Art. 4. Entrate, uscite e patrimonio 4.1 - Entrate del Movimento. Le entrate dell'associazione sono le seguenti: a) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; b) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi; c) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; d) ogni altra entrata prevista dalla legge. 4.2 - Quote associative. L'adesione all'associazione e' libera. Il Consiglio direttivo federale determina l'importo di quote associative in forma di contributi volontari di soci «ordinari» o «sostenitori» ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali. 4.3 - Patrimonio. Il patrimonio dell'associazione e' costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dall'associazione per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio puo' essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicita', solo per soddisfare le finalita' statutarie dell'associazione e per garantire la continuita' e la normalita' di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali.