Art. 3 
 
          Disposizioni in materia di semplificazione della 
      disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su  strutture
e costruzioni esistenti»; )) 
    a) all'articolo 65: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio,
devono essere denunciate dal  costruttore  allo  sportello  unico  ((
tramite posta elettronica certificata (PEC).»; )) 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Alla denuncia devono essere allegati: 
          a) il progetto  dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal
quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le   calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle  strutture,  e
quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera   sia   nei   riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione; 
          b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Lo sportello  unico,  ((  tramite  PEC  )),  rilascia  al
costruttore,  all'atto  stesso  della  presentazione,  l'attestazione
dell'avvenuto deposito.»; 
      4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla
stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico,  ((  tramite  PEC
)), una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi  1,
2 e 3, allegando: »; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. All'atto della presentazione della relazione  di  cui  al
comma 6, lo sportello unico, (( tramite PEC )), rilascia al direttore
dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una  copia  della
relazione  e  provvede  altresi'  a  trasmettere  tale  relazione  al
competente ufficio tecnico regionale.»; 
      6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,  comma
1, lettera b), n. 2) e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»; 
  (( b) all'articolo 67: 
  1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e  dopo  le
parole:  «che  invia»  sono  inserite  le  seguenti:  «tramite  posta
elettronica certificata (PEC)»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di
collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
resa dal direttore dei lavori»; )) 
    c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,
relazione tecnica (( e accompagnato dagli altri elaborati )) previsti
dalle norme tecniche. 
      4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello
architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
      5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il
contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di
cui all'articolo 65.»; 
    d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente: 
      «Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  ((  di
cui ai capi )) I, II e IV della  parte  seconda  del  presente  testo
unico,  sono  considerati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  agli
articoli 52 e 83: 
        a)  interventi  «rilevanti»  nei  riguardi   della   pubblica
incolumita': 
  (( 1) gli interventi di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g); )) 
          2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche; 
          3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di
protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un loro eventuale collasso; 
        b)  interventi  di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della
pubblica incolumita': 
  (( 1) gli interventi di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g,
e zona 3); )) 
          2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti; 
          3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2); 
  ((  3-bis)  le  nuove  costruzioni  appartenenti  alla  classe   di
costruzioni con  presenza  solo  occasionale  di  persone  e  edifici
agricoli di cui  al  punto  2.4.2  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; )) 
        c)  interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi   della
pubblica incolumita': 
          1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica
incolumita'. 
  2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, (( entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
))  le  linee  guida  per  l'individuazione,  dal  punto   di   vista
strutturale, degli interventi di cui al  medesimo  comma  1,  nonche'
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non  occorre
il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida, le regioni possono confermare le  disposizioni  vigenti.
(( Le elencazioni  riconducibili  alle  categorie  di  interventi  di
minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate  dalle  regioni,
possono rientrare nelle medesime categorie di interventi  di  cui  al
comma 1, lettere b) e c). )) A seguito  dell'emanazione  delle  linee
guida, le regioni adottano specifiche elencazioni ((  di  adeguamento
alle stesse. )) 
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi
«rilevanti»,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,
in conformita' all'articolo 94. 
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi
ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» (( di  cui
al comma )) 1, lettera b) o lettera c). 
  5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione. 
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma
1, del presente testo unico.». 
  (( 1-bis. Al fine di dare  attuazione  all'articolo  59,  comma  2,
lettera c-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma  1,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici
provvedimenti. ))