Art. 6 
 
        Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione 
      dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti  per
il lavoro e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  assicurando  il
rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di
cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle
amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati. 
  2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il
lavoro,  implementata   attraverso   il   sistema   di   cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro». 
  2-bis.  Le  regioni  dotate  di  un  proprio  sistema  informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi,
concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire
l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a  disposizione
del sistema  informativo  di  cui  al  comma  1,  secondo  termini  e
modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i  dati
identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari  del  Rdc,
le informazioni  sulla  condizione  economica  e  patrimoniale,  come
risultanti  dalla  DSU  in  corso  di  validita',   le   informazioni
sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre  prestazioni
sociali erogate dall'Istituto ai componenti  il  nucleo  familiare  e
ogni altra informazione relativa ai beneficiari  del  Rdc  necessaria
alla attuazione della misura, incluse quelle di cui  all'articolo  4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante  le  piattaforme
presso l'ANPAL e presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  sono  rese  disponibili,  rispettivamente,  ai  centri   per
l'impiego e  ai  comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito
territoriale, le informazioni di cui al presente comma  relativamente
ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza. 
  4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle
comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti  accreditati  di
cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui  al  comma  1.  In
particolare, sono  comunicati  dai  servizi  competenti  mediante  le
piattaforme del Rdc: 
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; 
    b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla
medesima; 
    c) le informazioni sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  alle
sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a
disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette
sanzioni; 
    d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere
messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica
dell'eleggibilita'; 
    e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; 
  f) ogni altra informazione, individuata con il decreto  di  cui  al
comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro
e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  incluse  le  informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14. 
  5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a livello  territoriale,
secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui  al  comma
1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro  al  fine  di
svolgere le funzioni di seguito indicate: 
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai
centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; 
    b) comunicazione da parte dei  comuni  ai  centri  per  l'impiego
delle informazioni sui progetti  per  la  collettivita'  attivati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui  beneficiari  del
Rdc coinvolti; 
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4,
comma 12; 
    d)  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sui  Patti  gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del
beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. 
  6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  stipula  apposite
convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita'  di  controllo
nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche'  per  il  monitoraggio
delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma
2, da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie  funzioni  di  polizia
economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo  19
marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di
finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
al Sistema informativo di cui al comma 1,  ivi  compreso  il  Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo
24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  6-bis. Allo scopo di potenziare le  attivita'  di  controllo  e  di
monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'. 
  6-ter.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,   e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1°  ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del
ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 20192021, nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro
3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6-quater. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio  2017,»
sono soppresse e le parole: «23.602  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «23.702 unita'». 
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  «28.602  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'». 
  7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai
centri per l'impiego, dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Alle attivita' dei comuni  di  cui  al  presente  articolo,
strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui
all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta'  e  alla  esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo  destinata
al rafforzamento degli interventi e  dei  servizi  sociali  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di
amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa
convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la  mancanza  di  almeno
uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la  mancanza  del
requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse. 
  8-ter. Il comma 3  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta l'articolo 13, comma 2 del citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle  politiche
          del lavoro). - (Omissis). 
              2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
                a)  il  sistema   informativo   dei   percettori   di
          ammortizzatori sociali, di cui all'articolo  4,  comma  35,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
                b)  l'archivio  informatizzato  delle   comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
          19 dicembre 2002, n. 297; 
                c) i dati relativi alla gestione dei servizi  per  il
          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la
          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; 
                d)   il   sistema   informativo   della    formazione
          professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto; 
                d-bis)   Piattaforma   digitale   del   Reddito    di
          cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,  implementata
          attraverso il sistema di  cooperazione  applicativa  con  i
          sistemi informativi regionali del lavoro.». 
              - Per il testo del decreto legislativo, n. 68 del 2001,
          si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. 
              -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto
          legislativo n. 147 del 2017: 
              «Art. 24  (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi
          sociali). - In vigore dal 14 ottobre 2017  1.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e'
          istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  il  Sistema  informativo  unitario  dei   servizi
          sociali, di seguito denominato  «SIUSS»,  per  le  seguenti
          finalita': 
                a) assicurare una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni
          sociali e delle prestazioni erogate dal  sistema  integrato
          degli interventi e  dei  servizi  sociali  e  di  tutte  le
          informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
          al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; 
                b) monitorare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni; 
                c)   rafforzare   i   controlli   sulle   prestazioni
          indebitamente percepite; 
                d) disporre di una base unitaria di  dati  funzionale
          alla programmazione e alla  progettazione  integrata  degli
          interventi   mediante   l'integrazione   con   i    sistemi
          informativi sanitari, del lavoro  e  delle  altre  aree  di
          intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche'  con
          i sistemi informativi di gestione  delle  prestazioni  gia'
          nella disponibilita' dei comuni; 
                e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e  di
          studio. 
