(parte 3)

           	
				
 
                10. L'avvalimento non e' ammesso  per  soddisfare  il
          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali di cui all'art. 212 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino  opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,
          quali strutture, impianti e opere speciali. E'  considerato
          rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
          al primo periodo, che il valore dell'opera superi il  dieci
          per  cento  dell'importo  totale   dei   lavori.   Con   il
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies   e'
          definito l'elenco delle opere di  cui  al  presente  comma,
          nonche' i requisiti di specializzazione  richiesti  per  la
          qualificazione ai fini  dell'ottenimento  dell'attestazione
          di qualificazione degli esecutori di cui all'art.  84,  che
          possono essere periodicamente revisionati. Fino  alla  data
          di entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  216,
          comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
          prevista.». 
              - Si riporta l'art.  95,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -
          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla
          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata
          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una
          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite
          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di
          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle
          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza
          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 
                2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'art. 96. 
                3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                  a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli  affidamenti
          ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a); 
                  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
                  b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo. 
                4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor
          prezzo: 
                  a) (abrogata). 
                  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato, fatta eccezione per i servizi ad  alta  intensita'
          di manodopera di cui al comma 3, lettera a); 
                  c) (abrogata). 
                5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
                6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                  a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                  b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                  c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad
          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda
          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla
          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9
          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per
          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso
          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
                  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza
          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,
          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
          tecnica; 
                  g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
                7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di
          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere
          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale
          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
          qualitativi. 
                8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
                9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
                10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare
          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti ai  sensi  dell'art.  36,
          comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,  relativamente
          ai  costi  della  manodopera,   prima   dell'aggiudicazione
          procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto
          all'art. 97, comma 5, lettera d). 
                10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.  A
          tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo
          per il punteggio economico  entro  il  limite  del  30  per
          cento. 
                11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
                12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non
          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
                13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione
          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non
          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,
          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di
          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,
          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova
          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente
          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
                14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                  a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                  b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti; 
                  c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                  d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
                14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il
          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non
          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
                15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
          esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo  di
          medie  nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
          soglia di anomalia delle offerte.». 
              - Si riporta l'art.  97,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.  Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
                2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                  d)  la  soglia  calcolata  alla   lettera   c)   e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                  a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettera a); 
                  d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                  e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
          superiore a 0,15, la soglia di anomalia e'  calcolata  come
          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
                3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
                3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
                4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                  b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                  c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
          servizi proposti dall'offerente. 
                5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                  a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'art.  30,
          comma 3; 
                  b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; 
                  c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della
          sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'
          e alle caratteristiche dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                  d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'art. 23, comma 16. 
                6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'art. 100 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
                7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato interno ai sensi dell'art. 107  TFUE.  La  stazione
          appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa
          la Commissione europea. 
                8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il
          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso
          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
          all'art.   35,   e    che    non    presentano    carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei
          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi
          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
                9. La  Cabina  di  regia  di  cui  all'art.  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.». 
              - Si riporta l'art. 102,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). -  1.
          Il   responsabile   unico   del   procedimento    controlla
          l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  dei
          lavori per i lavori  e  al  direttore  dell'esecuzione  del
          contratto per i servizi e forniture. 
                2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo  per
          i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'art.  35  il  certificato  di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
                3. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'
          deve avere luogo non oltre sei  mesi  dall'ultimazione  dei
          lavori o delle prestazioni, salvi i casi,  individuati  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
          delle prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine
          puo' essere elevato sino ad  un  anno.  Il  certificato  di
          collaudo o il certificato di  verifica  di  conformita'  ha
          carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
          due anni dalla sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. 
                4. (abrogato). 
                5. Salvo quanto disposto dall'art.  1669  del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
                6.  Per   effettuare   le   attivita'   di   collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo di cui all'art. 113, mentre per i dipendenti
          di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai  sensi
          della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'art.  61,  comma  9,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Per  i
          lavori, tra i dipendenti della stazione  appaltante  ovvero
          tra  i   dipendenti   delle   altre   amministrazioni,   e'
          individuato  il  collaudatore  delle   strutture   per   la
          redazione  del  collaudo  statico.  Per  accertata  carenza
          nell'organico della stazione appaltante,  ovvero  di  altre
          amministrazioni   pubbliche,   le    stazioni    appaltanti
          individuano i componenti con le procedure di  cui  all'art.
          31, comma 8. 
                7. Non possono essere affidati incarichi di  collaudo
          e di verifica di conformita': 
                  a)  ai  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di
          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza
          comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella
          regione/regioni  ove  e'  stata   svolta   l'attivita'   di
          servizio; 
                  b)  ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli   della
          pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
          di quiescenza per appalti di  lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di
          cui all'art. 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per
          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
                  c) a coloro  che  nel  triennio  antecedente  hanno
          avuto rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  gli
          operatori   economici   a   qualsiasi   titolo    coinvolti
          nell'esecuzione del contratto; 
                  d) a coloro che hanno, comunque, svolto o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
                  d-bis)  a  coloro  che   hanno   partecipato   alla
          procedura di gara. 
                8. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies,  sono  disciplinate  e  definite  le   modalita'
          tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
          il certificato di collaudo dei lavori e il  certificato  di
          verifica  di  conformita'  possono  essere  sostituiti  dal
          certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi  del
          comma 2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  detto
          decreto,  si  applica  l'art.  216,  comma  16,  anche  con
          riferimento  al   certificato   di   regolare   esecuzione,
          rilasciato ai sensi del comma 2. 
