IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni,  recante   codice   della   navigazione   e   relativo
regolamento di esecuzione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n.  435  «Approvazione  del  regolamento  per  la   sicurezza   della
navigazione e della vita umana in mare»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999,  recante  ampliamento
delle normative e delle metodologie tecniche per  gli  interventi  di
bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.  257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle  navi
e i residui del carico; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella  Comunita'  del
codice internazionale di gestione della sicurezza  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
controllo delle navi; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle  disposizioni  e  alle  norme  comuni  per  gli  organismi   che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva  2009/21/CE  relativa  al  rispetto  degli
obblighi dello Stato di bandiera»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi  e
che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva
2009/16/CE; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  12  ottobre   2017   recante
disciplina delle procedure autorizzative  per  il  riciclaggio  delle
navi; 
  Considerati la necessita' di prevenire,  ridurre  o  eliminare  gli
effetti negativi per la salute umana e  per  l'ambiente  causati  dal
riciclaggio,  dal  funzionamento  e  dalla  manutenzione  delle  navi
battenti bandiera italiana, nonche', ai sensi dell'art.  2,  comma  2
del citato decreto interministeriale  12  ottobre  2017,  il  compito
dell'amministrazione di  vigilare  sulla  corretta  applicazione  del
regolamento  e  svolgere,   anche   avvalendosi   di   un   organismo
riconosciuto,  le  attribuzioni  e  i  compiti  attinenti  alle  navi
battenti la bandiera italiana; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle norme sopra richiamate: 
    esplicitare le  attivita'  che  devono  essere  poste  in  essere
durante l'intero ciclo di  vita  della  nave,  fino  all'avvio  della
stessa al riciclaggio; 
    determinare le modalita' di controllo, di visita  e  di  rilascio
dei pertinenti certificati; 
    determinare  le  attribuzioni  di  competenza   degli   organismi
all'uopo autorizzati  all'effettuazione  delle  visite,  ispezioni  e
rilascio dei certificati di cui sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Oggetto e scopo 
 
  1.  Il  presente  decreto  detta  disposizioni  amministrative   ed
operative da applicare alla nave ed  all'organismo  riconosciuto,  al
fine di adempiere alle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  n.
1257/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  novembre
2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.