              2. Il  SIUSS  integra  e  sostituisce,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   sistema
          informativo dei servizi sociali,  di  cui  all'articolo  21
          della  legge   n.   328   del   2000,   e   il   casellario
          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 
              3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
                a)  Sistema  informativo  delle  prestazioni  e   dei
          bisogni sociali, a sua volta articolato in: 
                  1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
                  2) Banca dati  delle  valutazioni  e  progettazioni
          personalizzate; 
                  3)   Sistema   informativo   dell'ISEE,   di    cui
          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013; 
                b)  Sistema  informativo  dell'offerta  dei   servizi
          sociali, a sua volta articolato in: 
                  1) Banca dati dei servizi attivati; 
                  2) Banca dati delle professioni e  degli  operatori
          sociali. 
              4. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera
          a), e'  organizzato  su  base  individuale.  I  dati  e  le
          informazioni sono raccolti, conservati e gestiti  dall'INPS
          e  resi  disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione
          applicativa,  in  forma  individuale  ma  privi   di   ogni
          riferimento  che  ne  permetta  il  collegamento  con   gli
          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur
          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni
          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non
          identificabili. 
              5. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  4  sono
          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,
          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente
          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le
          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per
          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni
          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di
          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non
          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario
          responsabile dell'invio. 
              6. Le modalita' attuative del  sistema  informativo  di
          cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei
          dati personali di cui al decreto  legislativo  n.  196  del
          2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
          prestazioni sociali oggetto della  banca  dati  di  cui  al
          comma 3, lettera a), numero 1,  sono  quelle  di  cui  agli
          articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali 16 dicembre  2014,  n.  206.  Nelle  more
          dell'adozione del decreto di cui al presente  comma,  resta
          ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma  3,
          lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
          n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema  informativo
          dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
              7. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera
          b),  e'  organizzato  avendo  come  unita'  di  rilevazione
          l'ambito territoriale e assicura  una  compiuta  conoscenza
          della    tipologia,     dell'organizzazione     e     delle
          caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
          l'accesso e la presa in carico, i servizi per  favorire  la
          permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
          i servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilita',
          anche  nella  forma  di  accreditamento  e  autorizzazione,
          nonche' le caratteristiche quantitative e  qualitative  del
          lavoro professionale impiegato. 
              8. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  7  sono
          raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
          ambiti territoriali, anche per il tramite delle  regioni  e
          delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
          sono disciplinate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata. 
              9.  Con  riferimento  ai  beneficiari  del  ReI,   sono
          identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi  di
          cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca
          dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS  con  le
          altre  informazioni  relative  ai   beneficiari   del   ReI
          disponibili  nel  SIUSS,  nonche'   con   le   informazioni
          disponibili  nel   sistema   informativo   unitario   delle
          politiche del lavoro, di cui all'articolo  13  del  decreto
          legislativo  n.  150  del  2015,  nella  banca  dati  delle
          politiche attive  e  passive  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  nella
          banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo  9,
          comma 6-bis, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  nei
          sistemi   informativi   del   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    con
          riferimento  ai  dati  sulla  frequenza   e   il   successo
          scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente
          comma sono rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali nelle  modalita'  previste
          al comma 4. Le modalita' attuative  della  Banca  dati  ReI
          sono disciplinate,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
          Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui
          al decreto legislativo n. 196 del  2003,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali,  da  adottarsi  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Con riferimento alle persone con disabilita' e  non
          autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
          a),  anche  sensibili,  trasmesse   dagli   enti   pubblici
          responsabili  dell'erogazione  e  della  programmazione  di
          prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari  attivati
          a loro favore sono, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con
          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e
          dalla  banca  dati  del   collocamento   mirato,   di   cui
          all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
          informazioni integrate ai sensi  del  presente  comma  sono
          rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute   nelle
          modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del
          presente comma sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
          unificata, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre
          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per
          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le
          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle
          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei
          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma
          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli
          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e
          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei
          territori di competenza. 
              12. Al fine di migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia
          delle  politiche  sociali  degli  enti  locali,  attesa  la
          complementarieta' tra le prestazioni  erogate  dall'INPS  e
          quelle  erogate  a   livello   locale,   l'Istituto   rende
          disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,  anche
          attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa  e   con
          riferimento  ai  relativi   residenti,   le   informazioni,
          corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate  dal
          medesimo  Istituto  presenti  nel  SIUSS,  oltre  a  quelle
          erogate dal comune stesso. 
              13.  Al  fine  di  una  migliore  programmazione  delle
          politiche sociali e a supporto  delle  scelte  legislative,
          sulla base delle informazioni del SIUSS,  il  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  presenta  alle  Camere,
          entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle
          politiche sociali, riferito all'anno precedente. 
              14. Le Province autonome di Trento e Bolzano  adempiono
          agli obblighi informativi previsti  dal  presente  articolo
          secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle
          competenze ad esse  attribuite,  comunque  provvedendo  nei
          limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  gia'
          previste a legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  l'articolo  33,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art.  3
          della L.  6  marzo  1992,  n.  216,  in  materia  di  nuovo
          inquadramento del personale non direttivo e  non  dirigente
          del Corpo della Guardia di finanza), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 33 (Consistenza organica del ruolo  "ispettori").
          - 1. Tenuto conto di  quanto  stabilito  dall'art.  17  del
          presente decreto, relativamente  alla  forza  organica  del
          ruolo "Sovrintendenti" e  della  tabella  H  allegata  alla
          legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del
          ruolo "ispettori" e' pari a 23.702 unita'.». 
              - Si riporta  l'articolo  36,  comma  10,  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.  36  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              10. Al fine  di  assicurare  la  massima  flessibilita'
          organizzativa e  di  potenziare  l'attivita'  di  contrasto
          dell'evasione fiscale e delle frodi in danno  del  bilancio
          dello Stato e dell'Unione europea: 
                a)   nel   triennio   2018-2020,    e'    autorizzata
          l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo  33,
          comma 1, del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,
          nei  limiti  delle  risorse  ordinariamente   assentite   a
          legislazione vigente in materia di  facolta'  assunzionali,
          allo scopo utilizzando le vacanze organiche  esistenti  nel
          ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma  1,  del
          medesimo decreto. Le  unita'  da  assumere  sono  stabilite
          annualmente, assicurando l'invarianza di  spesa  a  regime,
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          sono  considerate  a  tutti  gli  effetti  in  sovrannumero
          all'organico  del  ruolo  ispettori,  da  riassorbire   per
          effetto  dei  passaggi  degli  ispettori  in  altri  ruoli,
          secondo le disposizioni vigenti, o per  effetto  di  quanto
          disposto dalla lettera b); 
                b) a decorrere dal 1° gennaio  2018,  le  consistenze
          organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e
          finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e
          33, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          199,  possono  essere  progressivamente   rimodulate,   con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per
          incrementare la consistenza organica del ruolo  «ispettori»
          fino a 28.702 unita' , assicurando l'invarianza  di  spesa.
          Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo, puo'  essere  rideterminata  la  frazione  di  cui
          all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  199,  fermo  restando  che,  in  relazione  alle
          specifiche esigenze organiche e funzionali  e  al  fine  di
          assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga
          di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli
          anni 2025 e 2026 il  numero  delle  promozioni  annuali  al
          grado di luogotenente e' stabilito con  determinazione  del
          Comandante generale della guardia di finanza in misura  non
          superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del
          ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a
          un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 386,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016): 
              «386. In vigore dal 1 gennaio 2016 Al fine di garantire
          l'attuazione di  un  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla
          poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito  presso  il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  fondo
          denominato  "Fondo   per   la   lotta   alla   poverta'   e
          all'esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse
          di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di  1.000  milioni
          di euro a decorrere dall'anno  2017,  che  costituiscono  i
          limiti di spesa  ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  dal
          presente al comma  390.  Il  Piano,  adottato  con  cadenza
          triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'.». 
              - Il testo del decreto del Ministro  delle  finanze  31
          maggio  1999,  n.  164  (Regolamento  recante   norme   per
          l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza  fiscale
          per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti  d'imposta
          e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135. 
