Art. 9 
 
                      Assegno di ricollocazione 
 
  1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un
servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23
del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12
del medesimo decreto legislativo. 
  2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al
comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di
patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro
soggetto erogatore. 
  3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa; 
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4; 
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma
della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 7; 
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
  4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro  per  l'impiego
con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di  cui
all'articolo 4, comma 9, a  quello  nel  cui  territorio  risiede  il
beneficiario. 
  5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015.
Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di
monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del
servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo n. 150 del 2015. 
  6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul
Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di
esaurimento delle risorse. 
  6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale  di  statistica
di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e  delle  previsioni
statistiche di  cui  al  comma  6  e  di  ogni  altra  che  si  renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati  informativi,
anche in forma individuale, relativi all'amministrazione  o  all'ente
di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione  della  propria
attivita'  istituzionale  o  raccolti  per   finalita'   statistiche,
necessari  per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal   programma
statistico nazionale. Previa richiesta in cui  siano  esplicitate  le
finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al  Sistema
statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche
in  forma  individuale,  necessari  per  i   trattamenti   statistici
strumentali  al  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali   del
soggetto richiedente»; 
  b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e'
effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge». 
  c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici  di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo  2-sexies,  comma
2, lettera  cc),  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
conformita' all'articolo  108  del  medesimo  codice,  nel  programma
statistico nazionale sono specificati i tipi di dati,  le  operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati  da  una
disposizione di legge  o  di  regolamento.  Il  programma  statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali,  indica  le  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a
garantire  la  liceita'  e  la  correttezza  del   trattamento,   con
particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e,  per
ciascun  trattamento,  le  modalita',  le  categorie   dei   soggetti
interessati,  le  finalita'  perseguite,  le  fonti  utilizzate,   le
principali  variabili  acquisite,  i  tempi  di  conservazione  e  le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei
dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE)
2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice». 
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  23   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art.  23  (Assegno  di  ricollocazione).   -   1.   Ai
          disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui  durata  di
          disoccupazione  eccede  i  quattro  mesi  e'  riconosciuta,
          qualora ne  facciano  richiesta  al  centro  per  l'impiego
          presso il  quale  hanno  stipulato  il  patto  di  servizio
          personalizzato di cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero
          mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4,  una
          somma denominata «assegno individuale  di  ricollocazione»,
          graduata   in   funzione   del   profilo    personale    di
          occupabilita', spendibile presso i centri per  l'impiego  o
          presso i servizi accreditati  ai  sensi  dell'articolo  12.
          L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti  delle
          disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione  o
          per  la  provincia   autonoma   di   residenza   ai   sensi
          dell'articolo 24. 
              2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
          per l'impiego sulla base degli  esiti  della  procedura  di
          profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
          di cui all'articolo 20, comma 4. 
              3.  L'assegno  di  ricollocazione  non  concorre   alla
          formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche  e  non  e'  assoggettato  a
          contribuzione previdenziale e assistenziale. 
              4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
          ottenere un servizio di assistenza intensiva nella  ricerca
          di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
          privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del  presente
          decreto, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma
          7. La scelta del  centro  per  l'impiego  o  dell'operatore
          accreditato   e'   riservata   al   disoccupato    titolare
          dell'assegno di ricollocazione. Il  servizio  e'  richiesto
          dal  disoccupato,  a  pena  di  decadenza  dallo  stato  di
          disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del  reddito,
          entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
          durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso  non
          sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
              5.  La  richiesta  del  servizio  di  assistenza   alla
          ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il  patto
          di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
          dell'articolo  20.   Il   servizio   di   assistenza   alla
          ricollocazione deve prevedere: 
                a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui  al
          comma 1; 
                b) il programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova
          occupazione e la relativa area, con eventuale  percorso  di
          riqualificazione    professionale    mirata    a    sbocchi
          occupazionali esistenti nell'area stessa; 
                c) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
                d) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai  sensi
          dell'articolo 25; 
                e) l'obbligo per il soggetto erogatore  del  servizio
          di comunicare  al  centro  per  l'impiego  e  all'ANPAL  il
          rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,
          di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera  c),  o
          di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d),  al
          fine dell'irrogazione delle sanzioni  di  cui  all'articolo
          21, commi 7 e 8; 
                f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
          in prova, o a termine, con eventuale ripresa  del  servizio
          stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto  entro  il
          termine di sei mesi. 
