Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per il settore  lattiero-caseario  del  comparto
                      del latte ovino e caprino 
 
  1.  Dopo  l'art.  3  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.   51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore  lattiero-caseario
del comparto del latte ovino e caprino) - 1. Al fine  di  contribuire
alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto  del
latte  ovino  e  caprino,  considerate  le   particolari   criticita'
produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita'
e della competitivita', e' riconosciuto, nel  limite  complessivo  di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un  contributo  destinato
alla copertura, totale  o  parziale,  dei  costi  sostenuti  per  gli
interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui  bancari  contratti  dalle
imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo e'
concesso ((ad ogni singolo produttore in ammontare  proporzionale  al
numero dei capi di  bestiame  posseduti  alla  data  di  stipula  del
contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le  disposizioni  stabilite
))dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis. 
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui  al
presente articolo, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per le politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo.». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1,  la
disciplina  dell'istruttoria  delle  relative  richieste,  nonche'  i
relativi casi di revoca e decadenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del  decreto-legge  5
          maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 luglio 2015, n. 91 (Disposizioni urgenti in materia
          di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle
          imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale
          e di razionalizzazione delle strutture ministeriali): 
              «Art. 3 (Disposizioni urgenti per favorire il  riordino
          delle relazioni contrattuali nel settore lattiero  caseario
          e per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in
          materia di organizzazioni  interprofessionali  nel  settore
          agricolo). - 1. Al  fine  di  favorire  il  riordino  delle
          relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche
          in relazione al superamento del regime europeo delle  quote
          latte,   per   il   riconoscimento   delle   organizzazioni
          interprofessionali relative a tale settore,  la  condizione
          di cui all'art. 163, paragrafo 1, lettera  c),  del  citato
          regolamento (UE) n.  1308/2013  si  intende  verificata  se
          l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
          rappresentare una quota delle attivita' economiche  di  cui
          all'art.  157,  paragrafo  3,  lettera  a),  del   medesimo
          regolamento, pari ad almeno il 25 per  cento  del  relativo
          settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di  prodotti.
          Nel caso di organizzazioni interprofessionali  operanti  in
          una singola circoscrizione economica come definita ai sensi
          dell'art. 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE)  n.
          1308/2013, la medesima condizione si intende verificata  se
          l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
          rappresentare  una   quota   delle   richiamate   attivita'
          economiche pari ad almeno il  51  per  cento  del  relativo
          settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di  prodotti,
          nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per
          cento delle medesime a livello nazionale. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  puo'  essere
          riconosciuta,  su  richiesta,  ai   sensi   della   vigente
          normativa     europea,     una     sola      organizzazione
          interprofessionale operante nel settore di cui al  comma  1
          ovvero per  ciascun  prodotto  o  gruppo  di  prodotti  del
          medesimo settore a livello  nazionale  ovvero  in  ciascuna
          circoscrizione economica. Nel caso  di  concorso  tra  piu'
          domande  di  riconoscimento  da  parte  di   organizzazioni
          interprofessionali relative al medesimo prodotto  o  gruppo
          di    prodotti,    il    riconoscimento     e'     concesso
          all'organizzazione   maggiormente   rappresentativa.    Per
          organizzazione      interprofessionale      si      intende
          un'associazione in possesso dei  requisiti  previsti  dalla
          normativa  europea.  Restano  validi  i  provvedimenti   di
          riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati
          dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali,   nel   rispetto   della   normativa    europea,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto.  Le  organizzazioni   interprofessionali   possono
          associare,  con  funzione  consultiva,  le   organizzazioni
          rappresentative  dei  consumatori  e  dei  lavoratori   del
          settore agricolo e agroalimentare,  per  un  piu'  efficace
          esercizio delle proprie attivita' istituzionali,  anche  al
          fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole  di  cui
          al comma 4. 
              2-bis.  Le  organizzazioni  interprofessionali,   nella
          redazione dei contratti-tipo per  la  vendita  di  prodotti
          agricoli ad acquirenti  o  per  la  fornitura  di  prodotti
          trasformati a distributori e rivenditori al minuto  di  cui
          all'art.  157,  paragrafo  1,  lettera   c),   del   citato
          regolamento (UE) n.  1308/2013,  garantiscono  il  rispetto
          delle disposizioni di cui all'art. 62, commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive modificazioni, e delle relative norme attuative. 
              3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai
          sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali
          o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per  lo
          svolgimento dei propri fini istituzionali e in  particolare
          per la promozione dei prodotti  della  rispettiva  filiera,
          contributi  obbligatori  sull'applicazione   delle   regole
          estese ai sensi del comma 4, agli operatori  economici  cui
          la  medesima  regola  e'  suscettibile   di   applicazione,
          ancorche'    non    siano    membri     dell'organizzazione
          interprofessionale, nei limiti  di  cui  all'art.  165  del
          citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi  di  cui
          al presente comma, ancorche' obbligatori, sono disciplinati
          secondo il diritto privato  e  non  costituiscono  prelievo
          fiscale. Le organizzazioni interprofessionali  riconosciute
          ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici  per
          la realizzazione delle medesime finalita' di cui  al  primo
          periodo. 
