(( Art. 4 quinquies 
 
                     Misure per l'accelerazione 
               degli interventi di edilizia sanitaria 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  soli
interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti
presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro
ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,   il
Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  ricognitivo,  previa
valutazione del relativo stato di attuazione in  contraddittorio  con
la  regione  o  la  provincia   autonoma   interessata,   assegna   a
quest'ultima un termine congruo, anche in deroga  a  quello  previsto
dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
provvedere all'ammissione a finanziamento. 
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario
straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri
di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a  carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.  Il
compenso del Commissario e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera
in qualita' di Commissario ad acta. 
  4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al
presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza,
nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli
interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi
ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del
presente articolo. 
  6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento. 
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3
e 4, del presente decreto. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera. ))