              6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione
          presso un soggetto accreditato ai sensi  dell'articolo  12,
          lo stesso e' tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al
          centro per  l'impiego  che  ha  rilasciato  al  disoccupato
          l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e'  di
          conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 
              7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
          ricollocazione, sono definite  con  delibera  consiglio  di
          amministrazione   dell'ANPAL,   previa   approvazione   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sulla  base
          dei seguenti principi: 
                a)  riconoscimento  dell'assegno  di   ricollocazione
          prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto; 
                b)   definizione   dell'ammontare   dell'assegno   di
          ricollocazione  in  maniera  da  mantenere   l'economicita'
          dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
          casi   per   i   quali   l'attivita'   propedeutica    alla
          ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; 
                c)   graduazione   dell'ammontare   dell'assegno   di
          ricollocazione  in  relazione  al  profilo   personale   di
          occupabilita'; 
                d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
          cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata  nella
          ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
          gestita secondo le migliori tecniche del settore; 
                e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
          cui  al  comma  5,  di  comunicare  le  offerte  di  lavoro
          effettuate nei confronti degli aventi diritto. 
              8. L'ANPAL realizza il monitoraggio  e  la  valutazione
          comparativa dei soggetti erogatori del servizio di  cui  al
          comma 5,  con  riferimento  agli  esiti  di  ricollocazione
          raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
          occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL  istituisce  un  sistema
          informatico al quale i centri per l'impiego  e  i  soggetti
          erogatori del servizio di cui al comma 5 sono  obbligati  a
          conferire  le   informazioni   relative   alle   richieste,
          all'utilizzo e all'esito  del  servizio.  Gli  esiti  della
          valutazione  sono   pubblici   e   l'ANPAL   ne   cura   la
          distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL  segnala  ai
          soggetti erogatori del servizio  di  cui  al  comma  5  gli
          elementi  di   criticita'   riscontrati   nella   fase   di
          valutazione al  fine  di  consentire  le  opportune  azioni
          correttive. Decorso un  anno  dalla  segnalazione,  ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di
          ricollocazione.». 
              - Per il testo  dell'articolo  12  del  citato  decreto
          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 215,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2014): 
              «215. Al fine di favorire il  reinserimento  lavorativo
          dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in  regime  di
          deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Fondo  per  le  politiche
          attive del lavoro, con una dotazione  iniziale  pari  a  15
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto  di
          natura non regolamentare del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, da emanare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
          valere sul  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  e  volte  a
          potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
          fini del finanziamento statale, puo' essere compresa  anche
          la   sperimentazione    regionale    del    contratto    di
          ricollocazione,   sostenute    da    programmi    formativi
          specifici.». 
              - Si riporta l'articolo 6, del  decreto  legislativo  6
          settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul  Sistema  statistico
          nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto  nazionale
          di statistica, ai sensi dell'art. 24  della  L.  23  agosto
          1988, n. 400), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1.  Gli
          uffici di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,
          oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa  che  li
          riguarda: 
                a)   promuovono   e   realizzano   la    rilevazione,
          l'elaborazione, la diffusione e  l'archiviazione  dei  dati
          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di
          appartenenza,   nell'ambito   del   programma    statistico
          nazionale; 
                b) forniscono al Sistema statistico nazionale i  dati
          informativi,   anche   in   forma   individuale,   relativi
          all'amministrazione o all'ente di appartenenza,  ovvero  da
          questi  detenuti  in  ragione   della   propria   attivita'
          istituzionale  o  raccolti   per   finalita'   statistiche,
          necessari  per  i  trattamenti  statistici   previsti   dal
          programma statistico nazionale.  Previa  richiesta  in  cui
          siano esplicitate le finalita' perseguite,  gli  uffici  di
          statistica forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i
          dati raccolti per finalita'  statistiche,  anche  in  forma
          individuale,  necessari  per   i   trattamenti   statistici
          strumentali al perseguimento delle finalita'  istituzionali
          del soggetto richiedente ; 
                c)  collaborano  con  le  altre  amministrazioni  per
          l'esecuzione  delle  rilevazioni  previste  dal   programma
          statistico nazionale; 
                d) contribuiscono alla  promozione  e  allo  sviluppo
          informatico a fini statistici degli  archivi  gestionali  e
          delle raccolte di dati amministrativi.". 
