Art. 7-ter 
 
            Sospensione del beneficio in caso di condanna 
            o applicazione di misura cautelare personale 
 
  1.  Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  del  condannato  con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati  all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del  beneficio  di  cui  all'articolo  1  e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del
beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi
dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.  La  sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13. 
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati
con effetto non retroattivo dal  giudice  che  ha  emesso  la  misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza,
ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto. 
  3.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o   l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio
di cui all'articolo 1. 
  4. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato. 
  5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che
l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente
ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione
della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente
previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati
durante il periodo di sospensione. 
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al
comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnate   ai   capitoli   di   spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 296  del  codice  di  procedura
          penale: 
              «Art.  296  (Latitanza).  -   1.   E'   latitante   chi
          volontariamente si sottrae alla  custodia  cautelare,  agli
          arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
          dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 
              2. Con il provvedimento che dichiara la  latitanza,  il
          giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne
          sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria  copia
          dell'ordinanza con la quale e'  stata  disposta  la  misura
          rimasta ineseguita. Avviso del deposito  e'  notificato  al
          difensore. 
              3. Gli effetti processuali conseguenti  alla  latitanza
          operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa  e'
          stata dichiarata. 
              4. La qualita' di  latitante  permane  fino  a  che  il
          provvedimento che vi ha dato causa  sia  stato  revocato  a
          norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso  efficacia
          ovvero siano  estinti  il  reato  o  la  pena  per  cui  il
          provvedimento e' stato emesso. 
              5.  Al  latitante  per  ogni  effetto   e'   equiparato
          l'evaso.». 
              - Il testo della legge 3 agosto  2004,  n.  206  (Nuove
          norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
          di tale matrice) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          agosto 2004, n. 187.