Art. 4 
 
                     Patto per il lavoro e Patto 
                      per l'inclusione sociale 
 
  1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede
attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione
professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni
individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale. 
  2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i
componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia'
occupati e non  frequentanti  un  regolare  corso  di  studio,  ferma
restando  per  il   componente   con   disabilita'   interessato   la
possibilita' di richiedere  la  volontaria  adesione  a  un  percorso
personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma  1,  essendo
inteso che  tale  percorso  deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai  medesimi
obblighi i  beneficiari  della  Pensione  di  cittadinanza  ovvero  i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque  di  eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche'  i  componenti  con  disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta  salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i  conseguenti  obblighi  ai
sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilita' possono
manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere destinatari di
offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con
riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonche' i  lavoratori  di
cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di  formazione,
oltre a ulteriori fattispecie  identificate  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento,  sono
definiti, con accordo in sede di  Conferenza  Unificata,  principi  e
criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede
di  valutazione  degli  esoneri  di  cui  al  presente  comma,  anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con
i predetti carichi di cura sono comunque esclusi  dagli  obblighi  di
cui al comma 15. 
  4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata disponibilita' al  lavoro  tramite  l'apposita  piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le  modalita'  di
cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  entro  trenta  giorni  dal
riconoscimento del beneficio. 
  5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti
agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi  noti  ai
centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma  2,  affinche'  siano  convocati  entro  trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: 
  a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
  b) essere beneficiario della NASpI ovvero di  altro  ammortizzatore
sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la
fruizione da non piu' di un anno; 
  c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto  di  servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  d) non  aver  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  5-bis.  Per  il  tramite  della   piattaforma   digitale   di   cui
all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per
l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 
  5-ter. La piattaforma digitale di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle
condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. 
    
  5-quater. Nel caso in cui  l'operatore  del  centro  per  l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di
cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per
il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per
l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare
criticita' di cui al presente comma. 
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  non  abbiano  gia'
presentato la dichiarazione di immediata  disponibilita'  di  cui  al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro  per
l'impiego. In tale sede sono  individuati  eventuali  componenti  del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai
compiti di cura. 
  7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non  esclusi  o
esonerati dagli obblighi, stipulano presso  i  centri  per  l'impiego
ovvero,  laddove  previsto  da  provvedimenti  regionali,  presso   i
soggetti  accreditati  ai  sensi   dell'articolo   12   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale  al
patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del  medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il  Patto  per  il  lavoro  deve
contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal  comma  8,  lettera
b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume
la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL),  e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono  definiti  appositi
indirizzi e modelli nazionali per  la  redazione  del  Patto  per  il
lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc. 
  8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
  a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; 
    b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 
      1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui
all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di  portali  regionali,
se presenti,  e  consultarla  quotidianamente  quale  supporto  nella
ricerca attiva del lavoro; 
      2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la  presenza
di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori  modalita'  definite
nel Patto per il lavoro, che, comunque,  individua  il  diario  delle
attivita' che devono essere svolte settimanalmente; 
      3) accettare di essere avviato alle attivita'  individuate  nel
Patto per il lavoro; 
      4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate; 
      5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come
integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del
comma 9. 
  9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti: 
    a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua
un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se  si
tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera
d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta  di  terza
offerta; 
    b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua
un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla
residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
    c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si
tratti di prima offerta; 
  d) esclusivamente nel  caso  in  cui  nel  nucleo  familiare  siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c)  e,  in  deroga
alle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle  offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la  distanza  di  cento
chilometri dalla residenza del beneficiario; 
  d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel  nucleo  familiare  siano
presenti figli minori, anche  qualora  i  genitori  siano  legalmente
separati, non operano le previsioni di cui  alla  lettera  c)  e,  in
deroga alle previsioni di cui alle lettere a)  e  b),  con  esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza  di  duecentocinquanta  chilometri   dalla   residenza   del
beneficiario. Le previsioni di  cui  alla  presente  lettera  operano
esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 
  9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera   d),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo
fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad
integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in
locazione». 
