primo  periodo.  La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi  in  cui
il componente o i componenti del nucleo  familiare  di  eta'  pari  o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di  vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
convivano esclusivamente con una o  piu'  persone  in  condizione  di
disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al
predetto requisito anagrafico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1.  I
          soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
          all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
          uomini e a 60 anni per le lavoratrici del  settore  privato
          ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78   convertito   con
          modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e  successive
          modificazioni  e  integrazioni  per  le   lavoratrici   del
          pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli  specifici
          ordinamenti negli altri casi, conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico: 
                a) coloro per i quali sono liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
                b)  coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento  di
          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i
          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di
          maturazione dei previsti requisiti; 
                c) per il personale del comparto scuola si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 9  dell'articolo  59  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
                a) coloro per i quali sono liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
                b)  coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento  di
          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i
          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di
          maturazione dei previsti requisiti; 
                c) per il personale del comparto scuola si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 9  dell'articolo  59  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   "Ai   trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione".  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1º gennaio 2011.". 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
                a) lavoratori dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
                b) lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il  titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi collettivi  stipulati  entro  il  30
          aprile 2010; 
                c) ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
                a)  in  un  unico  importo  annuale  se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
                b) in due importi annuali se l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma
          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
                c) in tre importi annuali se l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All'articolo  22-ter  del  decreto-legge  1º
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1º  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto"; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020". 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1º luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1º luglio 2010. 
              12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  "approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente". 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista.» 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 5 dicembre 2013, n. 159  (Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 gennaio 2014, n. 19.