Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno,  il  componente  richiedente  il  beneficio  deve   essere
cumulativamente: 
      1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti
parte dell'Unione europea, ovvero  suo  familiare,  come  individuato
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi  terzi  in
possesso del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
      2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; 
    b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il
nucleo familiare deve possedere: 
      1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore  a  9.360  euro;  nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013; 
      2)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e
all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  casa  di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 
      3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro
1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente  in
condizione di disabilita' e di euro  7.500  per  ogni  componente  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 
      4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e'
incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360
nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in
locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini
ISEE; 
    c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima
volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171; 
    c-  bis)  per   il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di
condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 
  1-bis.  Ai  fini   dell'accoglimento   della   richiesta   di   cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la
composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non
appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:  a)
nei confronti dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013. 
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere
integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio
socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della
situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale,
di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e
abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad
integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di
trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla
tutela della salute. 
  3. Non ha  diritto  al  Rdc  il  componente  del  nucleo  familiare
disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per
giusta causa. 
  4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1,
lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del
nucleo familiare  ed  e'  incrementato  di  0,4  per  ogni  ulteriore
componente di eta' maggiore di anni 18 e di  0,2 per  ogni  ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino  ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 
  5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013: 
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa
abitazione;  se  la  separazione  o   il   divorzio   sono   avvenuti
successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di
residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia
locale; 
  a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare  come
definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo  come  definito  ai
fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE  anche  a
seguito di variazioni anagrafiche,  qualora  continuino  a  risiedere
nella medesima abitazione; 
    b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. 
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare,
fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei
mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le
erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni
per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di
buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1,
comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono
comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste. 
  7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero
1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo
beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno
per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. 
  8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e  dell'indennita'  di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata  (DISCOLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1   e
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  e  di
altro  strumento  di  sostegno  al  reddito  per  la   disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della  definizione  dell'ammontare
del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della
          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo, si intende per: 
                a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona  avente
          la cittadinanza di uno Stato membro; 
                b) "familiare": 
                  1) il coniuge; 
                  2) il partner che abbia contratto con il  cittadino
          dell'Unione   un'unione   registrata   sulla   base   della
          legislazione di uno Stato membro, qualora  la  legislazione
          dello Stato membro ospitante equipari  l'unione  registrata
          al matrimonio e  nel  rispetto  delle  condizioni  previste
          dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 
                  3) i discendenti diretti di  eta'  inferiore  a  21
          anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui  alla
          lettera b); 
                  4) gli ascendenti diretti a  carico  e  quelli  del
          coniuge o partner di cui alla lettera b); 
                c) "Stato membro  ospitante":  lo  Stato  membro  nel
          quale  il  cittadino  dell'Unione  si  reca  al   fine   di
          esercitare  il  diritto  di  libera   circolazione   o   di
          soggiorno.». 
              - Si  riporta  l'articolo  7  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: 
              «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni).  -
          1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per  le  sole  prestazioni
          sociali agevolate rivolte  a  minorenni,  il  genitore  non
          convivente nel nucleo familiare, non coniugato con  l'altro
          genitore, che abbia riconosciuto il figlio,  fa  parte  del
          nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
          seguenti casi: 
                a) quando il genitore risulti coniugato  con  persona
          diversa dall'altro genitore; 
                b) quando il genitore risulti avere figli con persona
          diversa dall'altro genitore; 
                c)   quando    con    provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria sia stato stabilito il  versamento  di  assegni
          periodici destinato al mantenimento dei figli; 
                d) quando  sussiste  esclusione  dalla  potesta'  sui
          figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo  333  del
          codice civile, il  provvedimento  di  allontanamento  dalla
          residenza familiare; 
                e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o
          dalla pubblica autorita' competente in materia  di  servizi
          sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi  ed
          economici; 
              2. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai
          componenti  minorenni,  in   presenza   di   genitori   non
          conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
          ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di  una  componente
          aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
          all'allegato 2, comma 2, che costituisce  parte  integrante
          del presente decreto.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  1  del   Decreto
          Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1.  Le  costruzioni  destinate
          alla navigazione da diporto sono denominate: 
                a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial
          yacht: si intende ogni unita' di  cui  all'articolo  2  del
          presente codice, nonche' le  navi  di  cui  all'articolo  3
          della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                c) nave da diporto maggiore: si intende  ogni  unita'
          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,
          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,
          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; 
                d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
          scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
          secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza
          fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le  unita'  di  cui
          alla lettera e); 
                e) nave da diporto minore storica:  si  intende  ogni
          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro
          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/
          ISO/8666, e di  stazza  fino  a  120  GT  ovvero  100  TSL,
          costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; 
                f) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata
          UNI/EN/ISO/8666; 
                g) natante da diporto: si intende ogni unita' a  remi
          ovvero con scafo di lunghezza  pari  o  inferiore  a  dieci
          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla
          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; 
                h) moto d'acqua: si intende ogni  unita'  da  diporto
          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che
          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto
          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a
          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o
          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.». 
