Art. 5 Integrazione del Fondo indigenti 1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi ((e massima di dieci mesi)), contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, ((con relativo porzionamento sottovuoto.)) 2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione europea.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016»: «399. Il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.». - Si segnala che il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 reca «organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale». «Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1. 2. 3. 4. 5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. 6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo art. 65, comma 2. 7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo art. 114. - Si segnala che la legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».