              2.  Gli  uffici  attuano   l'interconnessione   ed   il
          collegamento dei sistemi  informativi  dell'amministrazione
          di appartenenza con il Sistema  statistico  nazionale.  Per
          attuare  il  collegamento  tra   il   sistema   informativo
          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico
          nazionale,  la  presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
          promuove, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, specifiche intese  tra  il  Ministero
          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
          fine di assicurare il  pieno  rispetto  dell'anonimato  dei
          singoli contribuenti e del segreto fiscale. 
              3. Per i compiti di cui  al  comma  1,  gli  uffici  di
          statistica hanno accesso  a  tutti  i  dati  statistici  in
          possesso  dell'amministrazione   di   appartenenza,   salvo
          eccezioni relative  a  categorie  di  dati  di  particolare
          riservatezza  espressamente  previste  dalla  legge.   Essi
          possono  richiedere  all'amministrazione  di   appartenenza
          elaborazioni di dati necessari  alle  esigenze  statistiche
          previste dal programma statistico nazionale. 
              4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del
          comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla
          legge. 
              5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
          appartenenza possono  individuare  ulteriori  categorie  di
          dati assoggettabili anche per tempi determinati  a  vincolo
          di riservatezza, dandone comunicazione al comitato  di  cui
          all'art. 17. 
              6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
          di   ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT    e
          all'amministrazione di  appartenenza  un  rapporto  annuale
          sull'attivita' svolta.». 
              - Si  riporta  l'articolo  6-bis,  del  citato  decreto
          legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 6-bis (Trattamenti di dati  personali).  -  1.  I
          soggetti  che  fanno  parte  o   partecipano   al   Sistema
          statistico nazionale possono raccogliere  ed  ulteriormente
          trattare i dati  personali  necessari  per  perseguire  gli
          scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge
          o dalla normativa comunitaria, qualora  il  trattamento  di
          dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. 
              1-bis. Per i trattamenti di  dati  personali,  compresi
          quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
          rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera
          cc),  del  codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in conformita' all'articolo 108 del  medesimo  codice,
          nel programma statistico nazionale sono specificati i  tipi
          di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate  per
          tutelare  i  diritti  fondamentali  e  le  liberta'   degli
          interessati,  qualora  non   siano   individuati   da   una
          disposizione  di  legge  o  di  regolamento.  Il  programma
          statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, indica le misure tecniche  e
          organizzative  idonee  a  garantire  la   liceita'   e   la
          correttezza del trattamento, con  particolare  riguardo  al
          principio  di  minimizzazione  dei  dati,  e,  per  ciascun
          trattamento,  le  modalita',  le  categorie  dei   soggetti
          interessati, le finalita' perseguite, le fonti  utilizzate,
          le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione
          e le categorie dei soggetti destinatari  dei  dati.  Per  i
          trattamenti dei dati personali di cui all'articolo  10  del
          citato  regolamento  (UE)  2016/679  effettuati  per   fini
          statistici di interesse pubblico  rilevante  ai  sensi  del
          citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del  codice
          di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  trova
          applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice. 
              2. 
              3.  Quando  sono  raccolti  per  altri  scopi,  i  dati
          personali possono essere ulteriormente trattati  per  scopi
          statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
          legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 
              4. I dati personali  raccolti  specificamente  per  uno
          scopo statistico possono essere trattati  dai  soggetti  di
          cui al comma 1 per  altri  scopi  statistici  di  interesse
          pubblico previsti ai  sensi  del  comma  3,  quando  questi
          ultimi sono chiaramente determinati e di  limitata  durata.
          Tale eventualita', al pari di quella prevista dal  medesimo
          comma 3, e' chiaramente rappresentata agli  interessati  al
          momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile,  e'
          resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi
          e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
          condotta. 
              5. I dati personali sono resi anonimi dopo la  raccolta
          o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per
          i propri trattamenti statistici. 
              6.  I  dati  identificativi,  qualora  possano   essere
          conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
          personale salvo che cio', in base ad un atto  motivato  per
          iscritto, risulti impossibile in ragione delle  particolari
          caratteristiche del trattamento o comporti  un  impiego  di
          mezzi  manifestamente  sproporzionato.  I  dati   personali
          trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
          da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
          richiedano il loro utilizzo. 
              7.  I  dati  identificativi,  qualora  possano   essere
          conservati, sono  abbinabili  ad  altri  dati,  sempre  che
          l'abbinamento sia temporaneo ed  essenziale  per  i  propri
          trattamenti statistici. 
              8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  1996,  n.
          675, l'aggiornamento, la  rettificazione  o  l'integrazione
          dei dati  sono  annotate  senza  modificare  questi  ultimi
          qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti
          significativi  sull'analisi  statistica  o  sui   risultati
          statistici.". 
              - Si riportano gli articoli 9 e 10, del Regolamento  UE
          2016/679 del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio  del  27
          aprile 2016 (REGOLAMENTO DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  relativo
          alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          (Testo rilevante ai fini del SEE): 
              «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari  di  dati
          personali). - 1. E' vietato  trattare  dati  personali  che
          rivelino  l'origine  razziale   o   etnica,   le   opinioni
          politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,   o
          l'appartenenza sindacale, nonche' trattare  dati  genetici,
          dati biometrici intesi a identificare in modo  univoco  una
          persona fisica, dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita
          sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
              2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei
          seguenti casi: 
                a) l'interessato  ha  prestato  il  proprio  consenso
          esplicito al trattamento di tali dati personali per  una  o
          piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
          dell'Unione o degli Stati membri dispone che  l'interessato
          non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; 
                b) il trattamento e'  necessario  per  assolvere  gli
          obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
          trattamento o dell'interessato in materia  di  diritto  del
          lavoro e della  sicurezza  sociale  e  protezione  sociale,
          nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione
          o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai  sensi
          del diritto degli Stati membri,  in  presenza  di  garanzie
          appropriate per i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
          dell'interessato; 
                c) il  trattamento  e'  necessario  per  tutelare  un
          interesse vitale dell'interessato  o  di  un'altra  persona
          fisica  qualora  l'interessato  si  trovi  nell'incapacita'
          fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 
                d) il trattamento e'  effettuato,  nell'ambito  delle
          sue legittime attivita' e con  adeguate  garanzie,  da  una
          fondazione, associazione o altro organismo senza  scopo  di
          lucro  che  persegua  finalita'   politiche,   filosofiche,
          religiose o sindacali,  a  condizione  che  il  trattamento
          riguardi unicamente i membri, gli ex membri  o  le  persone
          che   hanno   regolari   contatti   con   la    fondazione,
          l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e
          che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza
          il consenso dell'interessato; 
                e)  il  trattamento  riguarda  dati  personali   resi
          manifestamente pubblici dall'interessato; 
                f)  il  trattamento  e'  necessario  per   accertare,
