Art. 3 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei
seguenti due elementi: 
    a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; 
    b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 
  2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro
1.800 annui. 
  3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa
altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un
massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo
nucleo familiare. 
  4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro
della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito
familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio
economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
  5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 
  6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il
beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del
medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso
per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con  la
decorrenza prevista dall'articolo  5,  comma  6,  terzo  periodo.  La
Pensione  di  cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra   i
componenti il nucleo familiare. 
  8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o
piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior
reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera
annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle
comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a
decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio  dell'attivita'  di
lavoro dipendente e'  comunque  comunicato  dal  lavoratore  all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. 
  9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni
dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal  beneficio,  secondo
modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette   l'informazione   a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo  6,  comma  1.  Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come  differenza
tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese   sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo non cumulabile con l'incentivo di  cui  all'articolo  8,
comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le  due
mensilita'  successive  a  quella  di  variazione  della   condizione
occupazionale, ferma restando  la  durata  di  cui  al  comma  6.  Il
beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a
riferimento il trimestre precedente. 
  10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel
caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita'
nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al
beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5,
comma 1. 
  11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente
erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione
patrimoniale  che  comporti  la  perdita   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2),  e  lettera  c).  Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero  3),  l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica
anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione. 
  12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la
variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti
temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti
in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese
successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc. 
  13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i
suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero
sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre
strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di
cui al comma 1, lettera a), non tiene  conto  di  tali  soggetti.  La
medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 
  14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per
ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata
dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione,
l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima
richiesta. 
  15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare
di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di
erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati
sulla Carta Rdc, si  verifica  la  fruizione  del  beneficio  secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 34, terzo comma del decreto del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie): 
              «Art. 34 (Altre agevolazioni). - I sussidi  corrisposti
          dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale
          sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche
          e  dall'imposta  locale  sui  redditi  nei  confronti   dei
          percipienti.». 
              - Si  riporta  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1
          ottobre 1996, n. 510, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e nel settore previdenziale): 
              «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  collocamento).
          - 1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono
          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o
          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli
          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione
          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della
          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'
          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e
          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di
          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello
          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma  13,  del  decreto-legge  1  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15
          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si
          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per
          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
          all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme  recate  dai
          citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994  e  n.  487
          del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri  per  la
          formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.».