  10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre
duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego,
incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini
ISEE. 
  11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e  resi  noti,  per  il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,  affinche'  siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,  dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'.  Agli  interventi
connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di   accompagnamento
all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo  familiare
accedono  previa   valutazione   multidimensionale   finalizzata   ad
identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i
bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano
prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego  e
i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme
di cui all'articolo 6 per la  definizione  e  la  sottoscrizione  del
Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso  in
cui il bisogno  sia  complesso  e  multidimensionale,  i  beneficiari
sottoscrivono un Patto  per  l'inclusione  sociale  e  i  servizi  si
coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con  il
coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai  servizi  sociali,
degli altri  servizi  territoriali  di  cui  si  rilevi  in  sede  di
valutazione preliminare la competenza. 
  13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto
personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per
l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto
legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 
  14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i
sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario  e
con quelle acquisite in ambito  formale,  non  formale  e  informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso
i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto
ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici  ore
complessive settimanali con il consenso  di  entrambe  le  parti.  La
partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone  non  tenute
agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche'
le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto.  I  comuni   comunicano   le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione  della  piattaforma
dedicata al programma del  Rdc  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle
attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui  al
presente  comma  sono  subordinati  all'attivazione   dei   progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. 
  15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti
di  formazione  registrano  nelle   piattaforme   digitali   di   cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in
ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 
  15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad  ogni
altro fine,  si  considerano  in  stato  di  disoccupazione  anche  i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte  dei  centri
per  l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o  associati,  puo'  essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme  per
          il diritto al lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riportano gli articoli 19, 21, 20 e 12 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
          la propria immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.» 
              «Art.   21    (Rafforzamento    dei    meccanismi    di
          condizionalita'  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          relative  ai  beneficiari  di  strumenti  di  sostegno   al
          reddito). - 1. La  domanda  di  Assicurazione  Sociale  per
          l'Impiego, di cui all'articolo 2  della  legge  n.  92  del
          2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          o  Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori   con
          rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui
          agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo  2015,
          n. 22, e la domanda  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui
          all'articolo 7 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  resa
          dall'interessato  all'INPS,  equivale  a  dichiarazione  di
          immediata  disponibilita',  ed   e'   trasmessa   dall'INPS
          all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
          unitario delle politiche del lavoro. 
              2. I  beneficiari  delle  prestazioni  a  sostegno  del
          reddito di cui al comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,
          contattano  i  centri  per  l'impiego,  con  le   modalita'
          definite da questi, entro il termine  di  15  giorni  dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma  1,  e,
          in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro
          il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo  2,
          comma  1,  per  stipulare  il  patto  di  servizio  di  cui
          all'articolo 20. 
              3. 
              4.  Il  beneficiario  di  prestazioni  e'   tenuto   ad
          attenersi ai comportamenti previsti nel patto  di  servizio
          personalizzato, di  cui  all'articolo  20,  nei  tempi  ivi
          previsti,  restando  comunque  fermi  gli  obblighi  e   le
          sanzioni di cui al presente articolo. 
              5.  Oltre  agli  obblighi  derivanti  dalla   specifica
          disciplina, il lavoratore che fruisce  di  benefici  legati
          allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di  cui
          al presente articolo. 
              6. Oltre che per i contatti con il  responsabile  delle
          attivita' di cui all'articolo  20,  comma  2,  lettera  d),
          previsti  dal  patto   di   servizio   personalizzato,   il
          beneficiario puo' essere convocato nei giorni  feriali  dai
          competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24
          ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel
          medesimo patto di servizio personalizzato. 