                9. Al termine del lavoro sono redatti: 
                  a)  per  i  beni  del   patrimonio   culturale   un
          consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
          o,  nel  caso  di  interventi  su  beni  culturali  mobili,
          superfici decorate di beni  architettonici  e  a  materiali
          storicizzati  di  beni  immobili   di   interesse   storico
          artistico  o  archeologico,   da   restauratori   di   beni
          culturali, ai sensi dalla normativa vigente,  quale  ultima
          fase del processo della conoscenza e del restauro  e  quale
          premessa per il futuro programma di intervento sul bene;  i
          costi per la elaborazione del consuntivo  scientifico  sono
          previsti nel quadro economico dell'intervento; 
                  b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
                  c) una relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.». 
              - Si riporta l'art. 111,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   111   (Controllo   tecnico,    contabile    e
          amministrativo). - 1. Con il regolamento  di  cui  all'art.
          216, comma 27-octies, sono individuate le modalita'  e,  se
          del caso, la tipologia  di  atti,  attraverso  i  quali  il
          direttore dei lavori effettua l'attivita' di  cui  all'art.
          101,  comma  3,  in  maniera  da  garantirne   trasparenza,
          semplificazione,    efficientamento    informatico,     con
          particolare riferimento alle metodologie  e  strumentazioni
          elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con  il
          decreto  di  cui  al  primo  periodo,  sono   disciplinate,
          altresi', le modalita' di  svolgimento  della  verifica  di
          conformita' in corso di esecuzione e  finale,  la  relativa
          tempistica,  nonche'   i   casi   in   cui   il   direttore
          dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
          conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  non
          possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
          e'  affidata,   nell'ordine,   ad   altre   amministrazioni
          pubbliche, previo apposito accordo ai  sensi  dell'art.  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa  o  convenzione
          di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti
          con  le  procedure  previste  dal   presente   codice   per
          l'affidamento degli incarichi di progettazione. 
                1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
          tecniche obbligatorie inerenti alle  attivita'  di  cui  al
          comma 1,  ovvero  specificamente  previsti  dal  capitolato
          speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
          dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa  a
          carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
          nel quadro  economico.  Tali  spese  non  sono  soggette  a
          ribasso. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, sono  individuati  i  criteri  per  la
          determinazione di tali costi. 
                2. Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  di
          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico
          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o
          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione
          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al
          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato
          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare
          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai
          documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di  cui
          al comma  1  sono  altresi'  individuate  compiutamente  le
          modalita' di effettuazione dell'attivita' di  controllo  di
          cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e
          semplificazione. Fino alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista.». 
              - Si riporta l'art. 146,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 146 (Qualificazione). -  1.  In  conformita'  a
          quanto disposto dagli  articoli  9-bis  e  29  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui  al
          presente capo e' richiesto  il  possesso  di  requisiti  di
          qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela
          del bene oggetto di intervento. 
                2. I lavori di cui al presente capo sono  utilizzati,
          per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li  ha
          effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale  requisito
          tecnico,  non  e'  condizionato  da  criteri  di  validita'
          temporale. 
                3.  Per  i  contratti  di  cui  al   presente   capo,
          considerata la specificita' del settore ai sensi  dell'art.
          36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  non
          trova  applicazione  l'istituto  dell'avvalimento,  di  cui
          all'art. 89 del presente codice. 
                4. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
          direttori  tecnici  e  degli  esecutori  dei  lavori  e  le
          modalita'  di  verifica  ai  fini   dell'attestazione.   Il
          direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli
          interventi di cui all'art. 147, comma 2,  secondo  periodo,
          deve comunque possedere la  qualifica  di  restauratore  di
          beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino  alla
          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.
          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione
          transitoria ivi prevista.». 
              - Si riporta l'art. 177,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 7, i  soggetti  pubblici  o
          privati, titolari di  concessioni  di  lavori,  di  servizi
          pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
          in vigore del presente codice, non affidate con la  formula
          della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara  ad
          evidenza pubblica secondo il diritto  dell'Unione  europea,
          sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta  per
          cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
          alle concessioni di importo di importo pari o  superiore  a
          150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
          ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali  e  per
          la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
          delle  professionalita'.  La  restante  parte  puo'  essere
          realizzata da societa' in house di cui  all'art.  5  per  i
          soggetti  pubblici,  ovvero  da  societa'  direttamente   o
          indirettamente  controllate  o  collegate  per  i  soggetti
          privati,  ovvero  tramite  operatori  individuati  mediante
          procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
          Per i titolari di concessioni autostradali, ferme  restando
          le altre disposizioni del presente comma, la quota  di  cui
          al primo periodo e' pari al sessanta per cento. 
                2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
          adeguano alle predette disposizioni entro  il  31  dicembre
          2020. 
