Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. 
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e
2 e  per  quelli  previsti  dagli  articoli  270-bis,  280,  289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del  codice  penale,  nonche'  per  i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' alla sentenza di
applicazione della pena su  richiesta  delle  parti  per  gli  stessi
reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca  del  beneficio  con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 
  4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e
delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa
successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del
reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare
dell'istante, la stessa amministrazione di-spone  l'immediata  revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito. 
  5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei
componenti il nucleo familiare: 
    a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo
incontro presso il centro  per  l'impiego  ovvero  presso  i  servizi
competenti per il contrasto della poverta', ad eccezione dei casi  di
esclusione ed esonero; 
    b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per
l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto; 
    d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; 
    e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima
offerta congrua utile; 
    f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9,
ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio
economico del Rdc maggiore; 
    g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; 
    h) viene trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza
delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 9. 
  6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto
di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso. 
  7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in
caso di prima mancata presentazione; 
    b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione; 
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte
anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le
seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione; 
    b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo
formale al rispetto degli impegni; 
    b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale; 
    c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale; 
    d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 
  10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il
recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono  effettuati
dall'INPS.  Gli  indebiti   recuperati   nelle   modalita'   di   cui
all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto
delle spese di recupero, sono  riversati  dall'INPS  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per  il  reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo  12,  comma  1.  L'INPS  dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la  disattivazione
della Carta Rdc. 
  11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il
nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del
provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 
  12.  I  centri  per  l'impiego  e  i  comuni,   nell'ambito   dello
svolgimento delle  attivita'  di  loro  competenza,  comunicano  alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi  compresi  i  casi  di  cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per  il  tramite
delle piattaforme di cui all'articolo 6,  mette  a  disposizione  dei
centri  per  l'impiego  e  dei  comuni  gli   eventuali   conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio. 
  13.  La   mancata   comunicazione   dell'accertamento   dei   fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione  o  decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e  contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. 
  14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato
illegittimo godimento del Rdc,  i  comuni,  l'INPS,  l'Agenzia  delle
entrate,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL),  preposti  ai
controlli  e  alle  verifiche,  trasmettono,   entro   dieci   giorni
dall'accertamento,  all'autorita'   giudiziaria   la   documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica. 
  15.  I  comuni  sono  responsabili,  secondo   modalita'   definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle  verifiche  e  dei
controlli  anagrafici,  attraverso  l'incrocio   delle   informazioni
dichiarate ai fini ISEE con  quelle  disponibili  presso  gli  uffici
anagrafici e  quelle  raccolte  dai  servizi  sociali  e  ogni  altra
informazione utile per individuare omissioni  nelle  dichiarazioni  o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 
  15-bis.  All'articolo  3,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4». 
  15-ter.   Al   fine   di   consentire   un   efficace   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando
piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione
applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di
conservazione dei dati. 
  15-quater. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono
attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1o
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1,
del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «505  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «570 unita'»; 
    b) alla lettera c), il numero: «1» e'  sostituito  dal  seguente:
«2»; 
    c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal  seguente:
«201»; 
    d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal  seguente:
«176»; 
    e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal  seguente:
«184». 
  15-quinquies. Al fine di ripianare i  livelli  di  forza  organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero  di  unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del  ruolo  ispettori  e  in  33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°  ottobre
2019. 
  15-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a  300
unita' per  l'anno  2020  e  a  330  unita'  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257  unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita'  per  l'anno  2021»,  le  parole:  «e'
integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato  di  euro  728.750  per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole:  «Ai  relativi  oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno
2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739
per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano  gli  articoli  270-bis,  280,  289-bis,
          416-ter, 422 e 640-bis del codice penale: 
              «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
          anche   internazionale   o   di    eversione    dell'ordine
          democratico). - Chiunque promuove, costituisce,  organizza,
          dirige  o  finanzia  associazioni  che  si  propongono   il
          compimento di atti di violenza con finalita' di  terrorismo
          o di eversione dell'ordine democratico  e'  punito  con  la
          reclusione da sette a quindici anni. 
              Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
          reclusione da cinque a dieci anni. 
              Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo
          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.» 
