Art. 5 
 
               Richiesta, riconoscimento ed erogazione 
                            del beneficio 
 
  1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese,
presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81,
comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rdc  e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata  legge
n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS,  sentiti  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per  la  protezione
dei dati personali, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  e'  approvato  il  modulo  di  domanda,
nonche' il modello di comunicazione dei redditi di  cui  all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo  familiare  a  fini  ISEE,  il  modulo  di
domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la  domanda  e'
successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute  nella
domanda  del  Rdc  sono  comunicate  all'INPS  entro   dieci   giorni
lavorativi dalla richiesta. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE  e  in
forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni  conseguenti
all'avvio  della  precompilazione  della  DSU  medesima,   ai   sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede  di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al
primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della  nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative
sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
  3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il
possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  Rdc  sulla  base  delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle  amministrazioni  titolari  dei  dati.  A   tal   fine   l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal  Pubblico  registro  automobilistico  e
dalle  altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici  dei  dati,   le
informazioni necessarie  ai  fini  della  concessione  del  Rdc.  Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte  dell'INPS
avviene entro la fine del mese  successivo  alla  trasmissione  della
domanda all'Istituto. 
  4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  L'esito  delle
verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma  di
cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale  di  cui  al  primo  periodo  mette  comunque  a
disposizione della medesima piattaforma le  informazioni  disponibili
sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza
del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si
considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione
contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la
revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7.
Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In
sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b),
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche
necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo
affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve
comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha
concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i
prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni  di
impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco  d'azzardo  (DGA),
e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per
giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'.   Le
informazioni sulle movimentazioni sulla Carta  Rdc,  prive  dei  dati
identificativi  dei  beneficiari,  possono  essere   utilizzate   dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di
ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc  presso  gli  uffici
del gestore del servizio integrato  avviene  esclusivamente  dopo  il
quinto giorno di ciascun mese. 
  6-bis.  La  Pensione  di  cittadinanza  puo'  essere  erogata   con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 7. 
  7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente
svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 81, comma 35, del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 81(Settori petrolifero e del gas). - (Omissis). 
              35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  ovvero
          uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
          34, individua: 
                a) i titolari del beneficio di cui al  comma  32,  in
          conformita' alla disciplina di cui al comma 33; 
                b) il gestore  del  servizio  integrato  di  gestione
          delle   carte   acquisti   e    dei    relativi    rapporti
          amministrativi, tenendo conto della disponibilita'  di  una
          rete  distributiva  diffusa  in   maniera   capillare   sul
          territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni  di
          sportello  relative  all'attivazione  della  carta  e  alla
          gestione  dei   rapporti   amministrativi,   al   fine   di
          minimizzare gli oneri, anche di spostamento,  dei  titolari
          del beneficio,  e  tenendo  conto  altresi'  di  precedenti
          esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di   contributi
          pubblici.». 
              - Si riporta l'articolo 32, del decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art. 32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale). - In vigore dal  4  febbraio
          1999  1.  I  centri  di  assistenza  fiscale,  di   seguito
          denominati  ''Centri',  possono   essere   costituiti   dai
          seguenti soggetti: 
                a)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
                b)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
                c) organizzazioni aderenti alle associazioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e  pensionati  od  organizzazioni  territoriali   da   esse
          delegate,  aventi  complessivamente  almeno   cinquantamila
          aderenti; 
                e) sostituti di  cui  all'Art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
                f) associazioni di lavoratori promotrici di  istituti
          di patronato riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». 
              - Il testo della legge 30 marzo  2001,  n.  152  (Nuova
          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  aprile
          2001, n. 97. 
              - Il testo del decreto del Ministro del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193
          (Regolamento  per  il  finanziamento  degli   istituti   di
          patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della  legge
          30 marzo  2001,  n.  152),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288. 
              - Si riporta l'articolo 13, comma 9, della citata legge
          n. 152 del 2001: 
              «Art. 13 (Finanziamento). - (Omissis). 
              9. I maggiori oneri per la finanza  pubblica,  valutati
          in lire  54  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001,  sono
          compensati      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo n. 147 del 2017: 
              «Art.  10  (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  605,  e   dell'articolo   11,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
          scambiati i dati mediante  servizi  anche  di  cooperazione
          applicativa. 
              2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere   accettata   o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241.  Con  provvedimento  congiunto  del
          Direttore dell'INPS  e  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentito il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali e il Garante per la protezione dei dati  personali,
          sono individuate le modalita' tecniche  per  consentire  al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. 