              - Si  riporta  l'articolo  3  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: 
              «Art. 3 (Nucleo familiare). - 1.  Il  nucleo  familiare
          del richiedente e' costituito dai  soggetti  componenti  la
          famiglia anagrafica alla data di presentazione  della  DSU,
          fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 
              2. I coniugi che  hanno  diversa  residenza  anagrafica
          fanno parte dello stesso  nucleo  familiare.  A  tal  fine,
          identificata di comune accordo la residenza  familiare,  il
          coniuge con residenza anagrafica  diversa  e'  attratto  ai
          fini del presente  decreto  nel  nucleo  la  cui  residenza
          anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di
          mancato accordo,  la  residenza  familiare  e'  individuata
          nell'ultima residenza comune  ovvero,  in  assenza  di  una
          residenza comune, nella residenza del  coniuge  di  maggior
          durata. Il coniuge iscritto nelle  anagrafi  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della  legge
          27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini  del  presente
          decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 
              3. I coniugi che  hanno  diversa  residenza  anagrafica
          costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente  nei
          seguenti casi: 
                a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale
          o   e'   intervenuta   l'omologazione   della   separazione
          consensuale  ai  sensi  dell'articolo  711  del  codice  di
          procedura  civile,  ovvero  quando  e'  stata  ordinata  la
          separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; 
                b)  quando  la  diversa  residenza  e'  consentita  a
          seguito dei provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  di  cui
          all'articolo 708 del codice di procedura civile; 
                c) quando uno dei  coniugi  e'  stato  escluso  dalla
          potesta'  sui  figli  o  e'  stato   adottato,   ai   sensi
          dell'articolo 333 del codice civile,  il  provvedimento  di
          allontanamento dalla residenza familiare; 
                d) quando si  e'  verificato  uno  dei  casi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  e
          successive modificazioni, ed e' stata proposta  domanda  di
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
                e) quando sussiste abbandono del  coniuge,  accertato
          in  sede  giurisdizionale  o   dalla   pubblica   autorita'
          competente in materia di servizi sociali. 
              4. Il figlio minore di anni  18  fa  parte  del  nucleo
          familiare del genitore con il quale convive. Il minore  che
          si trovi in affidamento preadottivo  fa  parte  del  nucleo
          familiare   dell'affidatario,   ancorche'   risulti   nella
          famiglia anagrafica del genitore. Il minore in  affidamento
          temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della  legge  4  maggio
          1983, n. 184, e successive  modificazioni,  e'  considerato
          nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta'  del
          genitore affidatario  di  considerarlo  parte  del  proprio
          nucleo familiare. Il  minore  in  affidamento  e  collocato
          presso comunita' e'  considerato  nucleo  familiare  a  se'
          stante. 
              5. Il figlio maggiorenne non convivente con i  genitori
          e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e
          non  abbia  figli,  fa  parte  del  nucleo  familiare   dei
          genitori.  Nel  caso  i  genitori  appartengano  a   nuclei
          familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a  carico  di
          entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno   dei
          genitori, da lui identificato. 
              6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante,
          salvo che debba essere considerato  componente  del  nucleo
          familiare del coniuge, ai sensi  del  comma  2.  Il  figlio
          minorenne  fa  parte  del  nucleo  del  genitore  con   cui
          conviveva prima  dell'ingresso  in  convivenza  anagrafica,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se  della  medesima
          convivenza anagrafica fanno parte il genitore e  il  figlio
          minorenne, quest'ultimo  e'  considerato  componente  dello
          stesso nucleo familiare del genitore.". 
