L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 5 aprile 2019; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni; Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»; Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale n. 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale n. 18/2015, concernenti le indennita' degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale n. 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale n. 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilita', nonche' disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali» ed, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto n. 842/AAL, del 26 marzo 2019, con il quale l'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 26 maggio 2019 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio; Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; Vista la legge della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 15 giugno 2017 n. 5, recante «Disposizioni in materia di enti locali»; Vista la legge regionale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 3 maggio 2018, n. 2, recante «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», come modificata dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6; Visto il decreto n. 20 del 22 marzo 2019 del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige con il quale e' stata fissata per il giorno 26 maggio 2019 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio; Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il 26 maggio 2019 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che l'elenco dei comuni interessati dal voto e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 9 giugno 2019. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali europee, e regionali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.