Art. 9-bis 
 
                       Disposizioni in materia 
                      di istituti di patronato 
 
  1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  «almeno  otto
Paesi stranieri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno  quattro
Paesi stranieri»; 
  b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:  «inferiore
all'1,5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «inferiore  allo
0,75 per cento»; 
  c) all'articolo 16, comma 2, lettera  c-ter),  le  parole:  «almeno
otto Stati  stranieri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno
quattro Paesi stranieri». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 1 e 16, comma 2  della
          legge 30 marzo 2001,  n.  152  (Nuova  disciplina  per  gli
          istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale),  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Soggetti promotori). - 1. Possono costituire e
          gestire gli istituti di patronato e di assistenza  sociale,
          su iniziativa singola o associata, le confederazioni  e  le
          associazioni nazionali di lavoratori che: 
                a) siano costituite ed operino in  modo  continuativo
          da almeno otto anni; 
                b) abbiano sedi proprie  in  un  numero  di  province
          riconosciute la cui somma della  popolazione  sia  pari  ad
          almeno il 60 per cento  della  popolazione  italiana,  come
          accertata nell'ultimo censimento nazionale, e  che  abbiano
          sedi di istituti  di  patronato  in  almeno  quattro  Paesi
          stranieri ; 
                c) dimostrino  di  possedere  i  mezzi  finanziari  e
          tecnici necessari per la costituzione e la  gestione  degli
          istituti di patronato e di assistenza sociale; 
                d)  perseguano,   secondo   i   rispettivi   statuti,
          finalita' assistenziali.» 
              «Art.   16   (Commissariamento   e   scioglimento).   -
          (Omissis). 
              2. L'istituto di patronato e di assistenza  sociale  e'
          sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: 
                a) non  sia  stato  realizzato  il  progetto  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  o  non  sia  stato  concesso  il
          riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o
          siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; 
                b) l'istituto presenti per due  esercizi  consecutivi
          un disavanzo patrimoniale e lo  stesso  non  sia  ripianato
          dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; 
                c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo,  in
          grado di funzionare; 
                c-bis)  l'istituto  abbia  realizzato  per  due  anni
          consecutivi attivita' rilevante ai fini  del  finanziamento
          di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in  Italia
          sia all'estero, in una quota percentuale accertata  in  via
          definitiva dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali inferiore  allo  0,75  per  cento  del  totale.  Le
          disposizioni  di  cui   alla   presente   lettera   trovano
          applicazione nei  confronti  degli  istituti  di  patronato
          riconosciuti in via definitiva e operanti da  oltre  cinque
          anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2016,
          definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali; 
                c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita',
          oltre che a livello  nazionale,  anche  in  almeno  quattro
          Stati stranieri,  con  esclusione  dei  patronati  promossi
          dalle organizzazioni sindacali agricole.».