(( Art. 2 bis 
 
           Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti 
                       negli appalti pubblici 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole:  «ed  anche  assistiti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se assistiti»; 
  b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto  del
suo importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura  massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7». 
  2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti: 
  «La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria
se la societa': 
  a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
  b) controlla una  societa'  obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
  c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni  di
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'. 
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui
alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti». 
  3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
«limiti indicati al terzo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«limiti indicati al secondo comma». ))