Art. 3. Principi fondanti 3.1 - Principi fondanti. Il Movimento riconosce i diritti dell'uomo e dell'individuo, in particolare: 1) la sua liberta' inviolabile di agire in funzione della propria volonta' finche' essa non leda l'eguale diritto degli altri; 2) il diritto di proprieta' privata dell'individuo; 3) il diritto di ricercare la felicita' e di esercitare i suoi sentimenti nel rispetto degli altri; 4) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali nonche' di goderne. L'associazione, inoltre: 5) rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione; 6) accetta i principi di legittimita' democratica e della non aggressione; 7) accetta le norme del diritto internazionale e piu' in generale i diritti dell'uomo sanciti dall'ONU e il diritto di autodeterminazione dei popoli cosi' come sancito, tra gli altri, nella Carta della Nazioni Unite, nel Patto Internazionale di New York del 1966 e nell'atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975; 8) richiama e promuove in ogni forma l'identita' culturale e storica dei popoli.