          esercitare o difendere un diritto  in  sede  giudiziaria  o
          ogniqualvolta le autorita'  giurisdizionali  esercitino  le
          loro funzioni giurisdizionali; 
                g)  il  trattamento  e'  necessario  per  motivi   di
          interesse  pubblico  rilevante  sulla  base   del   diritto
          dell'Unione  o  degli  Stati  membri,   che   deve   essere
          proporzionato   alla   finalita'   perseguita,   rispettare
          l'essenza del diritto alla protezione dei dati e  prevedere
          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato; 
                h) il trattamento  e'  necessario  per  finalita'  di
          medicina preventiva o di medicina del  lavoro,  valutazione
          della  capacita'  lavorativa  del   dipendente,   diagnosi,
          assistenza o terapia sanitaria o  sociale  ovvero  gestione
          dei sistemi e servizi sanitari o  sociali  sulla  base  del
          diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al
          contratto con un professionista della sanita', fatte  salve
          le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; 
                i)  il  trattamento  e'  necessario  per  motivi   di
          interesse pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica,
          quali la protezione  da  gravi  minacce  per  la  salute  a
          carattere  transfrontaliero  o  la  garanzia  di  parametri
          elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
          dei medicinali e dei dispositivi  medici,  sulla  base  del
          diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
          appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  e  le
          liberta'  dell'interessato,  in  particolare   il   segreto
          professionale; 
                j)  il  trattamento   e'   necessario   a   fini   di
          archiviazione   nel   pubblico   interesse,   di    ricerca
          scientifica o storica o a fini  statistici  in  conformita'
          dell'articolo 89,  paragrafo  1,  sulla  base  del  diritto
          dell'Unione  o  nazionale,  che   e'   proporzionato   alla
          finalita' perseguita, rispetta l'essenza del  diritto  alla
          protezione  dei  dati  e  prevede  misure   appropriate   e
          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli
          interessi dell'interessato. 
              3. I dati personali  di  cui  al  paragrafo  1  possono
          essere trattati per le finalita' di  cui  al  paragrafo  2,
          lettera h), se tali  dati  sono  trattati  da  o  sotto  la
          responsabilita' di un professionista  soggetto  al  segreto
          professionale conformemente al diritto dell'Unione o  degli
          Stati  membri  o  alle  norme  stabilite  dagli   organismi
          nazionali competenti o da altra persona anch'essa  soggetta
          all'obbligo  di   segretezza   conformemente   al   diritto
          dell'Unione o degli Stati membri  o  alle  norme  stabilite
          dagli organismi nazionali competenti. 
              4. Gli Stati  membri  possono  mantenere  o  introdurre
          ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
          trattamento  di  dati  genetici,  dati  biometrici  o  dati
          relativi alla salute.» 
              «Art. 10 (Trattamento dei  dati  personali  relativi  a
          condanne  penali  e  reati).  -  Il  trattamento  dei  dati
          personali relativi alle condanne penali  e  ai  reati  o  a
          connesse misure di sicurezza sulla  base  dell'articolo  6,
          paragrafo 1, deve  avvenire  soltanto  sotto  il  controllo
          dell'autorita' pubblica o se il trattamento e'  autorizzato
          dal diritto dell'Unione o degli Stati  membri  che  preveda
          garanzie appropriate per i  diritti  e  le  liberta'  degli
          interessati. Un eventuale registro completo delle  condanne
          penali deve  essere  tenuto  soltanto  sotto  il  controllo
          dell'autorita' pubblica.». 
              - Si riportano gli articoli 2- sexies, comma 2, lettera
          cc), 2-octies e 108 del decreto legislativo 30 giugno  2003
          n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE): 
              «Art. 2-sexies.(Trattamento di categorie particolari di
          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico
          rilevante). - (Omissis). 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
              (Omissis). 
                cc) trattamenti effettuati a  fini  di  archiviazione
          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
              (Omissis).» 
              «Art. 2-octies. (Principi relativi  al  trattamento  di
          dati relativi a condanne penali e reati). - In  vigore  dal
          19 settembre  2018  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento
          di dati personali relativi a condanne penali e a reati o  a
          connesse misure di sicurezza sulla  base  dell'articolo  6,
          paragrafo 1, del Regolamento,  che  non  avviene  sotto  il
          controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai  sensi
          dell'articolo  10  del  medesimo   regolamento,   solo   se
          autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti
          dalla  legge,  di  regolamento,  che   prevedano   garanzie
          appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. 
