Art. 4 
 
 
          Commissari straordinari, interventi sostitutivi e 
                      responsabilita' erariali 
 
  1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ritenuti   prioritari,
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  dispone
la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo
con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche
mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei
Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella
misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia
pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'
sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a
partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o
gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le
procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e
dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma
Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. 
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura
di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
anche  con  riferimento  alla   sicurezza   delle   dighe   e   delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale
per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
presente comma, nonche' quelle di cui al comma  2,  ad  eccezione  di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela  di  beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3,  si  applicano  anche
agli  interventi  dei  Commissari  straordinari   per   il   dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi
idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari  possono  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni. 
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato
vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui
oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  commissario  puo'  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione  interessata  nonche'  di  societa'  controllate
dalla medesima. 
  6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  del  modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione
dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a  quella  indicata  all'art.  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali
posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.
Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate
dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari  a
25 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
gli enti attuatori. 
  6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  «Nuovo
Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne
l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di
interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione
e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti  di  Intervento»,
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69  convertito  con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.  164.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute
relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti.
Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel
conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di
spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono
individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del
programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche
comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
  7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di
progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente
realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo
di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione  delle  pendenze  di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare: 
  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi
e passivi della cessata gestione  commissariale,  rispetto  all'avvio
ovvero al completamento degli interventi di  cui  all'art.  86  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti   per   l'avvio   o   il
completamento degli interventi stessi; 
  b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale; 
  c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni   competenti   cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di  cui  all'art.  86,  comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289. 
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
«Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi dell' art. 107, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario,  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, alle  Amministrazioni  titolari
degli interventi. 
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'art.  74,  comma  2,  del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
  12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il
comma 148 e' inserito il seguente: 
  «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017». 
  12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La  gravita'  della
colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in  ogni  caso  escluse
per ogni profilo se il fatto dannoso  trae  origine  da  decreti  che
determinano la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente». 
  12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente: 
  «In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'». 
  12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
  b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31
dicembre 2021». 
  12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione  di  Verona»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative
relative all'interporto  di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
Isola  della  Scala  (Verona)  ed  al  porto  fluviale   di   Valdaro
(Mantova)». 
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i
progetti  «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea
AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  e   «Potenziamento
Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli
interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili
degli interventi «Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole»  e
«Potenziamento   Genova-Campasso»   e   la   relativa   impiantistica
costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   «Linea   AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi  dell'art.  89  della
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del  sesto
lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico  dei
Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla  RFI  per
il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI,
nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,
di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla
procedura vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La  parte  prima  e  la  parte  seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), recano, rispettivamente «DISPOSIZIONI COMUNI E
          PRINCIPI  GENERALI»  e  «PROCEDURE   PER   LA   VALUTAZIONE
          AMBIENTALE   STRATEGICA   (VAS),   PER    LA    VALUTAZIONE
          DELL'IMPATTO  AMBIENTALE  (VIA)  E   PER   L'AUTORIZZAZIONE
          INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  179,  della  legge  30
          dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                179. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,
          una struttura di missione per il  supporto  alle  attivita'
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  relative  al
          coordinamento delle politiche del Governo e  dell'indirizzo
          politico  e  amministrativo  dei  Ministri  in  materia  di
          investimenti pubblici e privati e nelle  altre  materie  di
          cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle
