(( Art. 4 bis 
 
               Norme in materia di messa in sicurezza 
                       di edifici e territorio 
 
  1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei
comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018
ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad
esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e
seguenti»; 
  b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente: 
      «859-bis. Per  i  contributi  assegnati  per  l'anno  2018,  il
recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del
medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui
al comma 857, le attivita'  preliminari  all'affidamento  dei  lavori
rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,
a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019». ))