                3. La verifica del rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          comma 1 da parte dei soggetti preposti  e  dell'ANAC  viene
          effettuata  annualmente,  secondo  le  modalita'   indicate
          dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Eventuali situazioni  di  squilibrio
          rispetto ai limiti  indicati  devono  essere  riequilibrate
          entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di   situazioni   di
          squilibrio  reiterate  per   due   anni   consecutivi,   il
          concedente applica una penale in  misura  pari  al  10  per
          cento  dell'importo  complessivo  dei  lavori,  servizi   o
          forniture  che  avrebbero  dovuto   essere   affidati   con
          procedura ad evidenza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 183,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  183  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle   strutture
          dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli  strumenti
          di       programmazione        formalmente        approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
          cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
                3.   Il   bando,   oltre   al   contenuto    previsto
          dall'allegato XXI specifica: 
                  a)  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
                  b) che, in caso di mancata  accettazione  da  parte
          del  promotore   di   apportare   modifiche   al   progetto
          definitivo,  l'amministrazione  ha  facolta'  di   chiedere
          progressivamente ai concorrenti successivi  in  graduatoria
          l'accettazione delle modifiche  da  apportare  al  progetto
          definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni
          proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 
                4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
                5. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
                6. Il bando indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale
          marittima. 
                7. Il disciplinare di gara, richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
                8. Alla procedura sono ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
                9.  Le   offerte   devono   contenere   un   progetto
          definitivo,   una   bozza   di   convenzione,   un    piano
          economico-finanziario asseverato da un istituto di  credito
          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.  2578  del
          codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui  al
          periodo precedente non puo' superare il 2,5 per  cento  del
          valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto  di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
                10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
                  a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute
          nei termini indicati nel bando; 
                  b) redige una graduatoria  e  nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
                  c) pone  in  approvazione  il  progetto  definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'art. 27, anche al fine del  successivo  rilascio  della
          concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In  tale
          fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
                  d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
                  e) qualora il promotore non accetti  di  modificare
          il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
                11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
                12. Nel caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
                13. Le offerte sono corredate dalla garanzia  di  cui
          all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
          misura pari al 2,5 per cento del valore  dell'investimento,
          come desumibile dal progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
          cauzione definitiva di cui  all'art.  103.  Dalla  data  di
          inizio  dell'esercizio   del   servizio,   da   parte   del
          concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla    gestione
          dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento  del
          costo annuo operativo di esercizio e con  le  modalita'  di
          cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
                14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
                15. Gli operatori economici possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui  all'art.  2578  del  codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'art. 93, e dall'impegno a prestare una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
          valuta,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi,  la
          fattibilita' della proposta. A tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste,   la   proposta   non   puo'   essere   valutata
          positivamente. Il progetto  di  fattibilita'  eventualmente
          modificato, e' inserito negli strumenti  di  programmazione
          approvati dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base
          della normativa vigente ed e' posto in approvazione con  le
          modalita'  previste  per  l'approvazione  di  progetti;  il
          proponente e' tenuto ad apportare  le  eventuali  ulteriori
          modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
          difetto, il progetto si intende non approvato. Il  progetto
          di fattibilita' approvato e' posto a  base  di  gara,  alla
          quale   e'    invitato    il    proponente.    Nel    bando
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    chiedere    ai
          concorrenti, compreso il proponente,  la  presentazione  di
          eventuali varianti al progetto. Nel  bando  e'  specificato
          che il promotore puo' esercitare il diritto di  prelazione.
          I concorrenti, compreso  il  promotore,  devono  essere  in
          possesso dei requisiti di cui  al  comma  8,  e  presentare
          un'offerta contenente una bozza di  convenzione,  il  piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali  varianti  al  progetto   di   fattibilita';   si
          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il  promotore  non
          risulta aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il  diritto
          di prelazione e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
          impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
          medesime  condizioni  offerte  dall'aggiudicatario.  Se  il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della proposta  nei  limiti  indicati;  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
                16. La proposta di cui al comma  15,  primo  periodo,
          puo' riguardare, in alternativa alla concessione,  tutti  i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
                17. Possono presentare le proposte di  cui  al  comma
          15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di
          cui al comma 8, nonche' i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,   lettera   c-bis),   del   decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
                17-bis.  Gli   investitori   istituzionali   indicati
          nell'elenco   riportato   all'art.   32,   comma   3,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          i soggetti di cui all'art. 2, numero  3),  del  regolamento
          (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione
          (COM (2015) 361 final) della  Commissione,  del  22  luglio
          2015, possono presentare le proposte di cui  al  comma  15,
          primo periodo, associati o consorziati, qualora  privi  dei
          requisiti tecnici, con soggetti in possesso  dei  requisiti
          per partecipare a procedure  di  affidamento  di  contratti
          pubblici per servizi di progettazione. 
                18.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'art. 185. 
                19. Limitatamente alle ipotesi di cui i  commi  15  e
          17, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
                20. Ai sensi dell'art. 2  del  presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 196,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e  collaudo).  -
          1. Al collaudo delle  infrastrutture  si  provvede  con  le
          modalita' e nei termini previsti dall'art. 102. 
                2.  Per  le  infrastrutture  di  grande  rilevanza  o
          complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
          commissioni  di  collaudo  ad  avvalersi  dei  servizi   di
          supporto  e  di  indagine  di  soggetti  specializzati  nel
          settore. Gli oneri relativi  sono  a  carico  dei  fondi  a
          disposizione   del   soggetto    aggiudicatore    per    la
          realizzazione  delle   predette   infrastrutture   con   le
          modalita' e i limiti stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.  L'affidatario  del
          supporto  al  collaudo   non   puo'   avere   rapporti   di
          collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato  o
          eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. 
                3. (abrogato). 
                4. (abrogato).». 
              - Si riporta l'art. 197,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 197 (Sistema di qualificazione  del  contraente
          generale). - 1. La qualificazione del  contraente  generale
          e' disciplinata con il regolamento  di  cui  all'art.  216,
          comma 27-octies. La qualificazione puo' essere richiesta da
          imprese  singole  in  forma  di  societa'   commerciali   o
          cooperative, da consorzi di  cooperative  di  produzione  e
          lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n.  422  e  dal
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  ovvero
          da consorzi stabili di cui all'art. 45,  comma  2,  lettera
          c). 
                2.  I  contraenti  generali  sono   qualificati   per
          classifiche, riferite all'importo lordo  degli  affidamenti
          per i quali possono concorrere. I contraenti  generali  non
          possono  concorrere  ad  affidamenti   di   importo   lordo
          superiore  a  quello  della   classifica   di   iscrizione,
          attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero
          documentata ai sensi dell'art. 45,  salva  la  facolta'  di
          associarsi ad altro contraente generale. 
                3. (abrogato). 
                4.  Per   la   partecipazione   alle   procedure   di
          aggiudicazione da parte dei contraenti  generali,  per  gli
          affidamenti di cui  all'art.  194,  oltre  all'assenza  dei
          motivi di esclusione di cui all'art. 80,  e'  istituito  il
          sistema  di   qualificazione   del   contraente   generale,
          disciplinato con il regolamento di cui all'art. 216,  comma
          27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  che  prevede  specifici  requisiti  in   ordine
          all'adeguata    capacita'    economica    e    finanziaria,
          all'adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa,  nonche'
          all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.». 
              - Si riporta l'art. 199,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del
          contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
          requisiti dei contraenti  generali  e'  rilasciata  secondo
          quanto previsto dall'art. 197 ed  e'  definita  nell'ambito
          del  sistema  di  qualificazione  previsto   dal   medesimo
          articolo. 
                2.  In  caso  di  ritardo  nel  rilascio,  imputabile
          all'amministrazione, l'attestazione scaduta  resta  valida,
          ai  fini   della   partecipazione   alle   gare   e   perla
          sottoscrizione dei contratti, fino al momento del  rilascio
          di quella rinnovata. 
                3.  Le  attestazioni  del  possesso   dei   requisiti
          rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti hanno validita' triennale. 
                4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di  cui  al
          comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata  in
          vigore del presente codice, nonche' quelle che  perverranno
          fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.
          216, comma 27-octies.». 
              - Si riporta l'art. 216,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel
          presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di  cui
          al presente codice, lo stesso si applica alle  procedure  e
          ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
          la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
          successivamente alla  data  della  sua  entrata  in  vigore
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione  ai
          quali, alla data di entrata in vigore del presente  codice,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
                1-bis.  Per  gli   interventi   ricompresi   tra   le
          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista
          dall'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.   163,   gia'   inseriti   negli   strumenti   di
          programmazione approvati e per  i  quali  la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale sia  gia'  stata  avviata
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,  i
          relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina
          previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
          le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 
                2.  Fino  all'approvazione  del  Piano  Generale  dei
          Trasporti e della Logistica (PGTL)  si  applica  il  quadro
          generale  della  programmazione  delle  infrastrutture   di
          trasporto  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  13
          novembre 2015  e  sottoposto  a  valutazione  ambientale  e
          strategica. 
                3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui  all'art.  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
                4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'art. 23,  comma  3,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
          comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
          ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  23,
          comma  3-bis,  i  contratti  di  lavori   di   manutenzione
          ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
          procedure di scelta del contraente  previste  dal  presente
          codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito
          almeno da una relazione generale,  dall'elenco  dei  prezzi
          unitari   delle   lavorazioni   previste,    dal    computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
                4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, comma 1, quarto
          periodo, non  si  applica  per  le  opere  i  cui  progetti
          definitivi risultino definitivamente approvati  dall'organo
          competente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                5. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  24,   comma   2,   si   applicano   le
          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
                6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'art.  24,  comma  8,  continuano  ad  applicarsi  i
          corrispettivi  di  cui  al  decreto  del   Ministro   della
          giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 
                7. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 25, comma 2, resta valido l'elenco degli
          istituti  archeologici  universitari  e  dei  soggetti   in
          possesso  della  necessaria  qualificazione   esistente   e
          continuano ad  applicarsi  i  criteri  per  la  sua  tenuta
          adottati con decreto ministeriale 20  marzo  2009,  n.  60,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 
                8. Fino all'adozione dell'atto di  cui  all'art.  31,
          comma 5, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
          alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                9.  Fino  all'adozione  delle  linee  guida  previste
          dall'art. 36, comma  7,  l'individuazione  degli  operatori
          economici avviene tramite indagini  di  mercato  effettuate
          dalla stazione appaltante mediante  avviso  pubblicato  sul
          proprio  profilo  del  committente  per  un   periodo   non
          inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i  requisiti
          minimi richiesti ai soggetti che si  intendono  invitare  a
          presentare offerta, ovvero mediante selezione  dai  vigenti
          elenchi di operatori economici  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
                10. Fino alla data di entrata in vigore  del  sistema
          di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.
