Art. 3 
 
Monitoraggio della produzione di latte vaccino,  ovino  e  caprino  e
  dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di  latte
  importati da Paesi dell'Unione europea e da paesi terzi. 
 
  1.  Allo  scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio   delle
produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio  nazionale,  i
primi  acquirenti  di  latte  crudo,  come  definiti  dall'art.  151,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento  di  esecuzione
(UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017,  per  il  latte
vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca  dati  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i  quantitativi  di  latte
ovino, caprino e il relativo tenore  di  materia  grassa,  consegnati
loro dai singoli produttori nazionali, ((i quantitativi di  latte  di
qualunque specie  acquistati  direttamente  dai  produttori,  nonche'
quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in  Paesi
dell'Unione europea o in paesi terzi, e i  quantitativi  di  prodotti
lattiero-caseari  semilavorati  provenienti  da   Paesi   dell'Unione
europea o da paesi terzi, con indicazione del paese  di  provenienza,
fatte salve le disposizioni di cui alla  legge  11  aprile  1974,  n.
138.)) 
  2. Le aziende che producono  prodotti  lattiero-caseari  contenenti
latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  mensilmente,  per  ogni
unita' produttiva, nella banca  dati  del  SIAN,  i  quantitativi  di
ciascun prodotto  fabbricato,  i  quantitativi  di  ciascun  prodotto
ceduto e le relative giacenze di magazzino. 
  ((2-bis.  I  produttori  di  latte  e  le   loro   associazioni   e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono  alla  banca  dati  del
medesimo SIAN  al  fine  di  consultare  i  dati  relativi  ai  primi
acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.)) 
  3.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo   sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo,  adottato,  ((previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano,)) entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al
quale la  registrazione  si  riferisce,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro  20.000.  ((Se  il
ritardo nella registrazione non supera trenta giorni  lavorativi,  la
sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata  o  tardiva
registrazione mensile di  quantitativi  di  latte  vaccino,  ovino  e
caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica
la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui  ai
commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta
giorni.)) 
  5. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo  sono  irrogate  dal
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, le  regioni,  gli  enti  locali  e  le  altre  autorita'  di
controllo, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  esercitano  i
controlli per l'accertamento delle infrazioni delle  disposizioni  di
cui al presente articolo. 
  7.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  n.  1308/2013,
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il testo del regolamento di esecuzione  UE  2017/1185
          della Commissione, del 20 aprile 2017 recante modalita'  di
          applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013  e  (UE)  n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
          riguarda le notifiche alla Commissione  di  informazioni  e
          documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti  della
          Commissione, e' pubblicato nella GUUE n. L 171 del 2017. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo  21  maggio  2018,  n.   74   (Riorganizzazione
          dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e  per
          il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge  28
          luglio 2016, n. 154): 
              «Art. 15 (Sistema informativo agricolo nazionale). - 1.
          Il SIAN e' il sistema informativo nazionale  unico  per  la
          gestione  dei  servizi  essenziali  di  natura  trasversale
          attinenti al fascicolo aziendale,  al  sistema  informativo
          geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro
          nazionale debiti e  al  sistema  integrato  di  gestione  e
          controllo (SIGC). 
              2. Al fine di raggiungere una maggiore  semplificazione
          amministrativa e  una  ottimizzazione  nell'utilizzo  delle
          risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          individuare ulteriori servizi, da realizzare  nel  SIAN  ai
          sensi del comma 1. 
              3.   L'Agenzia,   in   qualita'   di    organismo    di
          coordinamento,  svolge  le  funzioni   di   organizzazione,
          gestione e sviluppo del  SIAN  fatti  salvi  i  compiti  di
          indirizzo e  monitoraggio  del  Ministero  ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni. 
              4. Lo svolgimento dei compiti di  cui  al  comma  3  e'
          affidato ad almeno due uffici di livello  dirigenziale  non
          generale. L'Agenzia e' altresi'  autorizzata  ad  avvalersi
          del supporto dell'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AgID),
          previa stipula di  apposita  convenzione  o  protocollo  di
          collaborazione. 
              5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di  cui
          al presente decreto, ivi compresi  i  controlli  preventivi
          integrati  effettuati  mediante  telerilevamento   previsti
          dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli  altri
          organismi pagatori riconosciuti si  avvalgono  dei  servizi
          del SIAN. 
              6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia
          assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione  degli
          utenti  e,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,   delle
          pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e
          gli altri enti territoriali.». 
              - Si segnala che  la  legge  11  aprile  1974,  n.  138
          riguarda  le  nuove  norme  concernenti   il   divieto   di
          ricostituzione del latte  in  polvere  per  l'alimentazione
          umana.