              4. L'estensione delle regole di cui  all'art.  164  del
          citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e'  disposta,  per  un
          periodo limitato, dal Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali,  su  richiesta  dell'organizzazione
          interprofessionale riconosciuta interessata, per le  regole
          adottate con il voto favorevole di almeno  l'85  per  cento
          degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui
          le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo
          statuto  dell'organizzazione  disponga   maggioranze   piu'
          elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole
          entro due mesi dalla presentazione  della  domanda,  ovvero
          entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo  periodo.
          In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende
          rigettata. 
              5. Ai fini della richiesta  di  estensione  di  cui  al
          comma  4,  i  requisiti  di  rappresentativita'   economica
          richiesti dalla normativa europea devono essere  dimostrati
          dall'organizzazione interprofessionale richiedente  e  sono
          valutati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali con riferimento  alla  struttura  economica  di
          ciascuna  filiera  e  tenendo  conto  dei  volumi  di  beni
          prodotti, trasformati o  commercializzati  dagli  operatori
          professionali a cui  la  regola  oggetto  di  richiesta  di
          estensione e' suscettibile di applicazione. Il possesso dei
          requisiti di rappresentativita' si  presume  se  la  regola
          oggetto di  richiesta  di  estensione,  pubblicata,  previa
          domanda  dell'organizzazione  interprofessionale  sul  sito
          istituzionale  del  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e  forestali,  non  riscontra  l'opposizione  di
          organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu'  di  un
          terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al
          primo periodo del presente comma,  comunicata  al  medesimo
          Ministero. 
              6. Qualora sia disposta l'estensione  delle  regole  di
          cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del
          settore, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti oggetto
          delle medesime, ancorche' non  aderenti  all'organizzazione
          interprofessionale.   In   caso   di    violazione    delle
          disposizioni  di  cui  al   presente   comma,   l'operatore
          economico  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  1.000  a  euro  50.000,  in   ragione
          dell'entita'  della  violazione,   ovvero,   in   caso   di
          violazione   di   regole   relative   all'applicazione   di
          contratti-tipo,  fino  al  10  per  cento  del  valore  dei
          contratti   stipulati   in   violazione   delle   medesime.
          L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
          repressione delle frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          e'  incaricato  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          disposizioni di cui al presente  comma  e  dell'irrogazione
          delle sanzioni  ivi  previste,  ai  sensi  della  legge  24
          novembre 1981,  n.  689.  All'accertamento  delle  medesime
          violazioni   l'Ispettorato   provvede   d'ufficio   o    su
          segnalazione  di  qualunque   soggetto   interessato.   Gli
          introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  di  cui
          al presente comma sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  per   le   politiche   agricole
          alimentari e forestali per il finanziamento  di  iniziative
          in materia agroalimentare in  favore  delle  organizzazioni
          interprofessionali. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  alle  organizzazioni   interprofessionali
          relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori  di  cui
          all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
          Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione
          di cui all'art. 158, paragrafo 1, lettera  c),  del  citato
          regolamento (UE) n.  1308/2013  si  intende  verificata  se
          l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di
          rappresentare una quota delle attivita' economiche  di  cui
          all'art.  157,  paragrafo  1,  lettera  a),  del   medesimo
          regolamento pari ad almeno il 40  per  cento  del  relativo
          settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di  prodotti.
          Nel caso di organizzazioni interprofessionali  operanti  in
          una   singola   circoscrizione   economica,   la   medesima
          condizione  si  intende  verificata   se   l'organizzazione
          interprofessionale richiedente  dimostra  di  rappresentare
          una quota delle richiamate  attivita'  economiche  pari  ad
          almeno il 51 per cento del  relativo  settore,  ovvero  per
          ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione
          economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime
          a livello nazionale. 
              8. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali  e'   l'autorita'   nazionale   competente   allo
          svolgimento dei compiti di cui all'art. 158, paragrafo 5, e
          163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.
          Nel caso  in  cui,  successivamente  al  riconoscimento  di
          un'organizzazione interprofessionale ai sensi del  presente
          articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte
          di altra  organizzazione,  relativa  al  medesimo  settore,
          prodotto o gruppo  di  prodotti,  che  dimostri  di  essere
          maggiormente rappresentativa, si procede  alla  revoca  del
          riconoscimento   gia'   concesso   e   al    riconoscimento
          dell'organizzazione piu' rappresentativa, con le  modalita'
          di cui al  comma  2,  primo  periodo.  Il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali svolge i  compiti
          di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          del bilancio dello Stato. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto dei termini di cui all'art. 232, paragrafo  2,
          del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
              10. L'art. 12 del decreto legislativo 30  aprile  1998,
          n. 173, e' abrogato.  All'art.  9,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le  parole:  «ai  sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.
          173» sono soppresse.». 
              - Per i riferimenti ai regolamenti (UE) n. 1407/2013  e
          n. 1408/2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.