Art. 2 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del successivo Capo I del  titolo  II,  in  applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo
intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e  la
data di presentazione delle candidature: 
    a) le forze politiche che hanno eletto  con  un  proprio  simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; 
    b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  a),
che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; 
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettera a) e
b),  che  hanno  eletto,  con  un   proprio   simbolo,   almeno   tre
rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate  dall'art.  2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e  che  hanno  eletto,  con  un
proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; 
    d) il Gruppo misto della Camera dei Deputati e  il  Gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
non  facenti  parte  delle  forze  politiche  di  cui  alle   lettere
precedenti a), b), c) che di  volta  in  volta  rappresentano  i  due
Gruppi. 
  2. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  si
intendono per soggetti politici: 
    a) le liste di candidati  per  i  consigli  comunali  dei  comuni
capoluogo di provincia  presenti  in  tanti  ambiti  territoriali  da
interessare almeno un  quarto  degli  elettori,  su  base  nazionale,
chiamati alle consultazioni.