          38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
          l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui  all'art.  33-ter   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                11. Fino  alla  data  indicata  nel  decreto  di  cui
          all'art. 73, comma 4, gli avvisi e  i  bandi  devono  anche
          essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla
          medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate
          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il
          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli
          effetti giuridici di cui al comma 5,  del  citato  art.  73
          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'art. 73, comma 4, si applica altresi' il  regime
          di cui all'art. 66, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  nel  testo  applicabile  fino  alla
          predetta data, ai sensi dell'art. 26 del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 7,  comma  7,
          del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 
                12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
          iscrizione all'Albo di  cui  all'art.  78,  la  commissione
          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della
          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del
          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione
          dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche  dati  istituite
          presso le  amministrazioni  detentrici  delle  informazioni
          inerenti  ai  requisiti   dei   commissari,   le   stazioni
          appaltanti    verificano,    anche    a    campione,     le
          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in
          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi
          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la
          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 
                13. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti  e  gli
          operatori economici  utilizzano  la  banca  dati  AVC  Pass
          istituita presso l'ANAC. 
                14. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.
          216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui alla Parte  II,  Titolo
          III, nonche' gli  allegati  e  le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207. 
                15. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80. 
                16. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  102,  comma   8,   si   applicano   le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  X,  nonche'  gli
          allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
          del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                17. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 111, comma 1, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,
          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. 
                18.  Fino  all'adozione  delle  linee  di   indirizzo
          nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale  e
          scolastica di  cui  all'art.  144,  comma  2,  le  stazioni
          appaltanti individuano nei documenti di gara le  specifiche
          tecniche finalizzate a garantire la qualita'  del  servizio
          richiesto. 
                19. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi
          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                20. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 159, comma 4,  si  applicano  le  procedure
          previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
          novembre 2012, n. 236. 
                21. Fino all'istituzione dell'albo  di  cui  all'art.
          196, comma 4, possono svolgere il ruolo  di  direttore  dei
          lavori i soggetti in possesso dei  requisiti  professionali
          adeguati in relazione all'opera da dirigere e il  ruolo  di
          collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti  previsti
          dall'art. 216 del decreto del Presidente del  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con
          la funzione di responsabile unico del procedimento. 
                22. Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209  si
          applicano anche alle controversie  su  diritti  soggettivi,
          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui  al
          medesimo art. 209, comma 1, per i quali i  bandi  o  avvisi
          siano stati pubblicati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del decreto  di  cui  all'art.  209,  comma  16,  si
          applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata,  del
          decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 
                23.   I   progetti    preliminari    relativi    alla
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita'  riguardanti  proposte  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 153 ovvero dell'art. 175 del decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la
          dichiarazione di pubblico interesse, non  ancora  approvati
          alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono
          oggetto  di  valutazione  di   fattibilita'   economica   e
          finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
          ai sensi  delle  norme  del  presente  codice.  La  mancata
          approvazione determina la revoca delle procedure avviate  e
          degli   eventuali   soggetti   promotori,   ai   quali   e'
          riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e  documentati
          per l'integrazione del progetto a  base  di  gara,  qualora
          dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed  alla
          localizzazione urbanistica. 
                24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu'
          ampia partecipazione, della consultazione pubblica  di  cui
          all'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.  220,
          e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia
          di   affidamento   del   servizio   pubblico   radiofonico,
          televisivo  e  multimediale,  all'art.  49,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  "6
          maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2016". All'art. 49-ter del decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177, e successive modificazioni,  il  rinvio  agli
          articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12  aprile
          2006, n. 163, si intende  riferito,  rispettivamente,  agli
          articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice. 
                25. All'art. 2, comma  1,  lettera  h),  del  decreto
          legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
          112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si
          intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26  e  23,
          commi 1 e 3, del presente codice. 
                26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui
          all'art. 1, comma 7, si applicano le  disposizioni  di  cui
          agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                27.  Le  procedure  per  la  valutazione  di  impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti. 
                27-bis. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
          al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
          alla predetta data,  si  applica,  altresi',  la  specifica
          disciplina transitoria prevista all'art. 189, comma 5,  del
          medesimo decreto legislativo. 
                27-ter.  Ai  contratti  di  lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'art. 133, commi 3 e  6,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
                27-quater. Per le opere di urbanizzazione a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le
          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con
          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed
          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del
          medesimo codice. 
                27-quinquies. Alle procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del
          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili
          con la presente Parte III, nonche' di cui all'art.  46-bis,
          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222 e all'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo  periodo,  ferma
          restando la durata massima di dodici anni,  il  periodo  di
          affidamento viene determinato ai sensi  dei  commi  1  e  2
          dell'art. 168. 
                27-sexies.  Per  le  concessioni  autostradali   gia'
          scadute o in scadenza entro trentasei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  e  il  cui
          bando  e'  pubblicato  entro  il  31  dicembre   2019,   il
          concedente  puo'  avviare  le   procedure   di   gara   per
          l'affidamento della concessione anche sulla base  del  solo
          fabbisogno    predisposto    dal    medesimo    concedente,
          limitatamente  agli  interventi  di  messa   in   sicurezza
          dell'infrastruttura esistente. 