              - Si riporta l'articolo 3 del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa - Testo A): 
              «Art. 3  ((R)  Soggetti).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente testo unico si applicano ai cittadini  italiani  e
          dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'
          di persone, alle pubbliche  amministrazioni  e  agli  enti,
          alle associazioni e  ai  comitati  aventi  sede  legale  in
          Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 
              2. I cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
          regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare  le
          dichiarazioni sostitutive di cui  agli  articoli  46  e  47
          limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
          fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti
          pubblici italiani. 
              3. Al  di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  2,  i
          cittadini di Stati non appartenenti all'Unione  autorizzati
          a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
          le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46  e  47
          nei casi in cui  la  produzione  delle  stesse  avvenga  in
          applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia  ed
          il Paese di provenienza del dichiarante. 
              4. Al di fuori dei casi di cui  ai  commi  2  e  3  gli
          stati, le qualita' personali e i  fatti,  sono  documentati
          mediante  certificati  o  attestazioni   rilasciati   dalla
          competente  autorita'  dello  Stato  estero,  corredati  di
          traduzione in lingua  italiana  autenticata  dall'autorita'
          consolare  italiana   che   ne   attesta   la   conformita'
          all'originale,  dopo  aver  ammonito  l'interessato   sulle
          conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
          veritieri.». 
              - Si riporta l'articolo 2 del  Decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  (Regolamento
          recante  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme   sulla   condizione   dello   straniero,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286): 
              «Art. 2 (Rapporti con la pubblica  amministrazione).  -
          1.  I  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di
          cui  all'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  limitatamente  agli
          stati,  fatti  e   qualita'   personali   certificabili   o
          attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici  o   privati
          italiani. 
              2. Gli stati, fatti, e qualita'  personali  diversi  da
          quelli indicati nel  comma  1,  sono  documentati  mediante
          certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla  competente
          autorita'  dello  Stato  estero,   legalizzati   ai   sensi
          dell'articolo  49  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  200,   dalle   autorita'
          consolari italiane e  corredati  di  traduzione  in  lingua
          italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta  la
          conformita' all'originale.  Sono  fatte  salve  le  diverse
          disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali  in
          vigore per l'Italia. L'interessato  deve  essere  informato
          che la produzione di atti  o  documenti  non  veritieri  e'
          prevista come reato dalla legge italiana  e  determina  gli
          effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. 
              2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui
          al  comma  1  non  possono  essere   documentati   mediante
          certificati  o  attestazioni   rilasciati   da   competenti
          autorita' straniere,  in  ragione  della  mancanza  di  una
          autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei
          documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche
          in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi
          della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003,
          le rappresentanze diplomatiche o  consolari  provvedono  al
          rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200,  sulla  base  delle  verifiche  ritenute   necessarie,
          effettuate a spese degli interessati.». 
              - Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 2 del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: 
              «Art. 4 (Indicatore  della  situazione  reddituale).  -
          (Omissis). 
              2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
          e' ottenuto sommando le seguenti componenti: 
                a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
                b)  redditi  soggetti  a  imposta  sostitutiva  o   a
          ritenuta a titolo d'imposta; 
                c)  ogni  altra  componente  reddituale   esente   da
          imposta, nonche' i redditi da  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero tassati esclusivamente  nello  stato  estero  in
          base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
                d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
          anche in forma associata, per le quali  sussiste  l'obbligo
          alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal  fine  va
          assunta la base imponibile determinata ai  fini  dell'IRAP,
          al  netto  dei  costi  del  personale  a  qualunque  titolo
          utilizzato; 
                e)   assegni   per   il   mantenimento    di    figli
          effettivamente percepiti; 
                f)   trattamenti   assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano
          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera
          a); 
                g) redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati
          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14
          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta
          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui
          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si
          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito
          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per
          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi
          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla
          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati
          all'estero  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  19   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          indicati nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a),
          comma  1,  del  presente  articolo,   assumendo   la   base
          imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma  2,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
                h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
          determinato applicando al patrimonio mobiliare  complessivo
          del nucleo familiare, individuato secondo  quanto  indicato
          all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e  conti
          correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo  5,
          comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
          titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
          di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di  un
          punto percentuale; 
                i) il reddito lordo dichiarato ai  fini  fiscali  nel
          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,
          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle  anagrafi
          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   (AIRE),
          convertito  in  euro  al  cambio  vigente  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento del reddito. 
              3. All'ammontare del reddito di cui al  comma  2,  deve
          essere sottratto fino a concorrenza: 
                a) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente
          corrisposti al coniuge, anche se residente  all'estero,  in
          seguito  alla  separazione  legale  ed  effettiva  o   allo
          scioglimento, annullamento o alla cessazione degli  effetti
          civili  del  matrimonio  come  indicato  nel  provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria.  Nell'importo  devono   essere
          considerati  gli  assegni  destinati  al  mantenimento  dei
          figli; 
                b) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente
          corrisposti per il mantenimento dei  figli  conviventi  con
          l'altro genitore, nel caso in  cui  i  genitori  non  siano
          coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e  non
          vi sia  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che  ne
          stabilisce l'importo; 
                c) fino  ad  un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese
          sanitarie per disabili, le spese  per  l'acquisto  di  cani
          guida e le spese sostenute per servizi  di  interpretariato
          dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in  dichiarazione
          dei redditi tra le spese per le quali spetta la  detrazione
          d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di   assistenza
          specifica per i  disabili  indicate  in  dichiarazione  dei
          redditi tra le spese e gli oneri  per  i  quali  spetta  la
          deduzione dal reddito complessivo; 
                d)  l'importo  dei  redditi  agrari   relativi   alle
          attivita' indicate dall'articolo  2135  del  codice  civile
          svolte, anche in forma associata, dai  soggetti  produttori
          agricoli  titolari   di   partita   IVA,   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; 
                e) fino ad un massimo di 3.000 euro,  una  quota  dei
          redditi da lavoro dipendente, nonche' degli  altri  redditi
          da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
          cento dei redditi medesimi; 
                f)   fino   ad   un   massimo   di   1.000   euro   e
          alternativamente a quanto previsto  alla  lettera  e),  una
          quota  dei  redditi  da  pensione   inclusi   nel   reddito
          complessivo di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  dei
          trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al  20  per
          cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
              4. Dalla somma dei redditi dei  componenti  il  nucleo,
          come  determinata  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   si
          sottraggono,  fino  a  concorrenza,  le  seguenti  spese  o
          franchigie riferite al nucleo familiare: 
                a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
          in locazione, il  valore  del  canone  annuo  previsto  nel
          contratto di  locazione,  del  quale  sono  dichiarati  gli
          estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino  a
          concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di  500  euro  per
          ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
          e'  alternativa  a  quella  per  i  nuclei   residenti   in
          abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2; 
                b) nel caso del nucleo  facciano  parte  persone  non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa  sostenuta,
          inclusiva  dei  contributi   versati,   per   collaboratori
          domestici  e   addetti   all'assistenza   personale,   come
          risultante dalla  dichiarazione  di  assunzione  presentata
          all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
          limite dell'ammontare dei trattamenti di cui  al  comma  2,
          lettera f), al netto della detrazione di cui  al  comma  3,
          lettera f), di cui la persona non  autosufficiente  risulti
          beneficiaria, fatto salvo quanto previsto  all'articolo  6,
          comma 3, lettera a).  Le  spese  per  assistenza  personale
          possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche  nel
          caso di  acquisizione  dei  servizi  medesimi  presso  enti
          fornitori, purche' sia conservata ed  esibita  a  richiesta
          idonea documentazione attestante la spesa  sostenuta  e  la
          tipologia di servizio fornita; 
                c) alternativamente a quanto  previsto  alla  lettera
          b),  nel  caso  del  nucleo  facciano  parte  persone   non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di  ricovero
          presso  strutture  residenziali  nell'ambito  di   percorsi
          assistenziali   integrati   di    natura    sociosanitaria,
          l'ammontare   della   retta   versata   per   l'ospitalita'
          alberghiera, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  6,
          comma 3, lettera a); 
                d) nel caso del nucleo facciano parte: 
                  1) persone con disabilita' media, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari ad  4.000  euro,  incrementate  a
          5.500 se minorenni; 
                  2) persone con disabilita' grave, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  5.500  euro,  incrementate  a
          7.500 se minorenni; 
                  3) persone non  autosufficienti,  per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  7.000  euro,  incrementate  a
          9.500 se minorenni. 
