Art. 7-bis
Sanzioni in materia di infedele
asseverazione o visto di conformita'
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche'
in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori
imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del
contribuente».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 39 (Sanzioni). - In vigore dal 3 dicembre 2016 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme
tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che
rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,
infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258
ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si
applica la sanzione di cui al periodo precedente e i
soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di
una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con
le quali sono richieste le somme di cui al periodo
precedente. Eventuali controversie sono devolute alla
giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto
non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo'
trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e'
ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso
di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di
controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del
medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse
successivamente al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono
oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
a-bis). (Abrogata).
a-ter). (Abrogata).
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.».
- Si riportano gli articoli 13 e 26, comma 3-ter del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono
adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi
presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini
della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto
d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 23 luglio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti,
unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla
lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta
che dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare
di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del
credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto
il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con provvedimento amministrativo.»
«Art. 26 (Modalita' di esecuzione dei controlli). -
3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e'
comunicato in via telematica al centro di assistenza
fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al
professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato
luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione
per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed
elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di
controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - In vigore dal 3 dicembre
2016 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione
non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riportano gli articoli 36-bis, 36-ter e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche
analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riportano gli articoli 54-bis e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
«Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti
identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno
successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies,
commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei
dati e degli elementi desumibili dal portale telematico,
verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di
cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la
dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti
dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies
non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo
un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non
sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto
passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5,
l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento
motivato di esclusione dal presente regime speciale.
Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario."
«Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta
relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradio
diffusione ed elettronici resi da soggetti non
residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio
dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti
nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione
dell'imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via
elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino
al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di
mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o
altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via
elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i
chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
- Si riporta l'articolo 12-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
«Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1.
Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a
lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il
regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge
8 maggio 1998, n. 146.».
- Si riporta l'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). -
In vigore dal 22 ottobre 2015 1. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle
condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre
anni precedenti, sia incorso in altra violazione della
stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e
17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di
mediazione e di conciliazione. Sono considerate della
stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per
le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
identita'.
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta
la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione
si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino
alla meta' del minimo.
4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole
leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
meta'.».
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel caso
di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si
effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il
controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni;
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1,
lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF
o professionista, il controllo formale e' effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto
alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e'
effettuato nei confronti del contribuente.
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre
il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte
sui redditi.».