Art. 3. 
 
                          Principi fondanti 
 
    3.1 - Principi fondanti. 
    Il Movimento riconosce i diritti dell'uomo e  dell'individuo,  in
particolare: 
      1) la sua liberta'  inviolabile  di  agire  in  funzione  della
propria volonta' finche' essa non leda l'eguale diritto degli altri; 
      2) il diritto di proprieta' privata dell'individuo; 
      3) il diritto di ricercare la felicita' e di esercitare i  suoi
sentimenti nel rispetto degli altri; 
      4) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e
morali nonche' di goderne. L'associazione, inoltre: 
      5) rifiuta ogni forma  di  discriminazione  fondata  su  razza,
sesso, lingua, religione; 
      6) accetta i principi di legittimita' democratica e  della  non
aggressione; 
      7) accetta le  norme  del  diritto  internazionale  e  piu'  in
generale i  diritti  dell'uomo  sanciti  dall'ONU  e  il  diritto  di
autodeterminazione dei popoli cosi'  come  sancito,  tra  gli  altri,
nella Carta della Nazioni Unite, nel Patto Internazionale di New York
del 1966 e nell'atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975; 
      8) richiama e promuove in ogni forma  l'identita'  culturale  e
storica dei popoli.