          dirette  dipendenze  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  anche  in  raccordo  con  la  Cabina  di   regia
          Strategia Italia, di cui all'art. 40 del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20 febbraio 2019 (Approvazione del Piano nazionale  per  la
          mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino  e  la
          tutela  della  risorsa  ambientale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 153, della citata legge 30
          dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                153. Al  fine  di  accelerare  la  predisposizione  e
          l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel  settore
          idrico, all'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni
          due anni, tenendo conto dello stato  di  avanzamento  degli
          interventi in corso  di  realizzazione  gia'  inseriti  nel
          medesimo Piano nazionale, come risultante dal  monitoraggio
          di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti  e  dei
          nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per  il
          potenziamento,  il   ripristino   e   l'adeguamento   delle
          infrastrutture idriche, anche al  fine  di  contrastare  la
          dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per  gli
          interventi   che   presentano   tra   loro    sinergie    e
          complementarita' tenuto conto dei Piani di  gestione  delle
          acque predisposti dalle Autorita' di  distretto,  ai  sensi
          del decreto legislativo n. 152 del 2006"; 
                  b) al comma 517: 
                    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                    "a)  raggiungimento  di   adeguati   livelli   di
          qualita' tecnica, ivi  compreso  l'obiettivo  di  riduzione
          della dispersione delle risorse idriche"; 
                    2) l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
          "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa  con  gli  altri
          soggetti responsabili della realizzazione degli interventi,
          trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
          il sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,
          secondo  le  modalita'  dalla  medesima  previste,  i  dati
          necessari  ad   individuare   lo   stato   iniziale   delle
          dispersioni idriche,  nonche'  gli  interventi  volti  alla
          progressiva riduzione delle stesse. Entro  sessanta  giorni
          dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
          idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  eventuali
          ulteriori informazioni e documenti necessari"; 
                  c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente: 
                    "523-bis.   I   soggetti   realizzatori   possono
          altresi' avvalersi di enti pubblici  e  societa'  in  house
          delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  dotate  di
          specifica competenza  tecnica,  anche  per  gli  interventi
          previsti nel Piano nazionale di  cui  al  comma  516  e  di
          quelli relativi alle infrastrutture  idriche  finanziate  a
          valere su altre risorse finanziarie  nazionali  ed  europee
          che concorrono agli obiettivi  di  cui  allo  stesso  comma
          516"; 
                  d) al comma 525: 
                    1) al  primo  periodo,  le  parole:  "i  casi  di
          inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte
          degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,
          e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e  di
          inadempimento degli impegni previsti, da parte  degli  enti
          di gestione e degli altri soggetti responsabili nonche', in
          caso di assenza del soggetto legittimato,"; 
                    2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il
          Presidente del Consiglio dei ministri,  previa  diffida  ad
          adempiere entro  un  congruo  termine,"  sono  inserite  le
          seguenti: "e comunque non oltre il  termine  di  centoventi
          giorni," e le parole: "nomina un commissario ad acta"  sono
          sostituite    dalle    seguenti:    "nomina     Commissario
          straordinario   di   governo   il    Segretario    generale
          dell'Autorita' di distretto di riferimento"; 
                    3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il
          seguente:  "Il  Segretario   generale   dell'Autorita'   di
          distretto, in  qualita'  di  Commissario  straordinario  di
          governo,  opera   in   via   sostitutiva   anche   per   la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano   in
          mancanza del gestore legittimato ad operare"; 
                    4) il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
          "Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari  sono
          definiti dal decreto di  nomina  e  posti  a  carico  delle
          risorse  destinate  agli   interventi.   I   compensi   dei
          Commissari saranno stabiliti  in  misura  non  superiore  a
          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
                    5) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
          "Nel caso sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il
          Commissario cessa  dall'incarico  e  viene  automaticamente
          sostituito dal nuovo Segretario". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  852,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «852. Al fine di  garantire  la  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della laguna di  Venezia  di
          cui all'art. 6 della legge 29 novembre  1984,  n.  798,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro  per
          l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal  2019  al  2024.  Le  risorse  cosi'  individuate  sono
          destinate, per l'importo di 20 milioni di euro  per  l'anno
          2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2019  al  2024,  ai   comuni   di   Venezia,   Chioggia   e
          Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni  di
          euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti i  comuni
          rappresentati nel Comitato di cui all'art. 4 della medesima
          legge n. 798 del 1984,  previa  ripartizione  definita  con
          deliberazione del Comitato stesso.». 
              - Si riporta l'art. 4, della legge 29 novembre 1984, n.
          798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia): 
                «Art. 4. - E' istituito un  Comitato  costituito  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a
          presiederlo, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          dal Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali,  dal
          Ministro  della  marina  mercantile,   dal   Ministro   per
          l'ecologia,  dal  Ministro  per  il   coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica  e  tecnologica,  dal
          presidente della giunta regionale del Veneto,  dai  sindaci
          dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;  nonche'
          da due rappresentanti dei restanti comuni di  cui  all'art.
          2, ultimo comma,  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,
          designati dai sindaci con voto limitato. 
                Segretario  del  Comitato  e'   il   presidente   del
          Magistrato alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le
          strutture  dipendenti,  la  funzione  di   segreteria   del
          Comitato stesso. 
