Art. 4 
 
Commissari straordinari,  interventi  sostitutivi  e  responsabilita'
                              erariali 
 
  1. Per gli  interventi  infrastrutturali  ritenuti  prioritari,  ((
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, )) il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  dispone
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari. (( Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari. )) 
  (( 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo
con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche
mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei
Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella
misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia
pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'
sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a
partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o
gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le
procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e
dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma
Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006. )) 
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. 
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura
di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
anche  con  riferimento  alla   sicurezza   delle   dighe   e   delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale
per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. (( Le modalita' e le deroghe di cui
al presente comma, nonche' quelle di cui al comma 2, ad eccezione  di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela  di  beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3,  si  applicano  anche
agli  interventi  dei  Commissari  straordinari   per   il   dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi
idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. )) 
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I  commissari  possono  avvalersi
((, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  ))  di
strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale  interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni. 
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato
vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui
oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi  ((
, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ))  di
strutture  dell'amministrazione  interessata  nonche'   di   societa'
controllate dalla medesima. 
  (( 6-bis. Per la  prosecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  del
modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia
della Laguna di Venezia, noto come  sistema  MOSE,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione
dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a  quella  indicata  all'art.  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali
posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.
Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate
dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari  a
25 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
gli enti attuatori. 
  6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  «Nuovo
Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne
l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di
interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione
e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti  di  Intervento»,
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69  convertito  con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013 ((, n. 147, )) e al decreto-legge 12 settembre 2014  n.
133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014,  n.  164.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute
relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti.
Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel
conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di
spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono
individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del
programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche
comunali (( e per l'abbattimento delle barriere architettoniche )). 
  (( 7-bis. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di
progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente
realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo
di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. )) 
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione  delle  pendenze  di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare: 
  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi
e passivi della cessata gestione  commissariale,  rispetto  all'avvio
ovvero al completamento degli interventi di  cui  all'art.  86  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti   per   l'avvio   o   il
completamento degli interventi stessi; 
  b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale; 
  c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni   competenti   cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di  cui  all'art.  86,  comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289. 
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
«Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi  dell'  ((  art.  107,  terzo  comma  )),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario,  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, alle  Amministrazioni  titolari
degli interventi. 
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'art.  74,  comma  2,  del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
  (( 12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 148 e' inserito il seguente: 
  «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017». 
  12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La  gravita'  della
colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in  ogni  caso  escluse
per ogni profilo se il fatto dannoso  trae  origine  da  decreti  che
determinano la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente». 
  12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente: 
  «In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'». 
  12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
  b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31
dicembre 2021». 
  12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione  di  Verona»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative
relative all'interporto  di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
Isola  della  Scala  (Verona)  ed  al  porto  fluviale   di   Valdaro
(Mantova)». 
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i
progetti  «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea
AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  e   «Potenziamento
Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli
interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili
degli interventi «Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole»  e
«Potenziamento   Genova-Campasso»   e   la   relativa   impiantistica
costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   «Linea   AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi  dell'art.  89  della
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del  sesto
lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico  dei
Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla  RFI  per
il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI,
nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,
di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla
procedura vigente. ))