              7.  Con  riferimento  all'Assicurazione   Sociale   per
          l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale  per  l'Impiego
          (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto  di  collaborazione  coordinata  (DIS-COLL)  e
          all'indennita'  di  mobilita',  si  applicano  le  seguenti
          sanzioni: 
                a) in caso di mancata presentazione,  in  assenza  di
          giustificato  motivo,   alle   convocazioni   ovvero   agli
          appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e  2,  lettera
          d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 
                  1) la decurtazione di un quarto di una  mensilita',
          in caso di prima mancata presentazione; 
                  2) la decurtazione di una mensilita', alla  seconda
          mancata presentazione; 
                  3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                b) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
          all'articolo  20,  comma  3,  lettera   a),   le   medesime
          conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7; 
                c) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative  di  cui  all'articolo
          20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26: 
                  1) la decurtazione di una  mensilita',  alla  prima
          mancata partecipazione; 
                  2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                d) in caso di mancata  accettazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, di un'offerta  di  lavoro  congrua  ai
          sensi dell'articolo 25, la decadenza  dalla  prestazione  e
          dallo stato di disoccupazione. 
              8. 
              9. In caso di decadenza dallo stato  di  disoccupazione
          prodottasi ai sensi dei commi  7,  8  e  dell'articolo  23,
          comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che
          siano decorsi due mesi. 
              10. In caso di violazione  degli  obblighi  di  cui  ai
          commi 7 e 8, il centro per  l'impiego  adotta  le  relative
          sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
          sistema informativo di cui all'articolo  13,  all'ANPAL  ed
          all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
          a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 
              11.  La   mancata   adozione   dei   provvedimenti   di
          decurtazione  o  decadenza  della   prestazione   determina
          responsabilita' disciplinare e  contabile  del  funzionario
          responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della  legge  n.  20
          del 1994. 
              12. Avverso il provvedimento del centro  per  l'impiego
          di cui al  comma  10  e'  ammesso  ricorso  all'ANPAL,  che
          provvede  ad  istituire  un  apposito  comitato,   con   la
          partecipazione delle parti sociali. 
              13. L'INPS provvede annualmente a  versare  le  risorse
          non  erogate  in  relazione  a   prestazioni   oggetto   di
          provvedimenti di decurtazione o decadenza  per  il  50  per
          cento al Fondo per le politiche attive di cui  all'articolo
          1, comma 215, della  legge  n.  147  del  2013,  e  per  il
          restante 50 per cento alle regioni e province autonome  cui
          fanno capo i centri per  l'impiego  che  hanno  adottato  i
          relativi  provvedimenti,  per  l'impiego  in  strumenti  di
          incentivazione del personale connessi al raggiungimento  di
          particolari obiettivi.» 
              «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.  Allo
          scopo  di  confermare  lo  stato   di   disoccupazione,   i
          lavoratori disoccupati contattano i centri  per  l'impiego,
          con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni  dalla
          data della dichiarazione di cui all'articolo 19,  comma  1,
          e, in mancanza, sono convocati dai  centri  per  l'impiego,
          entro  il  termine  stabilito  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e  la  stipula
          di un patto di servizio personalizzato. 
              2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere  almeno  i
          seguenti elementi: 
                a)  l'individuazione   di   un   responsabile   delle
          attivita'; 
                b)  la   definizione   del   profilo   personale   di
          occupabilita' secondo  le  modalita'  tecniche  predisposte
          dall'ANPAL; 
                c) la definizione degli atti di  ricerca  attiva  che
          devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; 
                d)  la  frequenza  ordinaria  di  contatti   con   il
          responsabile delle attivita'; 
                e) le modalita' con cui la ricerca attiva  di  lavoro
          e' dimostrata al responsabile delle attivita'. 
              3. Nel patto di cui al  comma  1  deve  essere  inoltre
          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti
          attivita': 
                a) partecipazione a iniziative e  laboratori  per  il
          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di
          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del
          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui
          di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
                b) partecipazione a iniziative di carattere formativo
          o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva
          o di attivazione; 
                c) accettazione di congrue offerte  di  lavoro,  come
          definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 
              4.   Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data    di
          registrazione  di  cui  all'articolo  19,   comma   1,   il
          disoccupato che non sia  stato  convocato  dai  centri  per
          l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite  posta
          elettronica, le credenziali  personalizzate  per  l'accesso
          diretto   alla   procedura   telematica   di   profilazione
          predisposta dall'ANPAL al fine  di  ottenere  l'assegno  di
          ricollocazione di cui all'articolo 23.» 
