Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto,  ne'  rinnovato.  Le  richieste  presentate  ai
comuni entro  i  termini  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  del
riconoscimento del  beneficio,  devono  pervenire  all'INPS  entro  i
successivi sessanta  giorni.  Per  coloro  ai  quali  il  Reddito  di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019,  il  beneficio  continua  ad  essere  erogato  per  la   durata
inizialmente prevista, fatti  salvi  la  possibilita'  di  presentare
domanda per il Rdc, nonche' il progetto  personalizzato  definito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  147  del  2017.  Il
Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e  non  e'
in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del  Rdc  da
parte di alcun componente il nucleo familiare. 
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla  base
della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  I  benefici  riconosciuti
sulla base delle predette richieste sono erogati per un  periodo  non
superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale   ulteriore
certificazione,  documentazione  o  dichiarazione  sul  possesso  dei
requisiti, richiesta in forza  delle  disposizioni  introdotte  dalla
legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio. 
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: «di un terzo delle  risorse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della meta' delle risorse». 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa
potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente
decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Per il  testo  dell'articolo  6  del  citato  decreto
          legislativo n.  147  del  2017,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 11. 
                
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo n. 147 del 2017: 
              «Art. 9 (Richiesta, riconoscimento  ed  erogazione  del
          ReI). - 1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso
          di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  ovvero  presso  altra
          struttura identificata dai comuni  ai  sensi  dell'articolo
          13, comma 1, sulla  base  di  apposito  modulo  di  domanda
          predisposto dall'INPS, sentito il Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. Con  riferimento
          alle informazioni gia' dichiarate dal  nucleo  familiare  a
          fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente
          DSU, a cui la domanda e'  successivamente  associata  dall'
          INPS. 
              2.  Gli  ambiti  territoriali,  eventualmente  per   il
          tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni
          lavorativi  dalla  data  della  richiesta  del  ReI  e  nel
          rispetto   dell'ordine   cronologico   di    presentazione,
          comunicano  all'INPS,  anche  attraverso  il   sistema   di
          gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe   energetiche
          (SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte
          dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni
          contenute nel modulo di  domanda  del  ReI,  inclusive  del
          codice fiscale del richiedente, in  assenza  del  quale  le
          richieste non sono esaminate.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  200,  della  citata
          legge 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: 
              «200.  Al  fine  di  garantire  il   servizio   sociale
          professionale  come  funzione  fondamentale   dei   comuni,
          secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  14,  comma   27,
          lettera g),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo
          7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
          all'articolo 7, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
          attribuite a ciascun ambito  territoriale,  possono  essere
          effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
          lavoro a tempo  determinato,  fermo  restando  il  rispetto
          degli obiettivi del pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
          vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del citato  decreto-legge  n.  78
          del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
          del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296.». 
                
                
              - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
          n. 3 (Modifiche al  titolo  V  della  parte  seconda  della
          Costituzione) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.