Art. 2 
 
                    Disposizioni sulle procedure 
             di affidamento in caso di crisi di impresa 
 
  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 (( del presente codice ))  ovvero  di  recesso  dal
contratto  ai  sensi  dell'articolo  88,  comma  4-ter,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale    di    inefficacia    del    contratto,     interpellano
progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
completamento dei lavori, servizi o forniture. 
    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
    3.  Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,   autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice
delegato. 
    4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui
all'articolo 161, (( anche ai sensi del ))  sesto  comma,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267,  si  applica  l'articolo  186-bis  del
predetto regio decreto.  Per  la  partecipazione  alle  procedure  di
affidamento di contratti pubblici tra il momento del  deposito  della
domanda di cui al primo  periodo  ed  il  momento  del  deposito  del
decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di  un  altro
soggetto. 
    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
    6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida. 
    7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  nonche',  per  i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto. 
  4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo 186-bis: 
      1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la
continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione
a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere
autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove
gia' nominato.»; 
  (( 2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata. ))