Art. 2 bis 
 
 
           Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti 
                       negli appalti pubblici 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole:  «ed  anche  assistiti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se assistiti»; 
  b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto  del
suo importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura  massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7». 
  2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti: 
  «La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria
se la societa': 
  a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
  b) controlla una  societa'  obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
  c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni  di
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'. 
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui
alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti». 
  3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
«limiti indicati al terzo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«limiti indicati al secondo comma». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese
          creditrici   delle   pubbliche   amministrazioni).   -   1.
          Nell'ambito del Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  istituita,  con  una
          dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere
          sulle  disponibilita'  del  medesimo  Fondo,  una   sezione
          speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di
          mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che,
          sono  in  difficolta'  nella  restituzione  delle  rate  di
          finanziamenti gia'  contratti  con  banche  e  intermediari
          finanziari e sono titolari di crediti nei  confronti  delle
          pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  certificati  ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma
          1 e' rilasciata su finanziamenti  gia'  concessi  alla  PMI
          beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario
          iscritto  all'albo  di  cui  all'art.   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti  da
          garanzia pubblica  anche  se  assistiti  da  ipoteca  sugli
          immobili  aziendali,  classificati  dalla  stessa  banca  o
          intermediario  finanziario  come  «inadempienze  probabili»
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  come
          risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
                3. La garanzia della sezione  speciale  copre,  nella
          misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
          superiore all'80 per cento e  fino  a  un  importo  massimo
          garantito di euro 2.500.000, il minore tra: 
                  a) l'importo del finanziamento, di cui al comma  2,
          non  rimborsato  dalla  PMI  beneficiaria  alla   data   di
          presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli
          interessi, contrattuali  e  di  mora,  maturati  sino  alla
          predetta data e 
                  b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati
          dalla PMI beneficiaria verso la  pubblica  amministrazione,
          risultanti dalla piattaforma elettronica  per  la  gestione
          telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64. 
                4. La garanzia della sezione speciale e'  subordinata
          alla  sottoscrizione  tra  la   banca   o   l'intermediario
          finanziario e la PMI beneficiaria di un  piano,  di  durata
          massima non  superiore  a  20  anni,  per  il  rientro  del
          finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia. 
                5. La garanzia della  sezione  speciale  puo'  essere
          escussa dalla banca o  intermediario  finanziario  solo  in
          caso di mancato rispetto, da parte della PMI  beneficiaria,
          degli impegni previsti nel piano di rientro del  debito  di
          cui al comma 4.  La  garanzia  comporta  in  ogni  caso  un
          rimborso non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
          registrata dalla banca o  dall'intermediario.  La  garanzia
          della  sezione  speciale  cessa,  in  ogni  caso,  la   sua
          efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della  pubblica
          amministrazione dei crediti di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3. 
                6. La garanzia della sezione speciale e'  concessa  a
          fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della
          banca o intermediario, di un premio in linea con  i  valori
          di mercato. Il predetto  premio  di  garanzia  puo'  essere
          posto a carico della PMI  beneficiaria  in  misura  massima
          determinata dal decreto adottato  ai  sensi  del  comma  7,
          restando a carico della  banca  o  intermediario  la  parte
          rimanente. 
                7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in  deroga  alle
          vigenti condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
          carattere generale del Fondo di garanzia per le  piccole  e
          medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
          limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della
          garanzia della sezione speciale, nonche' i casi  di  revoca
          della stessa. Lo stesso decreto  fissa  le  percentuali  di
          accantonamento  a  valere  sulle  risorse   della   sezione
          speciale e i parametri per definire il premio in linea  con
          i valori di mercato della garanzia. 
                8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da
          1 a 7 e' condizionata alla  preventiva  notificazione  alla
          Commissione europea, ai sensi dell'art.  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
                8-bis. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: "e di quelli di cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; 
                  b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
                    "52. La  disposizione  di  cui  al  comma  51  si
          applica  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta   di   prima
          applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis. 
                    52-bis. Con successivi provvedimenti  legislativi
          sono individuate  misure  di  favore,  compatibili  con  il
          diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che
          svolgono  con  modalita'  non  commerciali  attivita'   che
          realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi  di
          solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il  necessario
          coordinamento con le  disposizioni  del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117". 
                8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis,  pari
          a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a  157,9  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:  quanto  a
          98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro
          per l'anno 2020 e  a  77,9  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; quanto a  20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e a 16,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno   2021,   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              - Si riporta  l'art.  2477,  del  codice  civile,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti).  -
          L'atto  costitutivo  puo'  prevedere,   determinandone   le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. 
                La nomina dell'organo di controllo o del revisore  e'
          obbligatoria se la societa': 
                  a)  e'   tenuta   alla   redazione   del   bilancio
          consolidato; 
                  b) controlla una societa' obbligata alla  revisione
          legale dei conti; 
                  c) ha superato per due esercizi consecutivi  almeno
          uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato
          patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite  e
          delle  prestazioni:  4  milioni  di  euro;  3)   dipendenti
          occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'. 
                L'obbligo di nomina dell'organo di  controllo  o  del
          revisore di cui alla lettera c)  del  secondo  comma  cessa
          quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  e'  superato
          alcuno dei predetti limiti. 
                Nel caso di nomina di un organo di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
                L'assemblea che approva il bilancio  in  cui  vengono
          superati  i  limiti  indicati   al   secondo   comma   deve
          provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di
          controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla
          nomina provvede il  tribunale  su  richiesta  di  qualsiasi
          soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del
          registro delle imprese. 
                Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche  se
          la societa' e' priva di organo di controllo.».