(( Art. 5 sexies 
 
          Disposizioni urgenti per gli edifici condominial 
                degradati o ubicati in aree degradate 
 
  1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal  comune  nel
cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile,
la nomina di un  amministratore  giudiziario  puo'  essere  richiesta
anche  dal  sindaco   del   comune   ove   l'immobile   e'   ubicato.
L'amministratore giudiziario  assume  le  decisioni  indifferibili  e
necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. 
  2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))