Art. 12 
 
              Disposizioni finanziarie per l'attuazione 
                        del programma del Rdc 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della
Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle  del
Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,  sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni  di  euro
nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di  7.391  milioni  di
euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022
da iscrivere su apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo  per
il reddito di cittadinanza». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad
eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal
quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del
beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
  3. Al fine di rafforzare  le  politiche  attive  del  lavoro  e  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito
del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello
centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi
territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da
parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo
fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si
avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del
Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il
personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione
delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono
svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i
propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi
di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono
ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al
fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  258,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  come
modificato dai commi 3-ter  e  8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, le regioni, le province autonome, le  agenzie  e  gli  enti
regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate
all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita'
di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere
dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la
stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del
lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base
delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri
per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati
all'esercizio delle relative funzioni. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, come modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate»  sono
sostituite dalle seguenti: «le regioni e  le  province  autonome,  le
agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati»; 
  b) dopo il quarto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'  assunzionali  di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e  seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  in  ordine  al
trattamento   accessorio   trova   applicazione    quanto    previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n.  12.  Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  3-quater. Allo  scopo  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle
funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di
rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni
finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti
per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti
disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il
personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di
contratti di lavoro a tempo determinato. 
  4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per
l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede: 
  a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  5  milioni  di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a). 
  5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi
dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione  organica
dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa  di  50
milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle
strutture  dell'INPS  al  fine  di   dare   piena   attuazione   alle
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti
attribuiti all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  (INAIL)  per  effetto  della  revisione  delle
tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del
regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di
reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) ai commi 255 e 258, le parole:  «  Fondo  per  il  reddito  di
cittadinanza », ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
    b) al comma 258: 
      1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  403,1  milioni  di
euro per l'anno 2020»; 
    2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10
milioni di euro » fino alla fine del  periodo  con  le  seguenti:  «,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL  Servizi  Spa
e' destinato un contributo pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno
2019»; 
      3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse. 
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto  ordinario  previsti
dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, si provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  apposito
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base  dei  criteri  di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella  riunione  del
24 gennaio 2018.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  e  alle  province
autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno  2020,
con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei
criteri di riparto definiti  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure  concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri  per  l'impiego
bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma  la  possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate
da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
interessate. 
  9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di
tesoreria di cui al comma  2,  all'atto  della  concessione  di  ogni
beneficio economico del  Rdc,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna  annualita'  in  cui  il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di  una  mensilita'  aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di
tener conto degli  incentivi  di  cui  all'articolo  8.  In  caso  di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di  riferimento
ai sensi  del  comma  1,  accertato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse,  e'  ristabilita  la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare  del
beneficio. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  terzo
periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare   del   beneficio   opera
esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma
257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8,
inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con
riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti  ai  sensi  del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento  delle  risorse  disponibili  ai
sensi del comma 1. 
  11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e
quarto periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  qualora
nell'ambito del monitoraggio di cui al primo  periodo  del  comma  10
siano accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori
oneri, aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate  risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine  del  loro  potenziamento.  In  tal  caso  sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al  comma  1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12. Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4,  comma  13,  ivi  compresi  eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli  derivanti  dalle
assicurazioni  presso  l'INAIL  e  per  responsabilita'  civile   dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
residue  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse
afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi
previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 81, comma  35  del  citato
          decreto-legge n. 112 del  2008,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  399,  della  citata
          legge n. 145 del 2018: 
              «399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le
          agenzie  fiscali,  in  relazione  alle  ordinarie  facolta'
          assunzionali  riferite  al  predetto  anno,   non   possono
          effettuare assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato
          con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15
          novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al
          periodo  precedente  si  applica  con  riferimento  al   1°
          dicembre  2019  relativamente   alle   ordinarie   facolta'
          assunzionali  dello  stesso  anno.  Sono  fatti  salvi  gli
          inquadramenti al ruolo di  professore  associato  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
          240, che possono essere disposti nel corso  dell'anno  2019
          al  termine  del  contratto   come   ricercatore   di   cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.». 
              - Si riporta l'articolo  8,  comma  6,  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              «Art. 8    (Attuazione    dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  255,  della  citata
          legge n. 145  del  2018,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «255.  Al  fine  di  introdurre   nell'ordinamento   le
          pensioni di cittadinanza  e  il  reddito  di  cittadinanza,
          quest'ultimo  quale   misura   contro   la   poverta',   la
          disuguaglianza  e  l'esclusione  sociale,  a  garanzia  del
          diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro,  nonche'
          del   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla
          formazione e alla cultura, attraverso  politiche  volte  al
          sostegno economico e all'inserimento sociale  dei  soggetti
          esposti al rischio di emarginazione nella  societa'  e  nel
          mondo del lavoro, nello stato di previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un  fondo
          denominato  Fondo  da  ripartire  per  l'introduzione   del
          reddito di cittadinanza , con una dotazione  pari  a  7.100
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055  milioni  di  euro
          per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli  interventi  ivi  previsti.