              «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).  -
          1. Le Regioni e le Province autonome definiscono  i  propri
          regimi di accreditamento,  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  secondo  criteri
          definiti con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa intesa in  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sulla  base  dei  seguenti
          principi: 
                a) coerenza con il  sistema  di  autorizzazione  allo
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla ricollocazione  professionale,  di  cui  agli
          articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                b)  definizione  di  requisiti  minimi  di  solidita'
          economica   ed   organizzativa,   nonche'   di   esperienza
          professionale degli operatori, in relazione ai  compiti  da
          svolgere; 
                c)  obbligo  di  interconnessione  con   il   sistema
          informativo di cui all'articolo 13  del  presente  decreto,
          nonche' l'invio all'ANPAL  di  ogni  informazione  utile  a
          garantire un efficace coordinamento della rete dei  servizi
          per le politiche del lavoro; 
                d)   raccordo   con   il   sistema    regionale    di
          accreditamento degli organismi di formazione; 
                e) definizione della procedura di accreditamento  dei
          soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
          di ricollocazione di cui all'articolo 23. 
              2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le  agenzie
          per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo n. 276  del  2003  vengono
          accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
          nazionale. 
              3.  ANPAL  istituisce  l'albo  nazionale  dei  soggetti
          accreditati a svolgere funzioni e  compiti  in  materia  di
          politiche attive del lavoro secondo i  criteri  di  cui  al
          comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le  agenzie  per  il
          lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie  che  intendono
          operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
          un proprio regime di accreditamento. 
              4. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  276  del
          2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
              "5-bis. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  25   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   provvede   alla
          definizione di  offerta  di  lavoro  congrua,  su  proposta
          dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi: 
                a)  coerenza  con  le  esperienze  e  le   competenze
          maturate; 
                b) distanza dal domicilio e  tempi  di  trasferimento
          mediante mezzi di trasporto pubblico; 
                c) durata della disoccupazione; 
                d) retribuzione superiore di almeno il 20  per  cento
          rispetto  alla  indennita'   percepita   nell'ultimo   mese
          precedente,  da  computare  senza  considerare  l'eventuale
          integrazione a carico dei fondi  di  solidarieta',  di  cui
          agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto   legislativo
          attuativo della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          della legge n. 183 del 2014 , ovvero, per i beneficiari  di
          Reddito di cittadinanza, superiore  di  almeno  il  10  per
          cento rispetto al beneficio massimo  fruibile  da  un  solo
          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del
          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione". 
              2. I fondi di solidarieta' di cui agli  articoli  26  e
          seguenti del decreto legislativo attuativo della delega  di
          cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183  del  2014,
          possono prevedere che le  prestazioni  integrative  di  cui
          all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
          2012, continuino ad applicarsi in caso di  accettazione  di
          una offerta di lavoro congrua, nella misura  massima  della
          differenza  tra   l'indennita'   complessiva   inizialmente
          prevista,  aumentata  del  20  per  cento,   e   la   nuova
          retribuzione. 
              3. Fino alla data di adozione del provvedimento di  cui
          al comma 1, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno  2012,
          n. 92.». 
              - Si riportano gli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto
          legislativo n. 147 del 2017. 
              «Art. 5. (Punti per  l'accesso  al  ReI  e  valutazione
          multidimensionale).  -  1.  Nel  rispetto  delle  modalita'
          organizzative regionali e di  confronto  con  le  autonomie
          locali, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di
          cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso  al  ReI,
          presso i quali  in  ogni  ambito  territoriale  e'  offerta
          informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari
          sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali
          e,  qualora  ricorrano  le  condizioni,  assistenza   nella
          presentazione  della  richiesta  del  ReI.  I   punti   per
          l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si
          coordinano a livello di ambito territoriale  e  comunicati,
          entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto, da  ciascun  ambito  territoriale  all'INPS,  alla
          regione di competenza e al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, che ne da' diffusione sul  proprio  sito
          istituzionale. 
