Art. 4 Modifiche all'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 1. All'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: «10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA ((o dalle regioni)) fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. 10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA ((o dalle regioni)) e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado. ((10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi».)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1, ((capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), come modificato dalla presente legge. «Art. 8-quinquies (Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. 2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza. 3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'art. 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. 4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6. 5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche' riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative societa' controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'art. 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione dell'art. 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 7. Le quote assegnate ai sensi dell' art. 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi: a) mancato pagamento del prelievo latte; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6. 8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. 9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2. ((10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. 10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado. 10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 0-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.».)) - Si segnala che il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 reca «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»: «Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: «Art. 18 (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»: «Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; b). c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. 3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita' che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo ai sensi dell'art. 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'art. 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota. 6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione.». - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: «Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale puo' contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare proficuamente le attivita' esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicita' dell'azione amministrativa e della capacita' operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun anno. 3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto al discarico. 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione puo' definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4. 6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attivita' istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo', a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione e' preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»: «Art. 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato). - 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria o assicurativa, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano gia' versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi del secondo periodo del presente comma. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. 3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne e' trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata e' versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1. 4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata. 4-bis. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti. 5. Alle compensazioni finanziarie effettuate dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione. 6-bis Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa' interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»: «Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni. 2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'art. 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui all'art. 9 e all'art. 10, comma 8, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento n. 1392/2001/CE. 3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto. 4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma. 5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 100.000. 6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'art. 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto. 7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente decreto. 8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'art. 8 del regolamento n. 1392/2001/CE.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49: «Art. 4 (Riconoscimento degli acquirenti). - 1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'art. 13 del regolamento n. 1392/2001/CE e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'art. 1, comma 7. Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti. 2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore. 3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti. 4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.».