                Al   Comitato   e'    demandato    l'indirizzo,    il
          coordinamento  ed  il  controllo  per  l'attuazione   degli
          interventi previsti  dalla  presente  legge.  Esso  esprime
          suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello
          stanziamento  complessivo  autorizzato   in   relazione   a
          particolari esigenze connesse con l'attuazione dei  singoli
          programmi di intervento. 
                Il Comitato trasmette al  Parlamento,  alla  data  di
          presentazione  del   disegno   di   legge   relativo   alle
          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi.». 
              - Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio  dell'economia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del  21  giugno  2013,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  194  del  20
          agosto 2013. 
              - La legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2014),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. 
              - Il decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133  (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre
          2014, e' stato convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          11  novembre  2014,  n.  164,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014. 
              - Si riporta  l'art.  8,  del  decreto  legislativo  16
          dicembre 2016,  n.  257  (Disciplina  di  attuazione  della
          direttiva  2014/94/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di  una
          infrastruttura per i combustibili alternativi): 
                «Art. 8  (Informazioni  per  gli  utenti  (Attuazione
          dell'art. 7, paragrafi 1, 2,  3,  5  e  7  della  direttiva
          2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n.  55,  sono  rese  disponibili
          informazioni chiare,  coerenti  e  pertinenti  riguardo  ai
          veicoli  a  motore  che  possono  utilizzare   regolarmente
          determinati  combustibili  immessi  sul  mercato  o  essere
          ricaricati  tramite  punti  di  ricarica,  conformemente  a
          quanto disposto dall'art. 37 del decreto del  Ministro  dei
          trasporti  28  aprile  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.
          Tali informazioni sono rese  disponibili  nei  manuali  dei
          veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui
          veicoli a motore e presso  i  concessionari  di  veicoli  a
          motore  ubicati  sul  territorio  nazionale.  La   presente
          disposizione si applica a tutti i veicoli a  motore,  e  ai
          loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. 
                2. La comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al
          comma  1  si  basa  sulle  disposizioni   in   materia   di
          etichettatura di cui alle norme tecniche  di  unificazione.
          Nel caso in cui tali norme riguardano una  rappresentazione
          grafica, incluso  un  sistema  cromatico  di  codifica,  la
          rappresentazione  grafica   e'   semplice   e   facile   da
          comprendere, e collocata in  maniera  chiaramente  visibile
          sui corrispondenti apparecchi di distribuzione  e  relative
          pistole di tutti i punti di rifornimento, a  partire  dalla
          data in cui i combustibili sono immessi sul mercato e i sui
          tappi  dei  serbatoi  di  carburante,  o  nelle   immediate
          vicinanze, di tutti  i  veicoli  a  motore  raccomandati  e
          compatibili  con  tale  combustibile,  e  nei  manuali  dei
          veicoli a motore, che sono immessi sul mercato dopo  il  18
          novembre 2016. 
                3. Nel caso in cui  le  disposizioni  in  materia  di
          etichettatura  delle  rispettive  norme   degli   organismi
          europei di normazione sono aggiornate o sono adottati  atti
          delegati  da  parte  della  Commissione  europea   riguardo
          all'etichettatura  o  sono  elaborate  nuove  norme   dagli
          organismi  europei  di  normazione   per   i   combustibili
          alternativi,  i  corrispondenti  requisiti  in  materia  di
          etichettatura si applicano a tutti i punti di  rifornimento
          e ricarica e a tutti i veicoli a motore  immatricolati  nel
          territorio  nazionale   decorsi   ventiquattro   mesi   dal
          rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione. 
                4. Al fine di  contribuire  alla  consapevolezza  dei
          consumatori  e  alla  trasparenza  dei  prezzi,   a   scopo
          divulgativo sul sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   sono   fornite
          informazioni sui fattori di  equivalenza  dei  combustibili
          alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti
          tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti. 
                5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto,  sono  rese  disponibili,  sul
          sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti  del  Ministero
          dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei  punti  di
          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili
          alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul
          sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti la mappa nazionale dei punti  di  ricarica  o  di
          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili
          alternativi  elettricita'  e  idrogeno  per  il   trasporto
          stradale.  Per  la  predisposizione  di  tale   mappa,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  attraverso
          la Piattaforma unica nazionale, di  seguito  PUN,  prevista
          nell'ambito del PNire, raccoglie le  informazioni  relative
          ai punti di  ricarica  o  di  rifornimento  accessibili  al
          pubblico, quali  la  localizzazione,  la  tecnologia  della
          presa,  la  potenza  massima   erogabile,   la   tecnologia
          utilizzata per l'accesso alla ricarica,  la  disponibilita'
          di    accesso,    l'identificativo    infrastruttura,    il
          proprietario dell'infrastruttura. 
