Art. 5 
 
              Norme in materia di rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del
consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio
edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto
patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di
demolizione e ricostruzione: 
    a) (soppressa); 
    b) all'articolo 2-bis (( del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 )), dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio. 
      1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata
assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume
dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.»; 
  (( b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  secondo  e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9. 
  1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione  delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo
2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per
ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nella missione «Casa e  assetto  urbanistico»,  programma  «Politiche
abitative, urbane e territoriali»,  sono  conservate  nel  conto  dei
residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in
conto residui. ))