                27-septies. Con riferimento all'art. 24, comma  3,  i
          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
                27-octies.   Nelle    more    dell'adozione,    entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di un regolamento unico  recante  disposizioni  di
          esecuzione, attuazione e integrazione del presente  codice,
          le linee guida e i decreti  adottati  in  attuazione  delle
          previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,  comma  2,
          31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1  e  2,
          146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma  2,  rimangono
          in vigore o restano efficaci fino alla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al presente comma, in  quanto
          compatibili con il presente  codice  e  non  oggetto  delle
          procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai  soli
          fini   dell'archiviazione   delle   citate   procedure   di
          infrazione,  nelle  more   dell'entrata   in   vigore   del
          regolamento,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e   l'ANAC   sono   autorizzati   a   modificare
          rispettivamente i decreti e  le  linee  guida  adottati  in
          materia. Il regolamento reca, in particolare,  disposizioni
          nelle seguenti materie: a)  nomina,  ruolo  e  compiti  del
          responsabile del procedimento; b) progettazione di  lavori,
          servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
          qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e  dei
          contraenti  generali;  d)  procedure   di   affidamento   e
          realizzazione dei contratti di lavori, servizi e  forniture
          di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)  direzione
          dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
          di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
          penali;  g)  collaudo  e  verifica   di   conformita';   h)
          affidamento  dei  servizi  attinenti   all'architettura   e
          all'ingegneria  e  relativi   requisiti   degli   operatori
          economici;  i)  lavori  riguardanti  i  beni  culturali.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          cessano di avere efficacia le linee guida di  cui  all'art.
          213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente
          periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto  con
          le disposizioni recate dal regolamento.». 
              - Si riporta l'art.  120,  del  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18
          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
          riordino  del  processo  amministrativo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di  cui
          all'art. 119, comma 1, lettera a)). -  1.  Gli  atti  delle
          procedure di affidamento,  ivi  comprese  le  procedure  di
          affidamento di incarichi e concorsi di progettazione  e  di
          attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
          a  pubblici  lavori,  servizi  o   forniture,   nonche'   i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ad
          essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
          al tribunale amministrativo regionale competente. 
                2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all' art. 65 e all' art. 225 del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione  che  tale
          avviso  contenga  la  motivazione  dell'atto  con  cui   la
          stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
                2-bis. (abrogato). 
                3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e  dai
          successivi, si applica l'art. 119. 
                4. Quando e' impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,
          se  la   stazione   appaltante   fruisce   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
                5. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale  e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, devono essere proposti  nel  termine  di  trenta
          giorni, decorrente, per  il  ricorso  principale  e  per  i
          motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
          all' art. 79 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, o, per i bandi e gli avvisi  con  cui  si  indice  una
          gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'
          art. 66, comma 8, dello stesso  decreto;  ovvero,  in  ogni
          altro caso, dalla  conoscenza  dell'atto.  Per  il  ricorso
          incidentale  la  decorrenza  del  termine  e'  disciplinata
          dall'art. 42. 
                6. Il  giudizio,  ferma  la  possibilita'  della  sua
          definizione  immediata  nell'udienza   cautelare   ove   ne
          ricorrano  i  presupposti,  viene  comunque  definito   con
          sentenza in  forma  semplificata  ad  una  udienza  fissata
          d'ufficio e da tenersi entro  quarantacinque  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente.  Della  data  di  udienza  e'  dato
          immediato avviso alle parti  a  cura  della  segreteria,  a
          mezzo posta elettronica certificata. In  caso  di  esigenze
          istruttorie   o   quando   e'   necessario   integrare   il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
                6-bis. (abrogato). 
                7. I nuovi atti attinenti la  medesima  procedura  di
          gara  devono  essere  impugnati  con  ricorso  per   motivi
          aggiunti. 
                8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se
          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti
          incidenti processuali. 
                8-bis.  Il  collegio,  quando   dispone   le   misure
          cautelari  di  cui  al  comma  4  dell'art.  119,  ne  puo'
          subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione  non
          derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche
          mediante  fideiussione,  di   una   cauzione   di   importo
          commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore
          allo 0,5 per cento del suddetto valore.  Tali  misure  sono
          disposte per una durata non  superiore  a  sessanta  giorni
          dalla  pubblicazione  della   relativa   ordinanza,   fermo
          restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119. 
                8-ter. Nella decisione cautelare,  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella
          motivazione. 
                9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita  la
          sentenza con la quale definisce il  giudizio  entro  trenta
          giorni  dall'udienza  di  discussione;  le  parti   possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza. 
                10. Tutti gli atti di parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,
          ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74. 
                11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis,  8-ter,
          9 e 10 si applicano anche nel giudizio di  appello  innanzi
          al Consiglio di  Stato,  proposto  avverso  la  sentenza  o
          avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione
          o opposizione di terzo.  La  parte  puo'  proporre  appello
          avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
          prima della pubblicazione della sentenza. 
                11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se vengono dedotti identici motivi di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi  109,  111  e  912,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                109. Il comune beneficiario del contributo di cui  al
          comma 107 e' tenuto ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori
          entro il 15 maggio 2019. 
                (Omissis). 
                111. Nel caso di  mancato  rispetto  del  termine  di
          inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con
          decreto del  Ministero  dell'interno.  Le  somme  derivanti
          dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
          sono assegnate, con il  medesimo  decreto,  ai  comuni  che
          hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data  antecedente
          alla scadenza di cui  al  comma  109,  dando  priorita'  ai
          comuni con data di inizio dell'esecuzione dei  lavori  meno
          recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
          contributi di cui al  periodo  precedente  sono  tenuti  ad
          iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019. 