                6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  in  linea  con  lo  sviluppo   dei
          carburanti alternativi per la navigazione, con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          previste le modalita'  di  comunicazione  agli  utenti  dei
          prezzi e delle mappe nazionali dei  punti  di  rifornimento
          accessibili al pubblico di  combustibili  alternativi  GNC,
          GNL e GPL per la navigazione. 
                7. Per le  autovetture,  la  Guida  al  risparmio  di
          carburanti e  alle  emissioni  di  CO2,  redatta  ai  sensi
          dell'art. 4  della  direttiva  1999/94/UE,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche
          informazioni  circa  i  benefici  economici,  energetici  e
          ambientali  dei  combustibili   alternativi   rispetto   ai
          tradizionali, mediante casi-tipo.». 
              - Si riporta l'art. 17-septies,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012 n. 83  (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134: 
                «Art. 17-septies  (Piano  nazionale  infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica).  -  1.  Al  fine  di  garantire  in  tutto   il
          territorio  nazionale  i   livelli   minimi   uniformi   di
          accessibilita'  del  servizio  di  ricarica   dei   veicoli
          alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei   ministri,   previa   deliberazione    del    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   su    proposta    del    Ministro    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano
          nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
          alimentati ad  energia  elettrica,  di  seguito  denominato
          "Piano nazionale". 
                2. (Abrogato). 
                3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la  realizzazione
          di  reti  infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli
          alimentati  ad  energia  elettrica  nonche'  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo
          delle medesime reti. 
                4. Il Piano nazionale definisce le  linee  guida  per
          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio
          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse
          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti
          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,
          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello
          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di
          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale
          prevede: 
                  a) l'istituzione di un  servizio  di  ricarica  dei
          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile
          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme
          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al
          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito
          internazionale; 
                  a-bis)  l'individuazione  di  parametri  minimi  di
          interoperabilita'  delle  nuove   colonnine   di   ricarica
          pubbliche e private, finalizzati a garantire la  loro  piu'
          ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica  in
          circolazione; 
                  b) l'introduzione  di  procedure  di  gestione  del
          servizio di ricarica di cui alla lettera  a)  basate  sulle
          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture
          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare
          attenzione: 
                    1) all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica  al
          cliente che la effettua, identificandolo univocamente; 
                    2) alla predisposizione di un sistema di  tariffe
          differenziate; 
                    3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi  di
          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con
          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile
          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il
          settore elettrico; 
                  c)   l'introduzione    di    agevolazioni,    anche
          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli
          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per
          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica; 
                  d)  la  realizzazione  di  programmi  integrati  di
          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici
          esistenti; 
                  e) la promozione della  ricerca  tecnologica  volta
          alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica
          dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 
                5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa deliberazione del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  concentrare  gli   interventi
          previsti dal comma 4 nei singoli contesti  territoriali  in
          funzione   delle   effettive   esigenze,   promuovendo    e
          valorizzando  la  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e
          privati,  ivi  comprese  le   societa'   di   distribuzione
          dell'energia elettrica. Decorsi novanta  giorni  senza  che
          sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati. 
                6.  Per  la  migliore  realizzazione  dei   programmi
          integrati di cui al comma 4, lettera  d),  i  comuni  e  le
          province possono associarsi ai sensi del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I  programmi  integrati
          sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
          loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
                7.  I  comuni  possono  accordare  l'esonero   e   le
          agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche stabiliti dall'art.  1,  comma  4,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore  dei  proprietari
          di    immobili    che    eseguono    interventi     diretti
          all'installazione e all'attivazione  di  infrastrutture  di
          ricarica elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica. 
                8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,  con  una
          dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
                9. A valere sulle risorse  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
          cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per  cento  delle
          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli
          impianti, dei progetti presentati  dalle  regioni  e  dagli
          enti   locali   relativi   allo   sviluppo    delle    reti
          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito
          degli accordi di programma di cui al comma 5. 