          Fino alla data di entrata in vigore delle  misure  adottate
          ai sensi del secondo periodo  del  presente  comma  nonche'
          sulla base di quanto disciplinato dalle  stesse  continuano
          ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio
          economico del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al
          decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  nel  limite
          di  spesa  pari  alle  risorse   destinate   a   tal   fine
          dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo
          n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi  indicate,
          le quali concorrono al raggiungimento del limite  di  spesa
          complessivo di cui al primo periodo del  presente  comma  e
          sono accantonate in pari misura, per il  medesimo  fine  di
          cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
          n. 147 del 2017, nell'ambito del  Fondo  da  ripartire  per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  primo
          periodo del presente comma. Conseguentemente,  a  decorrere
          dall'anno  2019  il  Fondo  Poverta',  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di
          euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2021 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  258,  della  citata
          legge n. 145 del 2018, come modificato al presente decreto: 
              «  258.  Nell'ambito  del  Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma
          255, un importo fino a 467,2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
          ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  al  fine  del  loro
          potenziamento   ,   anche    infrastrutturale.    Per    il
          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un
          contributo pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2019.  A
          decorrere  dall'anno  2019,  le  regioni  e   le   province
          autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 795, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          autorizzati  ad  assumere,  con  aumento  della  rispettiva
          dotazione organica, fino  a  complessive  4.000  unita'  di
          personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli  oneri
          derivanti dal  reclutamento  del  predetto  contingente  di
          personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019  e  a
          160 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  da
          ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di
          cui al comma 255. Le predette assunzioni  non  rilevano  in
          relazione alle capacita' assunzionali di  cui  all'articolo
          3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e
          seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione
          quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b),  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          suddette risorse tra le regioni interessate. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 795,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «795.   Allo   scopo   di   consentire   il    regolare
          funzionamento dei servizi per  l'impiego,  le  regioni,  le
          agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei
          servizi per l'impiego qualora la funzione non sia  delegata
          a province e  citta'  metropolitane  con  legge  regionale,
          succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato  e  di
          collaborazione coordinata e  continuativa  in  essere  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  per  lo
          svolgimento delle  relative  funzioni,  ferma  restando  la
          proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23
          dicembre 2014, n. 190.». 
              - Si riporta l'articolo  3,  commi  5  e  seguenti  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli   uffici   giudiziari)   convertito,con
          modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art.  3  (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn
          over). - (Omissis). 
              5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  La
          predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata  nella  misura
          dell'80 per cento negli anni 2016 e  2017  e  del  100  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
          557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  decorrere
          dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse
          destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale   non
          superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
          fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi'
          consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili  delle
          quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al
          triennio  precedente.   L'articolo   76,   comma   7,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          abrogato. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  comma
          coordinano le politiche assunzionali dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.
          112 del 2008 al fine di  garantire  anche  per  i  medesimi
          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto
          previsto dal medesimo articolo 18,  comma  2-bis,  come  da
          ultimo  modificato  dal  comma  5-quinquies  del   presente
          articolo. 
              5-bis. Dopo il  comma  557-ter  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
              "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione". 
              5-ter. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  5  del
          presente  articolo  si  applicano   i   principi   di   cui
          all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  attraverso  la  comunicazione  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  per  quanto  di  competenza  dello
          stesso. 
              5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
          di  personale,  gli  enti  indicati  al  comma  5,  la  cui
          incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  e'
          pari o inferiore al 25  per  cento,  possono  procedere  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della  spesa
          relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal   servizio
          nell'anno precedente e nel  limite  del  100  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-quinquies.  All'articolo   18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, le  parole:  "fermo  restando  il
          contratto nazionale in vigore  al  1°  gennaio  2014"  sono
          soppresse. 
              6.  I  limiti  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle
          categorie protette ai  fini  della  copertura  delle  quote
          d'obbligo. 
              6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato  delle
          province, prorogati fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,   possono   essere   ulteriormente
          prorogati,  alle  medesime  finalita'  e  condizioni,  fino
          all'in-sediamento dei nuovi  soggetti  istituzionali  cosi'
          come  previsto  dalla  legge  7   aprile   2014,   n.   56.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7. All'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014"  sono
          sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 
              8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) e' abrogato il comma 9; 
                b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
              9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 8 e' abrogato; 
                b) al comma 28, dopo il secondo periodo  e'  inserito
          il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo
          non  si  applicano,  anche  con   riferimento   ai   lavori
          socialmente utili, ai lavori  di  pubblica  utilita'  e  ai
          cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del  personale
          sia coperto da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da
          fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
          i limiti medesimi non si  applicano  con  riferimento  alla
          sola quota finanziata da altri soggetti". 
              10. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le
          relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
          degli enti pubblici non economici."; 
                b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle
          procedure concorsuali" sono inserite le seguenti:  "e  alle
          relative assunzioni". 
              10-bis.  Il  rispetto   degli   adempimenti   e   delle
          prescrizioni di cui al presente  articolo  da  parte  degli
          enti locali viene certificato dai revisori dei conti  nella
          relazione di accompagnamento alla delibera di  approvazione
          del  bilancio  annuale  dell'ente.  In  caso   di   mancato
          adempimento,  il  prefetto  presenta   una   relazione   al
          Ministero dell'interno. Con  la  medesima  relazione  viene
          altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 557 e seguenti,  della
          citata  legge  n.  296  del  2006  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                a); 
                b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.". 
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente.". 
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.". 
              557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione.». 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazione,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12  (Disposizioni  urgenti
          in materia di sostegno e semplificazione per le  imprese  e
          per la pubblica amministrazione): 
              «Art.  11   (Adeguamento   dei   fondi   destinati   al
          trattamento economico accessorio del  personale  dipendente
          della   pubblica   amministrazione).   -   1.   In   ordine
          all'incidenza  sul  trattamento  accessorio  delle  risorse
          derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
          assunzioni in deroga, il limite  di  cui  all'articolo  23,
          comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non
          opera con riferimento: 
                a) agli  incrementi  previsti,  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto  n.  75  del
          2017, dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  a
          valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
          48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dagli
          analoghi provvedimenti negoziali riguardanti  il  personale
          contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
                b) alle risorse previste da  specifiche  disposizioni
          normative a copertura degli oneri del trattamento economico
          accessorio per le assunzioni  effettuate,  in  deroga  alle
          facolta' assunzionali vigenti, successivamente  all'entrata
          in vigore del citato articolo 23.». 
              - Si riporta l'articolo  30,  comma  2-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «2-bis.  Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria.». 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 1, del  decreto-legge
          19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          enti   territoriali.   Disposizioni   per   garantire    la
          continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
          territorio.  Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' norme in materia di  rifiuti  e
          di emissioni industriali), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: 
              «Art. 15 (Servizi per l'impiego). - 1.  Allo  scopo  di
          garantire livelli essenziali di prestazioni in  materia  di
          servizi e politiche attive del  lavoro,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le  province
          autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata,
          un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini
          dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo
          coordinato di fondi  nazionali  e  regionali,  nonche'  dei
          programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale  Europeo
          e di quelli cofinanziati con fondi nazionali  negli  ambiti
          di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel  rispetto  dei
          regolamenti  dell'Unione  europea  in  materia   di   fondi
          strutturali.». 
              - Si  riporta  l'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 23  (Salario  accessorio  e  sperimentazione).  -
          (Omissis). 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 257,  300,  365,  361e
          399, della citata legge n. 145 del 2018: 
              «257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui
          ai commi 255 e 256, la dotazione dei  relativi  Fondi  puo'
          essere rideterminata, fermo restando il limite della  spesa
          complessivamente   autorizzata    dai    suddetti    commi.
          L'amministrazione a cui  e'  demandata  la  gestione  delle
          misure di cui ai commi 255 e 256 effettua  il  monitoraggio
          trimestrale sull'andamento della spesa  e,  entro  il  mese
          successivo alla fine di ciascun trimestre,  ne  comunica  i
          risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano
          accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie
          per alcune misure e  maggiori  oneri  per  altre,  entrambi
          aventi  anche   carattere   pluriennale,   possono   essere
          effettuate variazioni  compensative  tra  gli  stanziamenti
          interessati per allineare  il  bilancio  dello  Stato  agli
          effettivi livelli  di  spesa.  Le  eventuali  economie  non
          utilizzate per le compensazioni possono essere destinate  a
          riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256  che  hanno
          finanziato le relative  misure,  assicurando  comunque  per
          ciascun   anno   il   rispetto   del   limite   di    spesa
          complessivamente   derivante   dai   commi   255   e   256.
          L'accertamento  avviene   quadrimestralmente   tramite   la
          procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri  decreti,  su  proposta
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le
          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.» 
              «300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi
          competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto
          per il reclutamento del personale di cui  alla  lettera  a)
          del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le  procedure
          concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di
          cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298  del  presente  articolo,  sono  svolte,   secondo   le
          indicazioni   dei   piani   di   fabbisogno   di   ciascuna
          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per
          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si
          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere
          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  anche   in   deroga   alla
          disciplina prevista dai regolamenti di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
          n. 272, e al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile  2013,  n.  70.  Le  procedure  concorsuali   e   le
          conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo
          di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del
          comma 298 del presente articolo, sono effettuate  senza  il
          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo
          30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 
              «361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma
          5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le
          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  personale
          presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del medesimo decreto legislativo  sono  utilizzate
          esclusivamente  per  la  copertura  dei   posti   messi   a
          concorso.» 