                (Omissis). 
                912. (abrogato). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  38,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito  dall'art.  37  in  materia  di  aggregazione   e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini  territoriali,
          alla tipologia e complessita' del  contratto  e  per  fasce
          d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di  cui  al
          primo periodo, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per  le
          opere  pubbliche,  CONSIP  S.p.a.,  INVITALIA   -   Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori  regionali
          di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
                1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare  le  procedure   di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
          Sport e salute S.p.a. e' qualificata di diritto centrale di
          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione
          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel
          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
          di cui al presente codice. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, sentite l'ANAC  e  la  Conferenza  Unificata,  sono
          definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
          all'elenco di cui al comma 1, in applicazione  dei  criteri
          di qualita', efficienza e professionalizzazione,  tra  cui,
          per le centrali di committenza, il carattere di  stabilita'
          delle attivita'  e  il  relativo  ambito  territoriale.  Il
          decreto definisce,  inoltre,  le  modalita'  attuative  del
          sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
          aggiornamento e revoca, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
                3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
          attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
          un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                  a) capacita' di programmazione e progettazione; 
                  b) capacita' di affidamento; 
                  c)  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione   e
          controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo  e
          la messa in opera. 
                4. I requisiti di cui al  comma  3  sono  individuati
          sulla base dei seguenti parametri: 
                  a) requisiti di base, quali: 
                    1) strutture organizzative stabili deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                    2)  presenza  nella  struttura  organizzativa  di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                    3) sistema di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                    4) numero di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                    5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'art.  33
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                    5-bis)    assolvimento    degli    obblighi    di
          comunicazione dei dati sui contratti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture che alimentano gli archivi  detenuti  o
          gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla   stessa
          Autorita' ai sensi dell'art. 213, comma 9; 
                    5-ter)  per  i  lavori,  adempimento   a   quanto
          previsto dagli articoli 1 e 2 del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  in  materia  di   procedure   di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti, e dall'art. 29, comma 3; 
                  b) requisiti premianti, quali: 
                    1)  valutazione  positiva  dell'ANAC  in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                    2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                    3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella
          gestione di procedure di gara; 
                    4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                    5)  applicazione  di  criteri  di  sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
                4-bis.  Le  amministrazioni  la  cui   organizzazione
          prevede articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                5. La qualificazione conseguita opera per  la  durata
          di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
                6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del
          sistema di qualificazione, sulla base  di  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni  appaltanti  e
          alle  centrali  di  committenza,  anche  per  le  attivita'
          ausiliarie, un termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei
          requisiti  necessari   alla   qualificazione.   Stabilisce,
          altresi', modalita' diversificate che tengano  conto  delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
                7. Con il provvedimento di cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
                8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'art. 216,
          comma 10. 
                9. Una quota parte delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'art. 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante
          con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'  destinata
          dall'amministrazione   di   appartenenza   della   stazione
          appaltante premiata  al  fondo  per  la  remunerazione  del
          risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti  alle
          unita' organizzative competenti per i procedimenti  di  cui
          al presente codice. La valutazione positiva della  stazione
          appaltante viene comunicata  dall'ANAC  all'amministrazione
          di appartenenza della stazione appaltante perche' ne  tenga
          comunque conto ai fini della valutazione della  performance
          organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati. 
                10.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera g).». 
              - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge  25  novembre
          2015,  n.  185   (Misure   urgenti   per   interventi   nel
          territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          gennaio 2016, n. 9: 
                «Art.   15   (Misure   urgenti   per   favorire    la
          realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).
          - 1. Ai  fini  del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva
          agonistica  nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa
          cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
          l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali  e
          incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per il successivo trasferimento al bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo  «Sport  e
          Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale
          Italiano  (CONI).  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di 100 milioni di euro nel triennio  2015-2017,
          di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel  2016  e
          30 milioni di euro nel 2017. 
                2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi: 
                  a) ricognizione degli impianti  sportivi  esistenti
          sul territorio nazionale; 
                  b)  realizzazione  e  rigenerazione   di   impianti
          sportivi   con   destinazione   all'attivita'    agonistica
          nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese  e
          nelle  periferie  urbane  e  diffusione   di   attrezzature
          sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
          squilibri economici e sociali ivi esistenti; 
                  c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
          esistenti,  con   destinazione   all'attivita'   agonistica
          nazionale e internazionale; 
                  d)  attivita'   e   interventi   finalizzati   alla
          presentazione e alla promozione della candidatura  di  Roma
          2024. 
                3. Per la realizzazione degli interventi  di  cui  al
          comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri per l'approvazione, entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano
          riguardante i primi  interventi  urgenti  e,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  il  piano  pluriennale
          degli interventi, che puo' essere rimodulato  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno.  I  piani  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  Per  la
          predisposizione e  attuazione  del  piano  pluriennale,  il
          Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  puo'  avvalersi  del
          personale    in    servizio    presso    altre    pubbliche
          amministrazioni in  possesso  delle  specifiche  competenze
          tecniche in materia. 