              «Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche  o  di
          eversione). - Chiunque per finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla
          incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso,  con
          la reclusione non inferiore ad anni venti  e,  nel  secondo
          caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 
              Se  dall'attentato  alla  incolumita'  di  una  persona
          deriva una lesione gravissima, si  applica  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
          lesione grave, si applica  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore ad anni dodici. 
              Se i fatti previsti nei commi precedenti  sono  rivolti
          contro  persone  che  esercitano  funzioni  giudiziarie   o
          penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o
          a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate  di  un
          terzo. 
              Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte
          della persona si applicano,  nel  caso  di  attentato  alla
          vita,  l'ergastolo  e,   nel   caso   di   attentato   alla
          incolumita', la reclusione di anni trenta. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le  aggravanti  di
          cui al secondo  e  al  quarto  comma,  non  possono  essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  e  le
          diminuzioni di pena si  operano  sulla  quantita'  di  pena
          risultante   dall'aumento   conseguente    alle    predette
          aggravanti.» 
              «Art.  289-bis  (Sequestro  di  persona  a   scopo   di
          terrorismo o di eversione). - Chiunque,  per  finalita'  di
          terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra
          una persona e' punito con la reclusione  da  venticinque  a
          trenta anni.  
              Se  dal  sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza non voluta dal reo, della persona  sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. 
              Se il colpevole cagiona la  morte  del  sequestrato  si
          applica la pena dell'ergastolo. 
              Il  concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
          adopera in modo  che  il  soggetto  passivo  riacquisti  la
          liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se
          il soggetto passivo muore, in  conseguenza  del  sequestro,
          dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto  a
          diciotto anni. 
              Quando ricorre una circostanza  attenuante,  alla  pena
          prevista dal secondo comma e' sostituita la  reclusione  da
          venti a ventiquattro anni; alla  pena  prevista  dal  terzo
          comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a  trenta
          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
          applicare per effetto delle  diminuzioni  non  puo'  essere
          inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista  dal  secondo
          comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal  terzo
          comma.» 
              «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.» 
              «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso).  -
          Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante  le
          modalita' di cui al terzo comma  dell'articolo  416-bis  in
          cambio dell'erogazione o della promessa  di  erogazione  di
          denaro o di altra utilita' e' punito con la  reclusione  da
          sei a dodici anni. 
              La stessa pena si applica a chi promette  di  procurare
          voti con le modalita' di cui al primo comma.» 
              «Art.  422  (Strage).  -  Chiunque,  fuori   dei   casi
          preveduti dall'articolo 285, al fine  di  uccidere,  compie
          atti tali da porre in pericolo la pubblica  incolumita'  e'
          punito, se dal fatto deriva la morte di piu'  persone,  con
          la morte. 
              Se e' cagionata  la  morte  di  una  sola  persona,  si
          applica l'ergastolo. In  ogni  altro  caso  si  applica  la
          reclusione non inferiore a quindici anni.» 
              «Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due
          a sette anni e si procede d'ufficio  se  il  fatto  di  cui
          all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti,  mutui
          agevolati  ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso   tipo,
          comunque denominate, concessi  o  erogati  da  parte  dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.». 
              - Per il testo  dell'articolo  20  del  citato  decreto
          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              Per   il   testo   dell'articolo   9-bis   del   citato
          decreto-legge  510  del  1996,  si  veda  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              -  Si  riporta  l'articolo  38,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              «Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).  -
          (Omissis). 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.». 
              - Si riporta l'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti): 
              «Art.  1  (Azione  di   responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo
          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di
          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di
          responsabilita'. 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato  timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  3  quater,   del
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23   aprile   2002,   n.   73
          (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
          di emersione di attivita' detenute all'estero e  di  lavoro
          irregolare), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
          lavoro irregolare). - (Omissis). 
              3-quater. Le sanzioni  sono  aumentate  del  venti  per
          cento in caso di impiego di lavoratori stranieri  ai  sensi
          dell'articolo 22, comma  12,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non  lavorativa  o
          di lavoratori beneficiari del Reddito  di  cittadinanza  di
          cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .». 
              - Si riportano gli articoli 6, comma 3, e 11, comma  5,
          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   149
          (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183): 
              «Art. 6  (Disposizioni  in  materia  di  personale).  -
          (Omissis). 