              «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle
          graduatorie    delle    procedure    concorsuali    bandite
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Le previsioni di cui ai commi  361,  363  e
          364   si   applicano   alle   procedure   concorsuali   per
          l'assunzione di personale medico,  tecnico-professionale  e
          infermieristico, bandite dalle aziende  e  dagli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2020.» 
              «399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le
          agenzie  fiscali,  in  relazione  alle  ordinarie  facolta'
          assunzionali  riferite  al  predetto  anno,   non   possono
          effettuare assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato
          con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15
          novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al
          periodo  precedente  si  applica  con  riferimento  al   1°
          dicembre  2019  relativamente   alle   ordinarie   facolta'
          assunzionali  dello  stesso  anno.  Sono  fatti  salvi  gli
          inquadramenti al ruolo di  professore  associato  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
          240, che possono essere disposti nel corso  dell'anno  2019
          al  termine  del  contratto   come   ricercatore   di   cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 365 lettera  b)  della
          citata legge 232 del 2016: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              365.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              (Omissis). 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 794 e 797 della citata
          legge n. 205 del 2017: 
              «794.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  793,   i
          trasferimenti  alle  regioni  a  statuto   ordinario   sono
          incrementati  di  complessivi  235  milioni  di   euro,   a
          decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di  cui
          all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.
          448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2018.» 
              «797. Per le finalita' di cui ai commi  795  e  796,  i
          trasferimenti  alle  regioni  a  statuto   ordinario   sono
          incrementati di complessivi 16  milioni  di  euro.  Per  le
          finalita'  di  cui  al  comma  796,  i  trasferimenti   dal
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  all'ANPAL
          sono incrementati, a  decorrere  dall'anno  2018,  di  2,81
          milioni di euro.». 
              - Si riporta l'articolo  17,  comma  10,  della  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art.  17  (copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 10.  Le  disposizioni  che  comportano  nuove  o
          maggiori spese hanno effetto entro  i  limiti  della  spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   decreto
          legislativo n.150 del 2015: 
              «Art. 18 (Servizi  e  misure  di  politica  attiva  del
          lavoro). - 1. Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi  piu'
          adeguati per l'inserimento e il reinserimento  nel  mercato
          del lavoro, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          Bolzano   costituiscono   propri    uffici    territoriali,
          denominati centri per  l'impiego,  per  svolgere  in  forma
          integrata,  nei  confronti  dei   disoccupati,   lavoratori
          beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
          di rapporto di lavoro e a  rischio  di  disoccupazione,  le
          seguenti attivita': 
                a) orientamento di base, analisi delle competenze  in
          relazione alla situazione del mercato del lavoro  locale  e
          profilazione; 
                b) ausilio alla ricerca  di  una  occupazione,  anche
          mediante  sessioni  di  gruppo,  entro   tre   mesi   dalla
          registrazione; 
                c)  orientamento  specialistico  e  individualizzato,
          mediante  bilancio  delle  competenze  ed   analisi   degli
          eventuali fabbisogni in termini di  formazione,  esperienze
          di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con
          riferimento all'adeguatezza del  profilo  alla  domanda  di
          lavoro  espressa  a  livello  territoriale,  nazionale   ed
          europea; 
                d) orientamento  individualizzato  all'autoimpiego  e
          tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; 
                e) avviamento ad  attivita'  di  formazione  ai  fini
          della  qualificazione  e  riqualificazione   professionale,
          dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; 
                f)  accompagnamento  al  lavoro,   anche   attraverso
          l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; 
                g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un
          incremento delle competenze, anche  mediante  lo  strumento
          del tirocinio; 
                h) gestione, anche in forma indiretta,  di  incentivi
          all'attivita' di lavoro autonomo; 
                i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; 
                l)   gestione   di   strumenti    finalizzati    alla
          conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di  cura
          nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 
                m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente
          utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto. 
              2. Le  regioni  e  le  province  autonome  svolgono  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  direttamente  ovvero,  con
          l'esclusione di quelle previste dagli  articoli  20  e  23,
          comma 2, mediante il coinvolgimento  dei  soggetti  privati
          accreditati  sulla  base  dei   costi   standard   definiti
          dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di
          scelta. 
              3.  Le  norme  del  presente  Capo  si   applicano   al
          collocamento dei disabili, di cui  alla  legge  n.  68  del
          1999, in quanto compatibili.». 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1.  La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 386 della  citata
          legge n. 208 del 2015, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 6. 
              - Per il  testo  dell'articolo  7  del  citato  decreto
          legislativo n.  147  del  2017,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 11.