Art. 7-bis 
 
                   Sanzioni in materia di infedele 
                asseverazione o visto di conformita' 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) ai soggetti indicati nell'articolo  35  che  rilasciano  il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica  la
sanzione amministrativa da euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la
sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per
cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto
infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del
visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di
assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una
dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il
contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche'
in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle
dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 
      b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate. 
    
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori
imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle
condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle
deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del
contribuente». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 39 (Sanzioni). - In vigore dal 3 dicembre 2016 1.
          Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  ferma  restando
          l'irrogazione delle sanzioni per  le  violazioni  di  norme
          tributarie: 
                a)  ai  soggetti  indicati   nell'articolo   35   che
          rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,
          infedele si applica la sanzione amministrativa da euro  258
          ad euro 2.582.  Se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13 del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  non  si
          applica la sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i
          soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di
          una somma pari al  30  per  cento  della  maggiore  imposta
          riscontrata, sempre che il visto  infedele  non  sia  stato
          indotto dalla condotta  dolosa  o  gravemente  colposa  del
          contribuente.  Costituiscono  titolo  per  la   riscossione
          mediante ruolo di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni  con
          le  quali  sono  richieste  le  somme  di  cui  al  periodo
          precedente.  Eventuali  controversie  sono  devolute   alla
          giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto
          non sia gia' stata contestata con la comunicazione  di  cui
          all'articolo 26, comma 3ter,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          il Centro di assistenza fiscale o  il  professionista  puo'
          trasmettere    una    dichiarazione    rettificativa    del
          contribuente,  ovvero,  se  il  contribuente  non   intende
          presentare la nuova  dichiarazione,  puo'  trasmettere  una
          comunicazione dei  dati  relativi  alla  rettifica  il  cui
          contenuto  e'  definito  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta  e'
          ridotta ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso
          di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi  e
          dei rimborsi dovuti in  base  alle  dichiarazioni,  di  cui
          all'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  in  caso  di
          controllo ai sensi degli articoli  36-ter  e  seguenti  del
          medesimo  decreto,  nonche'   in   caso   di   liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
          controllo di cui agli articoli 54 e  seguenti  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
          violazione  e'  punibile  a  condizione   che   non   trovi
          applicazione l'articolo 12-bis del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602.  In  caso  di
          ripetute violazioni, ovvero di  violazioni  particolarmente
          gravi, e'  disposta  a  carico  dei  predetti  soggetti  la
          sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di
          conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a  tre
          anni.   In   caso   di   ripetute    violazioni    commesse
          successivamente al  periodo  di  sospensione,  e'  disposta
          l'inibizione dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di
          conformita'  e  l'asseverazione.  Si  considera  violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. Le sanzioni di cui al  presente  comma  non  sono
          oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma
          3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
                a-bis). (Abrogata). 
                a-ter). (Abrogata). 
                b) al professionista che rilascia una  certificazione
          tributaria di cui  all'Art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione.». 
              - Si riportano gli articoli 13 e 26,  comma  3-ter  del
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164
          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa
          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241): 
              «Art. 13 (Modalita' e termini  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori  dei  redditi
          indicati  al  comma  1,  dell'articolo  37,   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  come  modificato  dal
          decreto legislativo  28  dicembre  1998,  n.  490,  possono
          adempiere  all'obbligo   di   dichiarazione   dei   redditi
          presentando l'apposita dichiarazione e le  schede  ai  fini
          della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: 
                a) entro il 7 luglio dell'anno  successivo  a  quello
          cui si riferisce la  dichiarazione,  al  proprio  sostituto
          d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; 
                b) entro il 23 luglio dell'anno successivo  a  quello
          cui si riferisce la dichiarazione, ad un  CAF-  dipendenti,
          unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
          delle operazioni di controllo. 
              2. I contribuenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se  il
          contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al  mese
          di luglio, ovvero, ad un  CAF-dipendenti  se  il  contratto
          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
          siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che  dovra'
          effettuare il conguaglio. Il  personale  della  scuola  con
          contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  rivolgendosi  al
          sostituto d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il
          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
          dell'anno cui si riferisce  la  dichiarazione  al  mese  di
          giugno dell'anno successivo. 
              3. I possessori dei redditi indicati  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
          obblighi di dichiarazione con  le  modalita'  di  cui  alla
          lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
          che: 
                a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
          di giugno al mese  di  luglio  dell'anno  di  presentazione
          della dichiarazione; 
                b) siano conosciuti i dati del sostituto  di  imposta
          che dovra' effettuare il conguaglio. 