              2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei
          familiari  accedono  previa  valutazione  multidimensionale
          finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo  familiare
          e dei suoi componenti, tenuto conto  delle  risorse  e  dei
          fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'  dei  fattori
          ambientali e di sostegno  presenti.  In  particolare,  sono
          oggetto di analisi: 
                a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; 
                b) situazione economica; 
                c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; 
                d) educazione, istruzione e formazione; 
                e) condizione abitativa; 
                f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 
              3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in
          un'analisi  preliminare,   rivolta   a   tutti   i   nuclei
          beneficiari  del  ReI,  e   in   un   quadro   di   analisi
          approfondito, laddove necessario in  base  alla  condizione
          del nucleo. 
              4. In  caso  di  esito  positivo  delle  verifiche  sul
          possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e
          4, e' programmata l'analisi preliminare, entro  il  termine
          di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI,  presso  i
          punti   per   l'accesso   o   altra   struttura    all'uopo
          identificata, al fine di orientare, mediante colloquio  con
          il nucleo familiare, le  successive  scelte  relative  alla
          definizione   del   progetto   personalizzato.    L'analisi
          preliminare   e'   effettuata    da    operatori    sociali
          opportunamente identificati dai servizi  competenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5.  Laddove,  in  esito  all'analisi  preliminare,   la
          situazione di poverta' emerga come esclusivamente  connessa
          alla  sola  dimensione  della  situazione  lavorativa,   il
          progetto  personalizzato  e'  sostituito   dal   patto   di
          servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.
          150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva  di
          occupazione, di cui all'articolo 23  del  medesimo  decreto
          legislativo, qualora il patto di servizio  sia  sospeso  ai
          sensi dello  stesso  articolo  23,  comma  5,  redatti  per
          ciascun membro del nucleo familiare  abile  al  lavoro  non
          occupato. 
              6.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5,  il  responsabile
          dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del  patto  o
          del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo
          consentito il competente centro  per  l'impiego,  affinche'
          gli interessati siano convocati  e  il  patto  di  servizio
          venga redatto entro il termine di venti  giorni  lavorativi
          dalla  data  in   cui   e'   stata   effettuata   l'analisi
          preliminare.  Entro  il  medesimo  termine,  il  patto   e'
          comunicato ai competenti servizi  dell'ambito  territoriale
          per le successive  comunicazioni  all'INPS  ai  fini  della
          erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. 
              7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
          necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
          e' costituita una equipe multidisciplinare composta  da  un
          operatore  sociale  identificato   dal   servizio   sociale
          competente e da altri operatori  afferenti  alla  rete  dei
          servizi territoriali, identificati dal servizio  sociale  a
          seconda dei bisogni del  nucleo  piu'  rilevanti  emersi  a
          seguito   dell'analisi   preliminare,    con    particolare
          riferimento ai servizi per  l'impiego,  la  formazione,  le
          politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
          Nel caso la  persona  sia  stata  gia'  valutata  da  altri
          servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
          valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
          valutazione  di  cui   al   presente   comma.   Le   equipe
          multidisciplinari operano a livello di ambito  territoriale
          secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  4,
          disciplinate dalle regioni e dalle province autonome  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              8.  Non  si  da'  luogo  alla  costituzione  di  equipe
          multidisciplinari, oltre che nei casi di cui  al  comma  5,
          anche  laddove,  in   esito   all'analisi   preliminare   e
          all'assenza  di  bisogni  complessi,  non  ne   emerga   la
          necessita'.  In  tal  caso,  al   progetto   personalizzato
          eventualmente  in  versione   semplificata,   provvede   il
          servizio sociale. 
              9. Al fine di assicurare  omogeneita'  nei  criteri  di
          valutazione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, su proposta del Comitato  per  la  lotta
          alla poverta',  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata, sono approvate linee guida  per  la  definizione
          degli    strumenti    operativi    per    la    valutazione
          multidimensionale. 
