Art. 3 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana. 2. L'armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all'ufficio di iscrizione della nave una «dichiarazione di esclusione dall'applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranita' ed alla giurisdizione dello Stato italiano.