              - Si riportano gli articoli 7 e 10 del  citato  decreto
          n.164 del 1999, come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  7  (Procedimento   per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e
          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri
          autorizzati).  -  1.  Lo  svolgimento   dell'attivita'   di
          assistenza  fiscale   e'   subordinato   al   rilascio   di
          autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Per  il
          rilascio della autorizzazione,  e'  presentata  all'Agenzia
          delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati: 
                a) il codice fiscale e la partita IVA della  societa'
          richiedente; 
                b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio  di
          amministrazione della  societa'  richiedente,  nonche'  dei
          componenti  del  collegio  sindacale,  ove  lo  stesso  sia
          previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
          di societa' richiedente; 
                c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei
          responsabili dell'assistenza fiscale; 
                d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e'
          svolta l'attivita' di assistenza fiscale,  compresi  quelli
          di cui all'articolo 11 che,  per  i  centri  costituiti  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f),  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  devono  essere
          presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di
          assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
          od organizzazione o a strutture da esse delegate  ai  sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  il  requisito  indicato  nella  presente  lettera  e'
          considerato complessivamente; 
                e) la denominazione o la ragione  sociale  e  i  dati
          anagrafici dei componenti del consiglio di  amministrazione
          e, ove previsto, del collegio sindacale delle  societa'  di
          servizi  delle  quali  la  societa'   richiedente   intende
          avvalersi per lo svolgimento dell'attivita'  di  assistenza
          fiscale, nonche' l'indicazione delle  specifiche  attivita'
          da affidare alle stesse. 
              2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: 
                a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
                b)  copia   della   polizza   assicurativa   di   cui
          all'articolo 6; 
                c)  dichiarazione   relativa   all'insussistenza   di
          provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza  a
          carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; 
                d) relazione tecnica dalla quale emerga  il  rispetto
          dei    requisiti    sulle     garanzie     di     idoneita'
          tecnico-organizzativa  del  centro  anche  in  relazione  a
          quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  d),  la  formula
          organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro
          dipendente utilizzati nel rispetto del decreto  legislativo
          6 settembre 2001, n. 368,  e  successive  modificazioni,  i
          sistemi  di  controllo  interno  volti   a   garantire   la
          correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento
          a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e a  garantire
          adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione
          del personale differenziato in base  alle  funzioni  svolte
          dalle diverse figure professionali che operano nei  centri.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabilite le  modalita'  dell'attivita'  formativa  tenendo
          conto  delle  diverse  figure  professionali,  l'unita'  di
          misura per la valutazione della formazione e  le  modalita'
          di attestazione  e  di  verifica  dello  svolgimento  della
          formazione. 
              2-bis. I centri costituiti ai sensi  dell'articolo  32,
          comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f),  del  citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997,  dopo  il  primo  anno  di
          attivita', presentano entro il 31 gennaio, con  riferimento
          all'anno  precedente,   una   relazione   sulla   capacita'
          operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in  ordine
          alla tipologia di rapporti  di  lavoro  instaurati  e  alla
          formazione svolta, sull'affidamento a terzi  dell'attivita'
          di assistenza fiscale e sui controlli  effettuati  volti  a
          garantire  la  qualita'  del  prodotto,   la   qualita'   e
          l'adeguatezza  dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di
          dichiarazioni  validamente  trasmesse   all'Agenzia   delle
          entrate. 
              2-ter. (Abrogato). 
              3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica  della
          sussistenza  dei  requisisti  ed  alla  regolarita'   della
          domanda  di  cui  al  comma  1,   invitando   la   societa'
          richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa
          e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli
          atti e i documenti ritenuti necessari. 
              4.   L'autorizzazione   a   svolgere   l'attivita'   di
          assistenza  fiscale  e'  concessa  con  provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» 
              «Art.  10  (Vigilanza).  -  1.  I   competenti   uffici
          dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni  e
          verifiche presso la sede e gli uffici periferici  dei  CAF,
          nonche' delle societa' di servizi  di  cui  gli  stessi  si
          avvalgono, per controllare  la  sussistenza  dei  requisiti
          occorrenti per un corretto  svolgimento  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale. 
              2. Se a seguito dell'attivita' di cui al  comma  1,  il
          competente ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  riscontra
          violazioni alle disposizioni  degli  articoli  da  5  a  8,
          redige processo verbale di constatazione da  notificare  al
          legale rappresentante del CAF. Nel  processo  verbale  sono
          indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato  un
          termine non superiore a novanta giorni entro  il  quale  il
          CAF  deve  eliminare  le  suddette  irregolarita'   dandone
          comunicazione  all'ufficio  stesso,  ovvero   produrre   le
          proprie osservazioni. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, il  competente
          ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  ove   non   ritenga
          soddisfacenti le osservazioni  eventualmente  prodotte  dal
          CAF, ovvero non abbia ricevuto  la  documentazione  da  cui
          risulta che il CAF si  e'  adeguato  a  quanto  prescritto,
          ordina  al  CAF  stesso  di  eliminare   le   irregolarita'
          riscontrate nel processo verbale di cui al comma  2,  entro
          il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita'  che
          presentano aspetti  di  particolare  gravita'  puo'  essere
          disposta  la  sospensione   cautelare   dell'attivita'   di
          assistenza. Decorso inutilmente  tale  termine  il  CAF  e'
          considerato decaduto dall'autorizzazione  allo  svolgimento
          delle attivita' di  assistenza  fiscale  ed  e'  cancellato
          dagli Albi  di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Se  dalle
          verifiche effettuate emerge la mancanza  del  requisito  di
          cui all'articolo 7,  comma  2,  lettera  d),  la  decadenza
          dall'autorizzazione   allo   svolgimento    dell'assistenza
          fiscale   interviene   successivamente   al   completamento
          dell'attivita' di assistenza  in  corso  allo  scadere  del
          termine di cui al comma 3.». 
              - Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo  21
          novembre  2014,   n.   175   (Semplificazione   fiscale   e
          dichiarazione dei redditi  precompilata),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   35   (Requisiti   per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e
          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri
          autorizzati). - 1. Nel decreto del Ministro  delle  finanze
          31 maggio 1999, n.  164,  concernente  regolamento  recante
          norme  per  l'assistenza  fiscale  resa   dai   Centri   di
          assistenza fiscale per le imprese e per i  dipendenti,  dai
          sostituti  d'imposta  e   dai   professionisti   ai   sensi
          dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nell'articolo 7: 
                  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Procedimento   per   l'autorizzazione   allo   svolgimento
          dell'attivita' di  assistenza  fiscale  e  requisiti  delle
          societa' richiedenti e dei Centri autorizzati»; 
                  2) nel comma 1, la lettera d) e'  sostituita  dalla
          seguente: «d) le sedi e gli  uffici  periferici  presso  le
          quali e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi
          quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri  costituiti
          ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e)  ed  f),
          del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  devono
          essere presenti in almeno un terzo delle  province.  Per  i
          centri di assistenza fiscale  riconducibili  alla  medesima
          associazione  od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse
          delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente
          lettera e' considerato complessivamente;"; 
                  3). (Abrogato). 
                  4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
              "2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo  32,
          comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f),  del  citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997,  dopo  il  primo  anno  di
          attivita', presentano entro il 31 gennaio, con  riferimento
          all'anno  precedente,   una   relazione   sulla   capacita'
          operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in  ordine
          alla tipologia di rapporti  di  lavoro  instaurati  e  alla
          formazione svolta, sull'affidamento a terzi  dell'attivita'
          di assistenza fiscale e sui controlli  effettuati  volti  a
          garantire  la  qualita'  del  prodotto,   la   qualita'   e
          l'adeguatezza  dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di
          dichiarazioni  validamente  trasmesse   all'Agenzia   delle
          entrate. 
              2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che  il  numero
          delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro
          sia almeno pari all'uno per cento del  rapporto  risultante
          tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal  centro  nel
          triennio  precedente  e  la   media   delle   dichiarazioni
          complessivamente  trasmesse  dai  soggetti   che   svolgono
          attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio.  Per
          i centri di assistenza fiscale riconducibili alla  medesima
          associazione  od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse
          delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato  nel  presente
          comma e' considerato complessivamente."; 
                b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: "Se dalle verifiche effettuate  emerge
          la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo
          7, comma  2,  lettera  d),  e  comma  2-ter,  la  decadenza
          dall'autorizzazione   allo   svolgimento    dell'assistenza
          fiscale   interviene   successivamente   al   completamento
          dell'attivita' di assistenza  in  corso  allo  scadere  del
          termine di cui al comma 3."; 
                c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 e'  inserito  il
          seguente: "1-bis. Per l'attivita'  di  assistenza  fiscale,
          oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i  centri
          possono avvalersi  esclusivamente  di  lavoratori  autonomi
          individuati tra gli intermediari  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in  nome  e
          per conto del centro stesso.". 
              2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto  presentano
          la relazione di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  3),
          entro il 30 settembre 2015. 
              3. Per i centri autorizzati successivamente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del
          numero di dichiarazioni trasmesse nei  primi  tre  anni  di
          attivita'  si  considera  soddisfatto  se  la  media  delle
          dichiarazioni validamente trasmesse dal  centro  nel  primo
          triennio sia almeno pari  all'uno  per  cento  della  media
          delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti
          che svolgono attivita' di assistenza fiscale  nel  medesimo
          triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento.  Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche per i centri di assistenza fiscale  gia'  autorizzati
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  con
          riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli  anni  2015,
          2016 e 2017. 
              4. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo possono essere modificate con decreto del Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.».