              3. A partire dal 2017,  in  relazione  ai  risparmi  di
          spesa derivanti dal progressivo esaurimento  del  ruolo  di
          cui  all'articolo  7,  comma  1,  la   dotazione   organica
          dell'Ispettorato e' incrementata,  ogni  tre  anni,  di  un
          numero di posti corrispondente alle  facolta'  assunzionali
          previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over
          del personale, con conseguente assegnazione delle  relative
          risorse finanziarie da  parte  dell'INPS  e  dell'INAIL  in
          relazione     al     contratto     collettivo     applicato
          dall'Ispettorato.» 
              «Art. 11 (Abrogazioni e altre norme di  coordinamento).
          - (Omissis). 
              5. L'INPS,  l'INAIL  e  l'Agenzia  delle  entrate  sono
          tenuti a mettere  a  disposizione  dell'Ispettorato,  anche
          attraverso l'accesso a specifici archivi informatici,  dati
          e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili
          alla programmazione e allo  svolgimento  dell'attivita'  di
          vigilanza e di difesa in giudizio,  al  fine  di  orientare
          l'azione  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese   che
          evidenzino  fattori  di  rischio  sul  piano   del   lavoro
          irregolare ovvero della evasione od omissione  contributiva
          e al fine di una  maggiore  efficacia  della  gestione  del
          contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  comporta  l'applicazione  delle  norme  in
          materia di responsabilita' dirigenziale.». 
              - Si riporta  l'articolo  826,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). -  In
          vigore dal 7 luglio 2017 1. Per i servizi di vigilanza  per
          l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla  previdenza  e
          sull'assistenza sociale, sono assegnati  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  i  seguenti  militari
          dell'Arma dei carabinieri, per un  contingente  complessivo
          di  570  unita'  in  soprannumero  ai  ruoli  organici  dei
          rispettivi gradi o ruoli: 
              a) generali di brigata: 1; 
              b) tenenti colonnelli/maggiori: 6; 
              c) capitani: 2; 
              d) ispettori: 201; 
              e) sovrintendenti: 176; 
              f) appuntati e carabinieri: 184. 
              2. Del contingente complessivo di cui al  comma  1,  84
          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della
          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e
          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e
          sull'assistenza.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 365, lettera b)  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              (Omissis). 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 298,  della  legge  30
          dicembre 2018, n.145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
              «298. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 365,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, per  le  finalita'  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per
          euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000  per
          l'anno 2020  e  per  euro  433.913.000  annui  a  decorrere
          dall'anno   2021.   Le   relative   assunzioni   a    tempo
          indeterminato, in  aggiunta  alle  facolta'  di  assunzione
          previste  dalla  legislazione  vigente,  sono  autorizzate,
          nell'ambito delle  vacanze  di  organico,  a  favore  delle
          amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici   non
          economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 445 lettera a),  della
          citata legge n.145 del 2018, come modificato dalla presente
          legge: 
              «445. Al fine di rafforzare  l'attivita'  di  contrasto
          del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e  la  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  fermo
          quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: 
                a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e'  autorizzato
          ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento  della
          dotazione   organica,   un   contingente    di    personale
          prevalentemente ispettivo pari  a  283  unita'  per  l'anno
          2019, a 257 unita' per l'anno  2020  e  a  311  unita'  per
          l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse  decentrate
          di cui all'articolo 76 del contratto  collettivo  nazionale
          di  lavoro  del  comparto  Funzioni  centrali  relativo  al
          triennio 2016-2018 e' integrato di euro 728.750 per  l'anno
          2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
          annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1,
          lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre  2013,
          n. 145,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo  di  10
          milioni di euro annui » sono sostituite dalle  seguenti:  «
          nel  limite  massimo  di  13  milioni  di  euro  annui   ».
          L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero
          delle unita' da assumere e la relativa spesa.  Ai  relativi
          oneri, pari a  euro  5.657.739  per  l'anno  2019,  a  euro
          21.614.700 per l'anno 2020 e  a  euro  33.859.355  annui  a
          decorrere dall'anno 2021  ,  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come  da  ultimo
          rifinanziato  ai  sensi  del   comma   298   del   presente
          articolo.».