              10. I servizi per l'informazione e l'accesso al  ReI  e
          la  valutazione  multidimensionale  costituiscono   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In  esito  alla
          valutazione  multidimensionale,  e'  definito  un  progetto
          personalizzato,  sottoscritto  dai  componenti  il   nucleo
          familiare entro venti giorni lavorativi dalla data  in  cui
          e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo  stesso
          termine, contestualmente alla sottoscrizione del  progetto,
          eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5,  comma  5,
          la  medesima  sottoscrizione  e'  comunicata  dagli  ambiti
          territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio
          economico  del  ReI.  In  assenza  di  sottoscrizione   del
          progetto,  il  ReI  non  e'  erogato,  fatto  salvo  quanto
          previsto in sede di  prima  applicazione  all'articolo  25,
          comma 2. 
              2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del
          nucleo familiare come emersi nell'ambito della  valutazione
          multidimensionale: 
                a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che
          si  intendono  raggiungere  in   un   percorso   volto   al
          superamento della condizione di poverta', all'inserimento o
          reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
                b) i sostegni, in termini di specifici  interventi  e
          servizi, di cui il nucleo  necessita,  oltre  al  beneficio
          economico connesso al ReI; 
                c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui
          il  beneficio  economico  e'  condizionato,  da  parte  dei
          componenti il nucleo familiare. 
              3. Gli obiettivi e i  risultati  di  cui  al  comma  2,
          lettera a), sono definiti  nel  progetto  personalizzato  e
          devono: 
                a)  esprimere  in  maniera  specifica  e  concreta  i
          cambiamenti che si intendono perseguire  come  effetto  dei
          sostegni attivati; 
                b) costituire l'esito di un processo di  negoziazione
          con  i  beneficiari,  di  cui   si   favorisce   la   piena
          condivisione evitando  espressioni  tecniche,  generiche  e
          astratte; 
                c) essere individuati coerentemente con quanto emerso
          in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi  attesi
          di realizzazione. 
              4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b),  includono
          gli interventi e i servizi sociali per  il  contrasto  alla
          poverta' di cui  all'articolo  7,  nonche'  gli  interventi
          afferenti alle  politiche  del  lavoro,  della  formazione,
          sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative,  e  delle
          altre aree  di  intervento  eventualmente  coinvolte  nella
          valutazione e progettazione, a cui  i  beneficiari  possono
          accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari
          del ReI accedono, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui
          all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.  I
          sostegni sono richiamati  nel  progetto  personalizzato  in
          maniera  non  generica  con  riferimento   agli   specifici
          interventi, azioni e dispositivi adottati. 
              5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di  cui
          al comma 2,  lettera  c),  sono  dettagliati  nel  progetto
          personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: 
                a) frequenza di contatti  con  i  competenti  servizi
          responsabili  del  progetto;  di  norma  la  frequenza   e'
          mensile,  se  non  diversamente  specificato  nel  progetto
          personalizzato in ragione delle caratteristiche del  nucleo
          beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; 
                b) atti di ricerca attiva di lavoro e  disponibilita'
          alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
          legislativo n.  150  del  2015.  A  tal  fine  il  progetto
          personalizzato rimanda al patto di  servizio  stipulato  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.  150  del
          2015  ovvero  al  programma   di   ricerca   intensiva   di
          occupazione, di cui all'articolo 23  del  medesimo  decreto
          legislativo e, in caso si rendano  opportune  integrazioni,
          e'  redatto  in  accordo  con  i  competenti   centri   per
          l'impiego; 
                c) frequenza e impegno scolastico; 
                d) comportamenti di prevenzione  e  cura  volti  alla
          tutela  della   salute,   individuati   da   professionisti
          sanitari. 
              6. I servizi territoriali operano in  stretto  raccordo
          con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6  giugno
          2016,  n.  106,  attivi  nel   contrasto   alla   poverta'.
          L'attivita' di  tali  enti  e'  riconosciuta,  agevolata  e
          valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base  di
          specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello  di
          ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari
          includono   nella   progettazione    personalizzata,    ove
          opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore  o
          presso i medesimi. Sono in particolare promosse  specifiche
          forme  di  collaborazione  con  gli   enti   attivi   nella
          distribuzione  alimentare  a  valere  sulle   risorse   del
          Programma  operativo  del  Fondo  di  aiuti  europei   agli
          indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso  al
          ReI  dei  beneficiari  della  distribuzione  medesima,  ove
          ricorrano le condizioni. 
