Art. 8
Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma
digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita' dei posti
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato,
anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di
Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto accreditato
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore
all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita' e le mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5 mensilita'. L'importo massimo di beneficio mensile non puo'
comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto
per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc
effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di
lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato
delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento
avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di
lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc
stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di
formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i
centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di
formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i
piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura
fissa di sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
La restante meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita', e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di
licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o
per giustificato motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a
condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a
tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e'
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente
articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano
in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di
lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 116, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - (Omissis).
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.».
- Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001):
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
In vigore dal 8 ottobre 2016 1. Al fine di promuovere, in
coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni
di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed
alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti
dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso
spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto
legislativo n.150 del 2015:
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - In vigore dal 24 settembre 2015 1. Al fine di
garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro
o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
«1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 68 del
1999
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia e della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
- Il testo del regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, Relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre
2013, n. L 352.
- Il testo del regolamento del regolamento (UE)
n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il testo del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riporta l'articolo 1, comma 247, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«247. I programmi operativi nazionali e regionali e i
programmi operativi complementari possono prevedere, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi
specifici previsti dalla relativa programmazione e nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di
soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di
eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di
eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato
fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su
base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma
118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In
attuazione del presente comma sono adottate, con le
rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le
occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi
interessati.».
- Il testo della citata legge n. 145 del 2018 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.