              Le franchigie di  cui  alla  presente  lettera  possono
          essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,  dal
          valore dell'ISE.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  125  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015): 
              «125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'
          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui
          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 8 del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e'
          corrisposto fino al  compimento  del  terzo  anno  di  eta'
          ovvero del terzo anno di ingresso nel  nucleo  familiare  a
          seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani  o
          di uno Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di
          Stati extracomunitari con  permesso  di  soggiorno  di  cui
          all'articolo  9  del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive   modificazioni,
          residenti in Italia e a condizione che il nucleo  familiare
          di appartenenza del genitore richiedente l'assegno  sia  in
          una  condizione  economica  corrispondente  a   un   valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000  euro  annui.
          L'assegno di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto,  a
          domanda, dall'INPS, che provvede alle  relative  attivita',
          nonche' a quelle del  comma  127,  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora il nucleo familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito
          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non
          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.». 
              - Si riporta l'articolo 24 del decreto  legislativo  15
          settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione  di
          una misura nazionale di contrasto alla poverta'). 
              «Art. 24  (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi
          sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto e' istituito, presso il Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali,  il  Sistema  informativo
          unitario  dei  servizi  sociali,  di   seguito   denominato
          «SIUSS», per le seguenti finalita': 
                a) assicurare una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni
          sociali e delle prestazioni erogate dal  sistema  integrato
          degli interventi e  dei  servizi  sociali  e  di  tutte  le
          informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
          al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; 
                b) monitorare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni; 
                c)   rafforzare   i   controlli   sulle   prestazioni
          indebitamente percepite; 
                d) disporre di una base unitaria di  dati  funzionale
          alla programmazione e alla  progettazione  integrata  degli
          interventi   mediante   l'integrazione   con   i    sistemi
          informativi sanitari, del lavoro  e  delle  altre  aree  di
          intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche'  con
          i sistemi informativi di gestione  delle  prestazioni  gia'
          nella disponibilita' dei comuni; 
                e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e  di
          studio. 
              2. Il  SIUSS  integra  e  sostituisce,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   sistema
          informativo dei servizi sociali,  di  cui  all'articolo  21
          della  legge   n.   328   del   2000,   e   il   casellario
          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 
              3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
                a)  Sistema  informativo  delle  prestazioni  e   dei
          bisogni sociali, a sua volta articolato in: 
                  1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
                  2) Banca dati  delle  valutazioni  e  progettazioni
          personalizzate; 
                  3)   Sistema   informativo   dell'ISEE,   di    cui
          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013; 
                b)  Sistema  informativo  dell'offerta  dei   servizi
          sociali, a sua volta articolato in: 
                  1) Banca dati dei servizi attivati; 
                  2) Banca dati delle professioni e  degli  operatori
          sociali. 
              4. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera
          a), e'  organizzato  su  base  individuale.  I  dati  e  le
          informazioni sono raccolti, conservati e gestiti  dall'INPS
          e  resi  disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione
          applicativa,  in  forma  individuale  ma  privi   di   ogni
          riferimento  che  ne  permetta  il  collegamento  con   gli
          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur
          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni
          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non
          identificabili. 
              5. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  4  sono
          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,
          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente
          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le
          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per
          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni
          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di
          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non
          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario
          responsabile dell'invio. 
              6. Le modalita' attuative del  sistema  informativo  di
          cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei
          dati personali di cui al decreto  legislativo  n.  196  del
          2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
          prestazioni sociali oggetto della  banca  dati  di  cui  al
          comma 3, lettera a), numero 1,  sono  quelle  di  cui  agli
          articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali 16 dicembre  2014,  n.  206.  Nelle  more
          dell'adozione del decreto di cui al presente  comma,  resta
          ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma  3,
          lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
          n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema  informativo
          dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
              7. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera
          b),  e'  organizzato  avendo  come  unita'  di  rilevazione
          l'ambito territoriale e assicura  una  compiuta  conoscenza
          della    tipologia,     dell'organizzazione     e     delle
          caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
          l'accesso e la presa in carico, i servizi per  favorire  la
          permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
          i servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilita',
          anche  nella  forma  di  accreditamento  e  autorizzazione,
          nonche' le caratteristiche quantitative e  qualitative  del
          lavoro professionale impiegato. 