              7. Il progetto e' definito,  anche  nella  sua  durata,
          secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e  non
          eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno  del  nucleo
          familiare  rilevate,  in  coerenza   con   la   valutazione
          multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione
          della  corretta  allocazione  delle  risorse  medesime.  La
          durata del progetto puo' eccedere la durata  del  beneficio
          economico. 
              8. Il progetto personalizzato e' definito con  la  piu'
          ampia   partecipazione    del    nucleo    familiare,    in
          considerazione dei suoi desideri, aspettative e  preferenze
          con la previsione del  suo  coinvolgimento  nel  successivo
          monitoraggio  e  nella  valutazione,  nonche'  promuovendo,
          laddove  possibile,  anche  il  coinvolgimento  attivo  dei
          minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 
              9. Il progetto  personalizzato  individua,  sulla  base
          della  natura  del  bisogno  prevalente   emergente   dalle
          necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di
          riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio,
          attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso  verso
          i vari  soggetti  responsabili  della  realizzazione  dello
          stesso. 
              10. Il progetto definisce metodologie di  monitoraggio,
          verifica periodica ed  eventuale  revisione,  tenuto  conto
          della soddisfazione e delle preferenze  dei  componenti  il
          nucleo familiare. 
              11. Nel caso il componente  del  nucleo  familiare  sia
          gia' stato valutato dai competenti servizi  territoriali  e
          disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle  di
          cui al presente decreto a seguito di  precedente  presa  in
          carico, la valutazione e la  progettazione  sono  integrate
          secondo i principi e con gli interventi e i servizi di  cui
          al presente articolo. 
              12. Al fine di assicurare omogeneita' e  appropriatezza
          nell'individuazione degli obiettivi e  dei  risultati,  dei
          sostegni, nonche' degli impegni, di cui  al  comma  2,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          su proposta del Comitato  per  la  lotta  alla  poverta'  e
          d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate  linee
          guida  per  la  definizione  dei  progetti  personalizzati,
          redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del
          ReI. 
              13. Il progetto personalizzato e  i  sostegni  in  esso
          previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il  contrasto
          alla  poverta').  -  1.  I  servizi  per  l'accesso  e   la
          valutazione  e  i  sostegni  da  individuare  nel  progetto
          personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
          e servizi sociali, di cui  alla  legge  n.  328  del  2000,
          includono: 
                a)  segretariato  sociale,  inclusi  i  servizi   per
          l'informazione e l'accesso al ReI di  cui  all'articolo  5,
          comma 1; 
                b) servizio sociale professionale  per  la  presa  in
          carico, inclusa la  componente  sociale  della  valutazione
          multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; 
                c)  tirocini  finalizzati   all'inclusione   sociale,
          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui
          alle regolamentazioni regionali in attuazione  dell'accordo
          del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano; 
                d)    sostegno    socio-educativo    domiciliare    o
          territoriale, incluso  il  supporto  nella  gestione  delle
          spese e del bilancio familiare; 
                e)  assistenza  domiciliare   socio-assistenziale   e
          servizi di prossimita'; 
                f)  sostegno  alla  genitorialita'  e   servizio   di
          mediazione familiare; 
                g) servizio di mediazione culturale; 
                h) servizio di pronto intervento sociale. 
              2.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del  Fondo
          Poverta'  e'  attribuita  agli  ambiti  territoriali  delle
          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al
          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle
          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e
          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre
          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e
          progettazione previsti a legislazione vigente. 
