Art. 11-bis 
 
               Modifiche all'articolo 118 della legge 
                      23 dicembre 2000, n. 388 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «formazione  professionale
continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi  o  di
riqualificazione   professionale   per   soggetti    disoccupati    o
inoccupati»; 
  b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I  fondi  possono
finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)  piani  formativi  aziendali,
territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  118,  comma  1,  della  citata
          legge n. 388 del 2000 come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della formazione professionale continua, e  dei
          percorsi formativi o di riqualificazione professionale  per
          soggetti  disoccupati  o   inoccupati   in   un'ottica   di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)
          piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali   o
          individuali concordati tra le parti sociali;  2)  eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di
          formazione o di riqualificazione professionale previsti dal
          Patto di formazione di cui all'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4.  I  piani  aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. 
              Nel finanziare i piani formativi  di  cui  al  presente
          comma,   i   fondi   si   attengono   al   criterio   della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.