Art. 4. 
 
                    Entrate, uscite e patrimonio 
 
    4.1 - Entrate del Movimento. 
    Le entrate dell'associazione sono le seguenti: 
      a) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; 
      b) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi; 
      c) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; 
      d) ogni altra entrata prevista dalla legge. 
    4.2 - Quote associative. 
    L'adesione all'associazione e'  libera.  Il  Consiglio  direttivo
federale  determina  l'importo  di  quote  associative  in  forma  di
contributi volontari di soci «ordinari» o «sostenitori» ed i  criteri
con i quali sono assicurate le risorse ai  vari  organi  e  strutture
territoriali. 
    4.3 - Patrimonio. 
    Il patrimonio dell'associazione e' costituito,  oltre  che  dalle
suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai
valori mobiliari e  dai  diritti  patrimoniali,  reali  e  personali,
acquisiti dall'associazione per atti tra  vivi  o  mortis  causa.  Il
patrimonio puo' essere utilizzato,  nel  rispetto  del  principio  di
economicita',   solo   per   soddisfare   le   finalita'   statutarie
dell'associazione e per garantire la continuita' e la  normalita'  di
funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali.