Art. 3 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  alle  navi  nuove  ed  esistenti
autorizzate a battere la bandiera italiana. 
  2. L'armatore, qualora ritenga  sussistano  le  condizioni  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all'ufficio di
iscrizione   della   nave   una    «dichiarazione    di    esclusione
dall'applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con
le forme  di  cui  all'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato  unicamente  in  acque
soggette alla sovranita' ed alla giurisdizione dello Stato italiano.