                3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso  sia  gia'
          stato finanziato con altre  risorse  pubbliche  diverse  da
          quelle  stanziate  dal  presente  articolo,   il   relativo
          intervento  e'  escluso   dal   piano   pluriennale   degli
          interventi. Resta salva la possibilita'  che,  in  sede  di
          rimodulazione annuale del  piano,  le  risorse  equivalenti
          siano  destinate,  su  richiesta  del  proponente,   previa
          valutazione da parte del CONI  dei  requisiti  necessari  e
          previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
          altri  interventi  relativi  a  proposte  presentate  dallo
          stesso soggetto proponente, negli  stessi  modi  e  termini
          gia' previsti dal CONI, che  abbiano  analogo  o  inferiore
          importo e che posseggano i requisiti previsti. 
                4.  Il  CONI   presenta   annualmente   all'Autorita'
          Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e
          sullo stato di realizzazione  degli  interventi  finanziati
          con le risorse di cui al  comma  1.  L'Autorita'  Vigilante
          invia  alle  Camere  la  relazione  di   cui   al   periodo
          precedente. 
                5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
          Piano di  cui  al  comma  3,  e'  possibile  utilizzare  le
          procedure semplificate di cui all'art. 1 comma  304,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
          cui al comma 3, le  associazioni  e  le  societa'  sportive
          senza fini di lucro possono presentare  agli  enti  locali,
          sul  cui  territorio   insiste   l'impianto   sportivo   da
          rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,   un   progetto
          preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'
          economico   finanziaria   per    la    rigenerazione,    la
          riqualificazione e l'ammodernamento  e  per  la  successiva
          gestione con la previsione di un utilizzo teso  a  favorire
          l'aggregazione sociale e  giovanile.  Se  gli  enti  locali
          riconoscono l'interesse pubblico del progetto  affidano  la
          gestione gratuita  dell'impianto  all'associazione  o  alla
          societa'  sportiva   per   una   durata   proporzionalmente
          corrispondente al valore  dell'intervento  e  comunque  non
          inferiore a cinque anni. 
                7. Le associazioni sportive o  le  societa'  sportive
          che hanno la gestione  di  un  impianto  sportivo  pubblico
          possono aderire alle convenzioni Consip o di  altro  centro
          di aggregazione  regionale  per  la  fornitura  di  energia
          elettrica di  gas  o  di  altro  combustibile  al  fine  di
          garantire la gestione dello stesso impianto. 
                8. Per interventi di  rigenerazione,  ammodernamento,
          riqualificazione di  impianti  sportivi  non  previsti  dal
          Piano  di  cui  al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare
          l'individuazione degli interventi promossi da  associazioni
          sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'art.
          24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  362,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «362. Al fine di  attribuire  natura  strutturale  al
          Fondo "Sport e Periferie" di cui all'art. 15, comma 1,  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  gennaio  2016,  n.  9,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita  sezione
          del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le suddette risorse  sono  assegnate  all'Ufficio
          per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri e le modalita' di gestione delle risorse  assegnate
          all'Ufficio per lo  sport,  nel  rispetto  delle  finalita'
          individuate dall'art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del
          medesimo  decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
          n. 9, facendo salve le procedure in corso. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
                «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione (Legge  6  marzo
          1998, n. 40, art.  12)).  -  1.  Quando  non  e'  possibile
          eseguire    con    immediatezza    l'espulsione    mediante
          accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a  causa
          di situazioni transitorie che  ostacolano  la  preparazione
          del rimpatrio  o  l'effettuazione  dell'allontanamento,  il
          questore dispone che lo straniero  sia  trattenuto  per  il
          tempo  strettamente  necessario   presso   il   centro   di
          permanenza  per  i  rimpatri  piu'   vicino,   tra   quelli
          individuati  o  costituiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'art.
          13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
          di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di   effettuare
          accertamenti supplementari in ordine alla sua  identita'  o
          nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
          o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  2,  del  decreto-legge  4  ottobre
          2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132: 
                «Art.  2  (Prolungamento  della  durata  massima  del
          trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza  per
          il  rimpatrio  e  disposizioni  per  la  realizzazione  dei
          medesimi Centri). - 1. All'art. 14, al comma 5, del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo  la  parola  "novanta"   e'
          sostituita dalla seguente: "centottanta"; 
                  b)  al  sesto  periodo  la  parola   "novanta"   e'
          sostituita dalla seguente: "centottanta". 
                2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei
          lavori per la costruzione, il completamento,  l'adeguamento
          e la ristrutturazione dei centri di cui all'art. 14,  comma
          1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  un
          periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  e  per  lavori  di
          importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'
          autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza
          previa pubblicazione del bando di gara di cui  all'art.  63
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito   contenente   l'indicazione   dei   criteri    di
          aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno  cinque   operatori
          economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
                2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2,
          l'Autorita'   nazionale   anticorruzione   (ANAC)    svolge
          l'attivita' di vigilanza collaborativa ai  sensi  dell'art.
          213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50. 
                2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 2-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica.  L'ANAC   provvede   allo
          svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995,
          n. 451,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 1995, n. 563, e dei centri di  cui  agli  articoli
          10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet
          o  portale  digitale  la  rendicontazione  delle  spese  di
          gestione, effettuata sulla base delle disposizioni  vigenti
          in materia, successivamente alle  verifiche  operate  dalla
          prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono
          resi  disponibili  nel  sito  internet   delle   prefetture
          territorialmente   competenti   attraverso   un   link   di
          collegamento al sito internet o  al  portale  digitale  del
          soggetto gestore. 
                3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
          1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono
          ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».