              3.  La  quota   del   Fondo   Poverta'   destinata   al
          rafforzamento degli interventi e dei  servizi  sociali,  di
          cui al comma 2, e' pari, in sede di prima  applicazione,  a
          297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni  di  euro  nel
          2019 e a 470 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,
          inclusivi delle risorse di cui al comma 9.  La  quota  puo'
          essere  rideterminata,  in  esito   al   monitoraggio   sui
          fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici  rafforzamenti
          finanziabili, a  valere  sulla  quota  del  Fondo  Poverta'
          attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione  e  nei
          limiti  della  medesima,   sono   definiti   nell'atto   di
          programmazione  ovvero   nel   Piano   regionale   di   cui
          all'articolo 14, comma  1,  sulla  base  delle  indicazioni
          programmatiche contenute nel Piano per gli interventi  e  i
          servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',   di   cui
          all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  procede  all'erogazione  delle  risorse
          spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione  una
          volta  valutata  la  coerenza  dello  schema  dell'atto  di
          programmazione ovvero del Piano regionale con le  finalita'
          del Piano  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di
          contrasto alla poverta'. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  definiscono  i
          criteri di riparto della  quota  di  cui  al  comma  2  con
          riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna  regione,
          nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e  rendicontazione
          delle risorse  trasferite.  Ciascuna  regione  comunica  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai
          fini della successiva attribuzione delle risorse  da  parte
          del  Ministero  medesimo  agli   ambiti   territoriali   di
          rispettiva competenza. 
              5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui
          al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota
          del Fondo Poverta' di cui al  comma  2.  In  tal  caso,  le
          regioni  possono  richiedere  il  versamento  della   quota
          medesima sul bilancio regionale per il successivo  riparto,
          integrato con le risorse proprie, agli ambiti  territoriali
          di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
          dall'effettivo versamento delle  risorse  alle  regioni  da
          parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              6.  I  comuni,  coordinandosi  a  livello   di   ambito
          territoriale,   concorrono   con   risorse   proprie   alla
          realizzazione dei servizi di cui al  comma  1,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e  nell'ambito  degli  equilibri  di
          finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma  1
          sono programmati nei limiti delle  risorse  disponibili  ai
          sensi del presente articolo. Le risorse  di  cui  al  primo
          periodo sono comunicate al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 
              7. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  Partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento  europei,  concorrono  altresi'   le   risorse
          afferenti  ai  Programmi  operativi   nazionali   (PON)   e
          regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,
          fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
          regioni e le province  autonome  individuano  le  modalita'
          attraverso le quali i POR rafforzano  gli  interventi  e  i
          servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,   ove
          opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  ReI  tra  i
          destinatari  degli  interventi,   anche   con   riferimento
          all'obiettivo tematico  della  promozione  dell'occupazione
          sostenibile e di qualita'. 
              8. In deroga a quanto stabilito ai commi  3  e  4,  per
          l'anno  2017,  al   fine   di   permettere   una   adeguata
          implementazione del  ReI  e  di  garantirne  la  tempestiva
          operativita' mediante un rafforzamento dei servizi  sociali
          territoriali, inclusi quelli di contrasto alla  poverta'  e
          all'esclusione sociale, sono  attribuite  alle  regioni,  a
          valere sul Fondo Poverta', risorse pari a  212  milioni  di
          euro, secondo i  criteri  di  riparto  e  con  le  medesime
          modalita' adottate per il Fondo nazionale per le  politiche
          sociali, di cui all'articolo 20, comma 8,  della  legge  n.
          328 del 2000. 
              9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al
          comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20  milioni  di
          euro annui, a decorrere dall'anno 2018,  per  interventi  e
          servizi in favore di  persone  in  condizione  di  poverta'
          estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di  cui  al
          comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto  della  quota
          di cui al presente comma, avuto  prioritariamente  riguardo
          alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in
          particolare individuando le grandi aree urbane  in  cui  si
          concentra il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede  di
          riparto, si definiscono altresi' le condizioni di  poverta'
          estrema,  nonche'  si   indentificano   le   priorita'   di
          intervento a valere sulle risorse trasferite,  in  coerenza
          con le "Linee di indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
          emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede
          di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015,  ed  eventuali
          successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,  comma  8.
          Gli interventi e i servizi di cui al  presente  comma  sono
          oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo  di
          cui all'articolo 24 e di specifico  monitoraggio  da  parte
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che  ne
          da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un  quadro
          operativo per il riconoscimento a livello  nazionale  delle
          qualificazioni  regionali  e  delle  relative   competenze,
          nell'ambito  del  Repertorio  nazionale   dei   titoli   di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
          16 gennaio 2013,  n.  13),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.