              4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
          non in possesso di redditi di lavoro autonomo  o  d'impresa
          di cui agli articoli 49, comma 1, e  51  del  citato  testo
          unico delle imposte sui  redditi,  possono  adempiere  agli
          obblighi di dichiarazione dei redditi con le  modalita'  di
          cui ai commi da 1 a 3, anche presentando  dichiarazione  in
          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
          redditi indicati nei commi 1 e 3. 
              4-bis. Qualora dalla liquidazione  della  dichiarazione
          emerga un credito d'imposta, il contribuente puo'  indicare
          di voler utilizzare in tutto o  in  parte  l'ammontare  del
          credito per il pagamento di somme per le quali e'  previsto
          il versamento con le modalita' di cui all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi ai sensi del presente articolo: 
                a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; 
                b) i titolari di  particolari  tipologie  di  redditi
          annualmente individuati  con  il  decreto  direttoriale  di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 
              6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
          di liquidazione devono essere redatti su stampati  conformi
          a quelli approvati con provvedimento amministrativo.» 
              «Art. 26 (Modalita' di  esecuzione  dei  controlli).  -
          3-ter. L'esito del controllo di  cui  al  comma  3-bis,  e'
          comunicato  in  via  telematica  al  centro  di  assistenza
          fiscale e al  responsabile  dell'assistenza  fiscale  o  al
          professionista con l'indicazione dei motivi che hanno  dato
          luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione
          per consentire anche la segnalazione di eventuali  dati  ed
          elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di
          controllo del visto di conformita' entro i sessanta  giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 13 (Ravvedimento). - In  vigore  dal  3  dicembre
          2016 1. La sanzione e' ridotta,  sempreche'  la  violazione
          non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i
          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale
          conoscenza: 
                a) ad un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                a-bis) ad un nono del minimo se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                b) ad un ottavo del minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                b-ter) ad un sesto del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
                b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  salvo
          che la violazione non rientri  tra  quelle  indicate  negli
          articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471; 
                c) ad un decimo del minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano   ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle  entrate  e,  limitatamente
          alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi  doganali  e  alle
          accise  amministrati  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei
          monopoli. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.». 
              - Si riportano gli articoli 36-bis, 36-ter  e  seguenti
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              «Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
                e) ridurre i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
                f) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la  tempestivita'  dei  versamenti   delle   imposte,   dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta.» 
              «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a quello  di  presentazione,  al  controllo  formale  delle
          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti
          d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi  fissati  dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di  specifiche
          analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
          dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
                a) escludere in tutto o in parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica.  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
                c) escludere in tutto o in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
                d) determinare i crediti d'imposta spettanti in  base
          ai dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti; 
                e) liquidare la maggiore imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.». 
              - Si riportano  gli  articoli  54-bis  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              «Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in  base
          alle  dichiarazioni).  -  1.   Avvalendosi   di   procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
                c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.» 
              «Art.  54-ter  (Controlli  automatizzati  sui  soggetti
          identificati in  Italia).  -  1.  Entro  il  decimo  giorno
          successivo alla scadenza di cui all'articolo  74-quinquies,
          commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base  dei
          dati e degli elementi desumibili  dal  portale  telematico,
          verifica l'avvenuta presentazione  della  dichiarazione  di
          cui al predetto comma 6,  nonche'  la  rispondenza  con  la
          dichiarazione   e   la   tempestivita'    dei    versamenti
          dell'imposta risultante dalla stessa. 
              2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
          dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo  74-quinquies
          non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo
          un sollecito. 
              3. L'Amministrazione finanziaria,  qualora  rilevi  che
          l'imposta dovuta in base alla  dichiarazione  medesima  non
          sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al  soggetto
          passivo un sollecito. 
              4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma  5,
          l'Amministrazione  finanziaria  emette   il   provvedimento
          motivato  di  esclusione  dal  presente  regime   speciale.
          Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso
          secondo   le   disposizioni   relative    al    contenzioso
          tributario." 
              «Art.  54-quater  (Liquidazione   dell'imposta   dovuta
          relativamente a  servizi  di  telecomunicazione,  teleradio
          diffusione   ed   elettronici   resi   da   soggetti    non
          residenti).  - 1. Avvalendosi  di  procedure  automatizzate
          l'amministrazione  finanziaria  procede  alla  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
          relativamente ai servizi resi a  committenti  non  soggetti
          passivi d'imposta domiciliati o  residenti  nel  territorio
          dello Stato. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  e  di   quelli   presenti
          nell'anagrafe  tributaria,  l'amministrazione   finanziaria
          provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi    dai    contribuenti    nella     determinazione
          dell'imposta; 
                b) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per  via
          elettronica  al  contribuente  entro  il  31  dicembre  del
          secondo anno successivo a  quello  di  presentazione  della
          dichiarazione. La comunicazione contiene  l'intimazione  ad
          adempiere, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore  imposta
          dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  e  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati  fino
          al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso  di
          mancato pagamento  delle  somme  dovute  entro  il  termine
          indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
          della riscossione. 