              2. In mancanza delle predette disposizioni di  legge  o
          di regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1
          nonche'  le  garanzie  di  cui  al  medesimo   comma   sono
          individuati con decreto del Ministro  della  giustizia,  da
          adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
              3.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1  e   2,   il
          trattamento di dati personali relativi a condanne penali  e
          a reati o a connesse misure di sicurezza e'  consentito  se
          autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti
          dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: 
                a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti
          da parte del titolare  o  dell'interessato  in  materia  di
          diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei  rapporti  di
          lavoro,  nei  limiti  stabiliti  da  leggi,  regolamenti  e
          contratti  collettivi,  secondo   quanto   previsto   dagli
          articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
                b)   l'adempimento   degli   obblighi   previsti   da
          disposizioni di  legge  o  di  regolamento  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali; 
                c) la verifica  o  l'accertamento  dei  requisiti  di
          onorabilita',   requisiti    soggettivi    e    presupposti
          interdittivi  nei  casi  previsti   dalle   leggi   o   dai
          regolamenti; 
                d) l'accertamento di responsabilita' in  relazione  a
          sinistri o eventi attinenti alla  vita  umana,  nonche'  la
          prevenzione, l'accertamento  e  il  contrasto  di  frodi  o
          situazioni di concreto rischio per  il  corretto  esercizio
          dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto  previsto
          dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
                e) l'accertamento, l'esercizio  o  la  difesa  di  un
          diritto in sede giudiziaria; 
                f) l'esercizio del diritto di accesso ai  dati  e  ai
          documenti amministrativi, nei  limiti  di  quanto  previsto
          dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
                g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o  la
          raccolta di  informazioni  per  conto  di  terzi  ai  sensi
          dell'articolo 134 del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza; 
                h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni
          di  legge  in  materia  di  comunicazioni  e   informazioni
          antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza  di
          tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  pericolosita'
          sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per
          la produzione della documentazione prescritta  dalla  legge
          per partecipare a gare d'appalto; 
                i) l'accertamento del requisito di  idoneita'  morale
          di coloro che intendono partecipare a  gare  d'appalto,  in
          adempimento di quanto previsto dalle vigenti  normative  in
          materia di appalti; 
                l)  l'attuazione  della  disciplina  in  materia   di
          attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi
          dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27; 
                m)  l'adempimento  degli  obblighi   previsti   dalle
          normative vigenti in materia di  prevenzione  dell'uso  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. 
              4. Nei casi in cui le disposizioni di cui  al  comma  3
          non individuano le garanzie appropriate per i diritti e  le
          liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con
          il decreto di cui al comma 2. 
              5. Quando il trattamento dei dati di  cui  al  presente
          articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dall'articolo
          2-sexies. 
              6. Con il decreto di cui al comma 2 e'  autorizzato  il
          trattamento  dei  dati   di   cui   all'articolo   10   del
          Regolamento, effettuato  in  attuazione  di  protocolli  di
          intesa per la prevenzione e il contrasto  dei  fenomeni  di
          criminalita'  organizzata,  stipulati  con   il   Ministero
          dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione  a  tali
          protocolli, il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le
          tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni
          di   trattamento    eseguibili,    anche    in    relazione
          all'aggiornamento  e  alla  conservazione  e   prevede   le
          garanzie appropriate per i  diritti  e  le  liberta'  degli
          interessati. Il decreto  e'  adottato,  limitatamente  agli
          ambiti di  cui  al  presente  comma,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno.» 
              «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). -  In  vigore
          dal 19 settembre 2018 1. Il trattamento di  dati  personali
          da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
          nazionale,   oltre   a   quanto   previsto   dalle   regole
          deontologiche di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta
          inoltre disciplinato dal decreto  legislativo  6  settembre
          1989,  n.  322,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
          trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del  Regolamento
          indicati nel programma statistico nazionale, le informative
          all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i  dati
          non tutelati dal segreto statistico ai sensi  dell'articolo
          9, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  322  del
          1989.».