Art. 5 
 
                  Integrazione del Fondo indigenti 
 
  1. Al fine di favorire la distribuzione  gratuita  di  alimenti  ad
alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'art.  58,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  come  stabilita
all'art. 1, comma 399, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di  euro,  per
l'acquisto di formaggi DOP fabbricati  esclusivamente  con  latte  di
pecora, con stagionatura minima di cinque mesi ((e massima  di  dieci
mesi)), contenuto in  proteine  non  inferiore  al  24,5  per  cento,
umidita' superiore al 30 per cento, cloruro di sodio  sul  tal  quale
inferiore al 5 per cento, ((con relativo porzionamento sottovuoto.)) 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  iscritte
per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di  parte
corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.  59,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per  la
          crescita del Paese»: 
              «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
          applicano le disposizioni di cui all'art.  13  del  decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
          al comma 2. 
              5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
          europea.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  399,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016»: 
              «399. Il  fondo  di  cui  all'art.  58,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2016  e  di  5
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.». 
              - Si segnala che il Regolamento (CE) n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007 reca  «organizzazione  comune
          dei mercati agricoli e disposizioni specifiche  per  taluni
          prodotti agricoli (regolamento unico OCM)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460  recante  «Riordino
          della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
          delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale». 
              «Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile   delle
          erogazioni  liberali  a  favore   di   organizzazioni   non
          governative di cui alla legge 26 febbraio  1987,  n.  49  ,
          prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  ,  e'
          consentita a condizione che per le medesime  erogazioni  il
          soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
          di cui  all'art.  13-bis,  comma  1,  lettera  i-bis),  del
          medesimo testo unico. 
              6.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile   delle
          erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2,  lettere
          a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
          del medesimo art. 65, comma 2. 
              7.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile   delle
          erogazioni liberali previste  all'art.  114,  comma  2-bis,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 , e' consentita a condizione che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle detrazioni d'imposta  previste  dal  comma
          1-bis, del medesimo art. 114. 
              - Si segnala che la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  reca
          «Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa».