Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di semplificazione della 
      disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su  strutture
e costruzioni esistenti»; 
    a) all'articolo 65: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite
posta elettronica certificata (PEC).»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Alla denuncia devono essere allegati: 
          a) il progetto  dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal
quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le   calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle  strutture,  e
quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera   sia   nei   riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione; 
          b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore,
all'atto stesso  della  presentazione,  l'attestazione  dell'avvenuto
deposito.»; 
      4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla
stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC,  una
relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2  e  3,
allegando: »; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. All'atto della presentazione della relazione  di  cui  al
comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al  direttore  dei
lavori l'attestazione  dell'avvenuto  deposito  su  una  copia  della
relazione  e  provvede  altresi'  a  trasmettere  tale  relazione  al
competente ufficio tecnico regionale.»; 
      6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,  comma
1, lettera b), n. 2) e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»; 
  b) all'articolo 67: 
  1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e  dopo  le
parole:  «che  invia»  sono  inserite  le  seguenti:  «tramite  posta
elettronica certificata (PEC)»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di
collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
resa dal direttore dei lavori»; 
    c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,
relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche. 
      4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello
architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
      5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il
contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di
cui all'articolo 65.»; 
    d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente: 
      «Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
        a)  interventi  «rilevanti»  nei  riguardi   della   pubblica
incolumita': 
  1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 
          2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche; 
          3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di
protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un loro eventuale collasso; 
        b)  interventi  di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della
pubblica incolumita': 
  1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g,
e zona 3); 
          2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti; 
          3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2); 
  3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni
con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al
punto 2.4.2 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 17 gennaio 2018; 
        c)  interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi   della
pubblica incolumita': 
          1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica
incolumita'. 
  2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista  strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'  delle  varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni  vigenti.  Le  elencazioni
riconducibili alle categorie di  interventi  di  minore  rilevanza  o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle  regioni,  possono  rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere  b)
e c).  A  seguito  dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi
«rilevanti»,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,
in conformita' all'articolo 94. 
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi
ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui  al
comma 1, lettera b) o lettera c). 
  5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione. 
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma
1, del presente testo unico.». 
  1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera
c-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  come  introdotta  dal  comma  1,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici
provvedimenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 59, 65, 67, 93, 94-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari  in  materia  edilizia  -  Testo   A),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 59 ( (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971,  n.
          1086, art. 20) ). - 1.  Agli  effetti  del  presente  testo
          unico sono considerati laboratori ufficiali: 
                  a) i laboratori  degli  istituti  universitari  dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
                  b) il laboratorio di scienza delle costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
                  b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
          rete ferroviaria italiana S.p.a.; 
                  b-ter) il Centro sperimentale  dell'Ente  nazionale
          per le strade (ANAS)  di  Cesano  (Roma),  autorizzando  lo
          stesso ad effettuare prove di crash test  per  le  barriere
          metalliche. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo'  autorizzare,  con  proprio  decreto,  ai  sensi   del
          presente capo, altri laboratori ad effettuare: 
                  a) prove sui materiali da costruzione; 
                  b); 
                  c) prove di laboratorio su terre e rocce; 
                  c-bis)  prove   e   controlli   su   materiali   da
          costruzione su strutture e costruzioni esistenti. 
                3. L'attivita' dei laboratori, ai fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'.». 
                «Art. 65 ( (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e
          relazione a struttura ultimata  di  opere  di  conglomerato
          cementizio armato, normale e precompresso  ed  a  struttura
          metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) ). -  1.
          Le opere realizzate con  materiali  e  sistemi  costruttivi
          disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro
          inizio,  devono  essere  denunciate  dal  costruttore  allo
          sportello  unico  tramite  posta  elettronica   certificata
          (PEC). 
                2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed  i
          recapiti del committente, del progettista delle  strutture,
          del direttore dei lavori e del costruttore. 
                3. Alla denuncia devono essere allegati: 
                  a) il progetto dell'opera firmato dal  progettista,
          dal  quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le
          calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
          delle  strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire
          l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia  nei  riguardi
          della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
                  b)   una   relazione   illustrativa   firmata   dal
          progettista  e  dal  direttore  dei  lavori,  dalla   quale
          risultino le caratteristiche, le qualita' e le  prestazioni
          dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 
                4. Lo  sportello  unico,  tramite  PEC,  rilascia  al
          costruttore,   all'atto   stesso    della    presentazione,
          l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
                5. Anche le varianti che  nel  corso  dei  lavori  si
          intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
          nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
          dare inizio alla  loro  esecuzione,  allo  sportello  unico
          nella forma  e  con  gli  allegati  previsti  nel  presente
          articolo. 
                6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono
          sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta
          giorni, il direttore dei  lavori  deposita  allo  sportello
          unico, tramite PEC, una  relazione  sull'adempimento  degli
          obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: 
                  a)  i  certificati  delle   prove   sui   materiali
          impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59; 
                  b)   per   le   opere   in   conglomerato    armato
          precompresso, ogni indicazione inerente alla  tesatura  dei
          cavi ed ai sistemi di messa in coazione; 
                  c)  l'esito  delle  eventuali  prove   di   carico,
          allegando le copie dei relativi verbali firmate  per  copia
          conforme. 
                7. All'atto della presentazione  della  relazione  di
          cui al comma 6, lo sportello unico, tramite  PEC,  rilascia
          al  direttore  dei  lavori   l'attestazione   dell'avvenuto
          deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a
          trasmettere tale relazione al  competente  ufficio  tecnico
          regionale. 
                8. Il direttore dei lavori consegna  al  collaudatore
          la relazione, unitamente alla  restante  documentazione  di
          cui al comma 6. 
                8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,
          comma 1, lettera b), n. 2) e lettera  c),  n.  1),  non  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.». 
                «Art. 67 ( (L) commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5,  6
          e 7) Collaudo statico (legge  5  novembre  1971,  n.  1086,
          articoli 7 e 8)  ).  -  1.  Tutte  le  costruzioni  di  cui
          all'art. 53, comma  1,  la  cui  sicurezza  possa  comunque
          interessare   la   pubblica   incolumita'   devono   essere
          sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto  previsto
          dal comma 8-bis. 
                2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o
          da un architetto, iscritto all'albo da almeno  dieci  anni,
          che non sia intervenuto in alcun modo nella  progettazione,
          direzione, esecuzione dell'opera. 
                3. Contestualmente alla denuncia  prevista  dall'art.
          65, il direttore dei lavori e' tenuto a  presentare  presso
          lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
          dal  committente  e   la   contestuale   dichiarazione   di
          accettazione  dell'incarico,  corredati  da  certificazione
          attestante le condizioni di cui al comma 2. 
                4. Quando non esiste il committente ed il costruttore
          esegue in proprio,  e'  fatto  obbligo  al  costruttore  di
          chiedere, anteriormente alla presentazione  della  denuncia
          di  inizio  dei  lavori,   all'ordine   provinciale   degli
          ingegneri o a quello degli architetti, la  designazione  di
          una  terna  di  nominativi   fra   i   quali   sceglie   il
          collaudatore. 
                5.  Completata  la   struttura   con   la   copertura
          dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione
          allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni  di
          tempo per effettuare il collaudo. 
                6. In corso d'opera possono essere eseguiti  collaudi
          parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita'
          esecutive  dell'opera,  fatto  salvo  quanto  previsto   da
          specifiche disposizioni. 
                7.  Il  collaudatore   redige,   sotto   la   propria
          responsabilita',  il  certificato  di  collaudo  che  invia
          tramite posta elettronica certificata (PEC)  al  competente
          ufficio  tecnico  regionale  e  al   committente,   dandone
          contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito
          del certificato di collaudo statico equivale al certificato
          di  rispondenza  dell'opera  alle  norme  tecniche  per  le
          costruzioni previsto dall'art. 62. 
                8. La segnalazione certificata e'  corredata  da  una
          copia del certificato di collaudo. 
                8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,
          comma 1, lettera  b),  n.  2)  e  lettera  c),  n.  1),  il
          certificato di collaudo e' sostituito  dalla  dichiarazione
          di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
                8-ter. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,
          comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il
          certificato di collaudo e' sostituito  dalla  dichiarazione
          di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.». 
                «Art. 93. ( (R) Denuncia dei lavori  e  presentazione
          dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge  n.  64
          del 1974, articoli 17 e 19) ). - 1. Nelle zone sismiche  di
          cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a  costruzioni,
          riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne  preavviso
          scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne
          copia  al  competente  ufficio   tecnico   della   regione,
          indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza  del
          progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
                2. Alla domanda deve essere allegato il progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
                3. Il contenuto minimo del  progetto  e'  determinato
          dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso
          il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
          prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli
          altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 
                4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente
          articolo  sono  accompagnati  da  una   dichiarazione   del
          progettista che asseveri il rispetto delle  norme  tecniche
          per le costruzioni e la coerenza tra il progetto  esecutivo
          riguardante le strutture e quello  architettonico,  nonche'
          il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
          negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
                5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto  con
          il contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione
          di cui al comma 4,  e'  valido  anche  agli  effetti  della
          denuncia dei lavori di cui all'art. 65. 
                6. In ogni comune  deve  essere  tenuto  un  registro
          delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
                7. Il registro  deve  essere  esibito,  costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'art. 103.». 
              - La Parte II, Capi I, II e IV del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recano,
          rispettivamente:  «Normativa   tecnica   per   l'edilizia»,
          «Disposizioni di  carattere  generale»,  «Disciplina  delle
          opere  di  conglomerato  cementizio   armato,   normale   e
          precompresso ed a struttura metallica» e «Provvedimenti per
          le costruzioni con particolari  prescrizioni  per  le  zone
          sismiche». 
              - Si riportano gli articoli 52,  83  e  94  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380: 
                «Art. 52 ( (L) Tipo di  strutture  e  norme  tecniche
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) ).
          - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni  sia
          pubbliche  sia  private  debbono   essere   realizzate   in
          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
          costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le
          infrastrutture  e  i  trasporti,   sentito   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
          Qualora le norme tecniche riguardino  costruzioni  in  zone
          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono: 
                  a) i criteri generali  tecnico-costruttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento; 
                  b) i carichi e sovraccarichi e  loro  combinazioni,
          anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive  e
          della destinazione dell'opera, nonche' i  criteri  generali
          per la verifica di sicurezza delle costruzioni; 
                  c) le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce,  la
          stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i  criteri
          generali e le precisazioni tecniche per  la  progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
          delle  opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e   le
          precisazioni tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e
          collaudo di opere speciali, quali ponti,  dighe,  serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
          acquedotti, fognature; 
                  d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
                2.  Qualora  vengano  usati   materiali   o   sistemi
          costruttivi diversi  da  quelli  disciplinati  dalle  norme
          tecniche  in  vigore,  la  loro   idoneita'   deve   essere
          comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal  Presidente
          del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  su  conforme
          parere dello stesso Consiglio. 
                3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e  i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
                «Art.  83  (  (L)  Opere  disciplinate  e  gradi   di
          sismicita' (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 3;  articoli
          54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4
          del decreto legislativo n. 112 del 1998) ). - 1.  Tutte  le
          costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare  la
          pubblica incolumita', da  realizzarsi  in  zone  dichiarate
          sismiche ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente  articolo,
          sono disciplinate, oltre  che  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 52, da specifiche norme  tecniche  emanate,  anche
          per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro  per  le
          infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il  Ministro
          per l'interno, sentiti il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  la
          Conferenza unificata. 
                2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture  ed
          i trasporti, di concerto con  il  Ministro  per  l'interno,
          sentiti il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  il
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche   e   la   Conferenza
          unificata,   sono   definiti   i   criteri   generali   per
          l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi  valori
          differenziati del grado di sismicita' da  prendere  a  base
          per  la  determinazione  delle   azioni   sismiche   e   di
          quant'altro specificato dalle norme tecniche. 
                3.  Le  regioni,  sentite  le  province  e  i  comuni
          interessati,  provvedono  alla  individuazione  delle  zone
          dichiarate sismiche agli effetti del  presente  capo,  alla
          formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime
          zone e dei valori attribuiti ai gradi  di  sismicita',  nel
          rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.». 
                «Art. 94 ( (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64,  art.  18)  ).  -  1.  Fermo
          restando l'obbligo del  titolo  abilitativo  all'intervento
          edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle
          a bassa sismicita' all'uopo indicate  nei  decreti  di  cui
          all'art.  83,  non  si  possono   iniziare   lavori   senza
          preventiva autorizzazione scritta  del  competente  ufficio
          tecnico della regione. 
                2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta
          giorni dalla richiesta,  ed  entro  quaranta  giorni  dalla
          stessa   in   riferimento   ad    interventi    finalizzati
          all'installazione di reti di  comunicazione  elettronica  a
          banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo
          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
                3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda  di
          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro
          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al
          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con
          provvedimento definitivo. 
                4. I lavori devono essere diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.». 
              - Si  riporta  il  paragrafo  2.4.2,  del  decreto  del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  17
          gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme  tecniche  per  le
          costruzioni»): 
                «2.4.2. CLASSI D'USO 
                Con riferimento alle conseguenze di una  interruzione
          di operativita' o di un eventuale collasso, le  costruzioni
          sono suddivise in classi d'uso cosi' definite: 
                  Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale
          di persone, edifici agricoli. 
                  Classe II: Costruzioni il cui uso  preveda  normali
          affollamenti, senza contenuti pericolosi per  l'ambiente  e
          senza funzioni pubbliche e  sociali  essenziali.  Industrie
          con attivita' non pericolose per l'ambiente.  Ponti,  opere
          infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso
          III  o  in  Classe  d'uso  IV,  reti  ferroviarie  la   cui
          interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il
          cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 
                  Classe  III:  Costruzioni  il   cui   uso   preveda
          affollamenti   significativi.   Industrie   con   attivita'
          pericolose per  l'ambiente.  Reti  viarie  extraurbane  non
          ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti  ferroviarie  la
          cui interruzione provochi situazioni  di  emergenza.  Dighe
          rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 
                  Classe IV: Costruzioni  con  funzioni  pubbliche  o
          strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione
          della protezione civile in caso di calamita'. Industrie con
          attivita' particolarmente pericolose per  l'ambiente.  Reti
          viarie di tipo A o B, di cui  al  DM  5/11/2001,  n.  6792,
          "Norme funzionali e geometriche per  la  costruzione  delle
          strade", e di tipo C quando appartenenti  ad  itinerari  di
          collegamento  tra  capoluoghi  di  provincia  non  altresi'
          serviti da strade di tipo A o B. Ponti e  reti  ferroviarie
          di importanza critica per  il  mantenimento  delle  vie  di
          comunicazione,  particolarmente  dopo  un  evento  sismico.
          Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a  impianti
          di produzione di energia elettrica.». 
              - Si riporta  l'art.  8,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».