              8. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  7  sono
          raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
          ambiti territoriali, anche per il tramite delle  regioni  e
          delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
          sono disciplinate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata. 
              9.  Con  riferimento  ai  beneficiari  del  ReI,   sono
          identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi  di
          cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca
          dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS  con  le
          altre  informazioni  relative  ai   beneficiari   del   ReI
          disponibili  nel  SIUSS,  nonche'   con   le   informazioni
          disponibili  nel   sistema   informativo   unitario   delle
          politiche del lavoro, di cui all'articolo  13  del  decreto
          legislativo  n.  150  del  2015,  nella  banca  dati  delle
          politiche attive  e  passive  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  nella
          banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo  9,
          comma 6-bis, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  nei
          sistemi   informativi   del   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    con
          riferimento  ai  dati  sulla  frequenza   e   il   successo
          scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente
          comma sono rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali nelle  modalita'  previste
          al comma 4. Le modalita' attuative  della  Banca  dati  ReI
          sono disciplinate,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
          Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui
          al decreto legislativo n. 196 del  2003,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali,  da  adottarsi  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Con riferimento alle persone con disabilita' e  non
          autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
          a),  anche  sensibili,  trasmesse   dagli   enti   pubblici
          responsabili  dell'erogazione  e  della  programmazione  di
          prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari  attivati
          a loro favore sono, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con
          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e
          dalla  banca  dati  del   collocamento   mirato,   di   cui
          all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
          informazioni integrate ai sensi  del  presente  comma  sono
          rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute   nelle
          modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del
          presente comma sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
          unificata, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre
          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per
          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le
          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle
          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei
          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma
          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli
          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e
          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei
          territori di competenza. 
              12. Al fine di migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia
          delle  politiche  sociali  degli  enti  locali,  attesa  la
          complementarieta' tra le prestazioni  erogate  dall'INPS  e
          quelle  erogate  a   livello   locale,   l'Istituto   rende
          disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,  anche
          attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa  e   con
          riferimento  ai  relativi   residenti,   le   informazioni,
          corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate  dal
          medesimo  Istituto  presenti  nel  SIUSS,  oltre  a  quelle
          erogate dal comune stesso. 
              13.  Al  fine  di  una  migliore  programmazione  delle
          politiche sociali e a supporto  delle  scelte  legislative,
          sulla base delle informazioni del SIUSS,  il  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  presenta  alle  Camere,
          entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle
          politiche sociali, riferito all'anno precedente. 
              14. Le Province autonome di Trento e Bolzano  adempiono
          agli obblighi informativi previsti  dal  presente  articolo
          secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle
          competenze ad esse  attribuite,  comunque  provvedendo  nei
          limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  gia'
          previste a legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  1  e  15,  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 
              «Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
          l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015  e'
          istituita presso  la  Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.» 
              «Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di  collaborazione).  -  1.  In  attesa  degli
          interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
          forme  contrattuali  previsti  all'articolo  1,  comma   7,
          lettera  a),  della  legge  n.  183  del   2014,   in   via
          sperimentale per il  2015,  in  relazione  agli  eventi  di
          disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015
          e  sino  al  31   dicembre   2015,   e'   riconosciuta   ai
          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto,
          con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e
          privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
          la propria occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione
          mensile denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
                a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
                b)  possano   far   valere   almeno   tre   mesi   di
          contribuzione  nel  periodo  che  va  dal   primo   gennaio
          dell'anno solare  precedente  l'evento  di  cessazione  dal
          lavoro al predetto evento; 
                c) possano far valere, nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
              15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la  DIS-COLL  e'
          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli
          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL
          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi
          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da
          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º
          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i
          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e
          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota
          contributiva pari allo 0,51 per cento. 
              15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
          15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
          39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
          milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  42,7
          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti
          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva
          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 
              15-quater.   L'INPS   trasmette   tempestivamente    al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi
          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della
          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo
          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          e successive modificazioni.».