Art. 11 Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10. 2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»; 4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse; 5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»; 6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 7) il comma 6 e' abrogato; 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di atti violenti»; 8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e» sono soppresse. c) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse; 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo poverta' sono attribuite»; 2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»; 3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; d) all'articolo 10: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2»; 2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo decreto di cui al comma 2»; 3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»; d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; e) all'articolo 24: 1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»; 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»; 2) il comma 9 e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 5, 7, 10, 21 e 24 del citato decreto legislativo 147 del 2017, come modificati dalla presente legge a partire dal 1° aprile 2019. «Art. 5 (Valutazione multidimensionale). 1. - (Abrogato). 2. Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; b) situazione economica; c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; d) educazione, istruzione e formazione; e) condizione abitativa; f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi preliminare e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo. 4. L'analisi preliminare e' finalizzata ad orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare. 6. (Abrogato). 7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale. 9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di atti violenti. 10. I servizi per la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. 2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale: a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico ; c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. 3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono: a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione. 4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del Rdc accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati. 5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego; c) frequenza e impegno scolastico; d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari. 6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al Rdc dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 . 7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio economico. 8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare. 11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo. 12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. 13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita'; f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale. 2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente. 3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del Rdc tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'. 8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. 9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4." «Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. 2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2. 3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con il medesimo decreto di cui al comma 2 e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione. 4. A decorrere dal 1° settembre 2019 , la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. 5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente. 6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.» «Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000. 2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente; b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale. 3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma. 5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani: a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000; b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2; c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni. 8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata. 9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa. 10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» «Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati dei servizi attivati; 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. 5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio. 6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 9. (Abrogato). 10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza. 12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente. 14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Per il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 23, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 9. - Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.». - Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): «Art. 5(Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».