              4.  Qualora  l'Amministrazione  finanziaria   verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
          direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
          amministrativa per il recupero dei crediti ai  sensi  della
          direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  16  marzo  2010  o
          altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
          riscossione dei  crediti  tributari  comparabile  a  quella
          assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia  di  iscrizione  a  ruolo  e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione. 
              5. Qualora il  contribuente  rilevi  eventuali  dati  o
          elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  nella
          liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire  per  via
          elettronica,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  i
          chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. 
              6.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              - Si riporta l'articolo 12-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: 
              «Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1.
          Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori  a
          lire ventimila; tale importo puo'  essere  elevato  con  il
          regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge
          8 maggio 1998, n. 146.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 7 (Criteri di determinazione della  sanzione).  -
          In vigore dal 22 ottobre 2015 1. Nella determinazione della
          sanzione si ha  riguardo  alla  gravita'  della  violazione
          desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da  lui
          svolta   per   l'eliminazione   o   l'attenuazione    delle
          conseguenze,  nonche'  alla   sua   personalita'   e   alle
          condizioni economiche e sociali. 
              2. La personalita' del trasgressore  e'  desunta  anche
          dai suoi precedenti fiscali. 
              3. Salvo quanto previsto al comma  4,  la  sanzione  e'
          aumentata fino alla meta' nei confronti  di  chi,  nei  tre
          anni precedenti, sia  incorso  in  altra  violazione  della
          stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e
          17  o  in  dipendenza  di  adesione   all'accertamento   di
          mediazione  e  di  conciliazione.  Sono  considerate  della
          stessa indole le violazioni  delle  stesse  disposizioni  e
          quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
          che le costituiscono e dei motivi che le determinano o  per
          le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
          identita'. 
              4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta
          la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione
          si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino
          alla meta' del minimo. 
              4-bis. Salvo quanto diversamente  disposto  da  singole
          leggi di riferimento,  in  caso  di  presentazione  di  una
          dichiarazione o di una denuncia entro trenta  giorni  dalla
          scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
          meta'.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto
          legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel  caso
          di   presentazione   della   dichiarazione    precompilata,
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta  l'assistenza  fiscale,  senza  modifiche   non   si
          effettua il controllo: 
                a) formale sui  dati  relativi  agli  oneri  indicati
          nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
          di  cui  all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il
          controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
          danno  diritto  alle  detrazioni,  alle  deduzioni  e  alle
          agevolazioni; 
              2.  Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero
          tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza
          fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
          incidono sulla determinazione del reddito  o  dell'imposta,
          non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,
          lettera a). 
              3.  Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
          precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF
          o professionista, il controllo formale  e'  effettuato  nei
          confronti  del  CAF  o  del   professionista,   anche   con
          riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti   da
          soggetti terzi, indicati nella  dichiarazione  precompilata
          fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
          maggiori imposte e  degli  interessi.  Il  controllo  della
          sussistenza delle condizioni soggettive che  danno  diritto
          alle detrazioni, alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'
          effettuato nei confronti del contribuente. 
              3-bis. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta l'assistenza fiscale, con  modifiche  rispetto  alla
          dichiarazione    precompilata    che     incidono     sulla
          determinazione del reddito o dell'imposta e che  presentano
          elementi di incoerenza rispetto ai criteri  pubblicati  con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
          euro, l'Agenzia delle  entrate  puo'  effettuare  controlli
          preventivi, in via automatizzata o mediante verifica  della
          documentazione  giustificativa,  entro  quattro  mesi   dal
          termine previsto per la trasmissione  della  dichiarazione,
          ovvero  dalla  data  della  trasmissione,  se   questa   e'
          successiva  a  detto  termine.  Il  rimborso  che   risulta
          spettante  al  termine  delle   operazioni   di   controllo
          preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non  oltre
          il  sesto  mese  successivo  al  termine  previsto  per  la
          trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data  della
          trasmissione, se questa  e'  successiva  a  detto  termine.
          Restano fermi i controlli previsti in  materia  di  imposte
          sui redditi.».