              2-bis.  Ai  fini  della  precompilazione  dell'ISEE,  i
          componenti  maggiorenni  il  nucleo   familiare   esprimono
          preventivamente  il  consenso  al  trattamento   dei   dati
          personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di
          cui al comma  1,  ai  sensi  della  disciplina  vigente  in
          materia di protezione dei dati  personali.  All'atto  della
          manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve
          indicare i soggetti  dichiaranti  autorizzati  ad  accedere
          alla DSU precompilata. Il consenso puo' essere  manifestato
          rendendo  apposita  dichiarazione   presso   le   strutture
          territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza
          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica mediante
          accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle  entrate.
          Il consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,
          reddituali e patrimoniali, espresso  secondo  le  modalita'
          indicate, e' comunicato e registrato su una base dati unica
          gestita  dall'INPS  e  accessibile  ai  soggetti  abilitati
          all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta',  da
          esercitare con  le  medesime  modalita'  di  cui  al  terzo
          periodo, da parte  di  ciascun  componente  maggiorenne  il
          nucleo familiare  di  inibire  in  ogni  momento  all'INPS,
          all'Agenzia  delle  entrate  ed  ai  centri  di  assistenza
          fiscale  l'utilizzo  dei  dati  personali  ai  fini   della
          elaborazione della DSU precompilata. 
              2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma  2-bis  non
          sia stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero  sia
          stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai  fini  della
          elaborazione  della  DSU  precompilata,  resta   ferma   la
          possibilita' di  presentare  la  DSU  nella  modalita'  non
          precompilata.  In  tal  caso,  in  sede   di   attestazione
          dell'ISEE,  sono  riportate  analiticamente  le   eventuali
          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati
          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,
          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
          patrimonio mobiliare. 
              3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla base di quanto previsto nel provvedimento di  cui  al
          comma 2, e' stabilita la data  a  partire  dalla  quale  e'
          possibile   accedere   alla   modalita'   precompilata   di
          presentazione della DSU, nonche' la data  a  partire  dalla
          quale e' avviata una sperimentazione in materia,  anche  ai
          soli fini del rilascio  dell'ISEE  corrente  ai  sensi  del
          comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le
          componenti della DSU che restano interamente autodichiarate
          e   non   precompilate,    suscettibili    di    successivo
          aggiornamento in  relazione  alla  evoluzione  dei  sistemi
          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi
          d'informazione. 
              4. A  decorrere  dal  1°  settembre  2019,  la  DSU  ha
          validita'  dal  momento   della   presentazione   fino   al
          successivo 31 agosto. In  ciascun  anno,  a  decorrere  dal
          2019, all'avvio del periodo  di  validita'  fissato  al  1°
          settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU
          sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno  precedente.
          Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza  di
          cui al primo periodo, restano valide fino  al  31  dicembre
          2019. 
              5. A decorrere dalla data indicata nel decreto  di  cui
          al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente  reddituale
          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in
          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una
          variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo
          9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,  ovvero  una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo  articolo  9,  comma  2.   La   variazione   della
          situazione lavorativa deve essere  avvenuta  posteriormente
          al  1°  gennaio  dell'anno  cui  si  riferisce  il  reddito
          considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui  si
          chiede la sostituzione con l'ISEE  corrente.  Resta  ferma,
          anteriormente alla data indicata  nel  decreto  di  cui  al
          comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle
          condizioni previste dalla disciplina vigente. 
              6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
          cessa dal giorno successivo a quello di entrata  in  vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di  cui
          al comma 3, al fine di agevolare la  precompilazione  della
          DSU  per  l'ISEE  corrente,  nonche'  la   verifica   delle
          comunicazioni di cui all'articolo 11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di cui all'articolo 3,  comma  3,  da  parte  degli  organi
          competenti,   le   comunicazioni   obbligatorie,   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso.». 
              - Si riporta l'articolo 71 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa - Testo A): 
              «Art.  71  ((R)Modalita'   dei   controlli).   -   1.Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui
          sorgono   fondati   dubbi,    sulla    veridicita'    delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha  seguito.
          (R) 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il
          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione
          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi.
          (R).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 375,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006): 
              «375. Al fine di completare il  processo  di  revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.». 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n.185 (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009
          n. 2: 
              «Art.  3  (Blocco  e  riduzione   delle   tariffe).   -
          (Omissis). 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.».