                10. Ai fini del  tempestivo  avvio  degli  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  previsti   in
          attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di  cui  al
          comma 8, per un ammontare pari a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013,  e'  destinata  alla  risoluzione  delle  piu'
          rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
          traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le  regioni
          interessate si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1091, della  citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205: 
                «1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
          ed industriale, connessi anche al programma Industria  4.0,
          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del
          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della
          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e
          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese
          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato
          a finanziare: 
                  a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare
          in Italia ad opera di soggetti pubblici  e  privati,  anche
          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese; 
                  b) il supporto  operativo  ed  amministrativo  alla
          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della
          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire
          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico
          produttivo.». 
              - Si riporta l'art. 86, della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): 
                «Art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei  comuni
          colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
          n. 219). - 1.  Al  fine  della  definitiva  chiusura  degli
          interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della  legge
          14  maggio  1981,  n.  219,  nelle  aree  della   Campania,
          Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del
          Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta
          che provvede alla realizzazione in regime di concessione di
          ogni  ulteriore  intervento  funzionalmente  necessario  al
          completamento del programma, le cui opere siano state  gia'
          individuate e la cui progettazione gia' affidata alla  data
          del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla
          realizzazione degli interventi  resi  necessari  da  eventi
          naturali  eccezionali  e  riferiti  ad  opere  non   ancora
          consegnate  in  via  definitiva  al  destinatario   finale,
          nonche' alla consegna  definitiva  delle  opere  collaudate
          agli enti destinatari preposti alla relativa gestione. 
                2. Sono revocate le concessioni per la  realizzazione
          di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge  14
          maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre
          2001 non abbiano conseguito  significativi  avanzamenti  da
          almeno tre anni. Il commissario di  cui  al  comma  1,  con
          propria determinazione,  affida,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla  definizione   degli   stati   di   consistenza,   il
          completamento della realizzazione delle opere suddette  con
          le modalita' ritenute  piu'  vantaggiose  per  la  pubblica
          amministrazione  sulla  base  della   medesima   disciplina
          straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e
          ne cura l'esecuzione. 
                3. Il commissario, nel dare avvio alle  attivita'  di
          cui ai commi 1 e  2,  valuta  l'onere  derivante  dal  loro
          completamento e ne informa  il  CIPE  per  l'individuazione
          delle  risorse  finanziarie,  d'intesa   con   le   regioni
          destinatarie degli interventi e a valere sui  trasferimenti
          ad  esse  assegnati.  All'onere   per   il   compenso   del
          commissario e  per  il  funzionamento  della  struttura  di
          supporto  composta  da  personale  in  servizio  presso  il
          Ministero delle attivita' produttive,  per  un  massimo  di
          300.000  euro   annui,   si   provvede   a   valere   sulle
          disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive  di
          cui alla contabilita' speciale 1728,  che  saranno  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del   predetto
          Ministero.». 
              - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  22  giugno
          2012 n. 83 (Misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134: 
                «Art. 49 (Commissario ad acta). - 1.  Il  commissario
          "ad acta" di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,
          n. 289, nominato con decreto del Ministro  delle  attivita'
          produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31
          dicembre 2018. 
                2. Entro la medesima data del 31  dicembre  2018,  il
          commissario "ad acta", previa ricognizione delle  pendenze,
          provvede alla consegna  di  tutti  i  beni,  trattazioni  e
          rapporti in capo alle Amministrazioni individuate,  secondo
          le ordinarie competenze, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
          relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
                3.  L'onere  per  il  compenso  a  saldo  e  per   il
          funzionamento della struttura di supporto  del  Commissario
          ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni
          dal  2012  al  2018,  grava  sulle   disponibilita'   della
          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di  cui
          all'art. 86, comma 3, della  legge  27  dicembre  2002,  n.
          289.». 
              - Si riporta l'art. 107,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  (Attuazione  della
          delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382): 
                «Art. 107 (Organi tecnici dello Stato). - Le  regioni
          possono   avvalersi,    nell'esercizio    delle    funzioni
          amministrative proprie o delegate, degli  uffici  o  organi
          tecnici anche consultivi dello Stato. 
                Possono essere chiamati  a  far  parte  degli  organi
          consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne
          disciplinano la composizione,  funzionari  designati  dagli
          uffici o organi,  di  cui  al  comma  precedente,  ad  essi
          appartenenti. 
                Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale  e
          della  consulenza   dell'Avvocatura   dello   Stato.   Tale
          disposizione non si applica nei giudizi in cui  sono  parti
          l'amministrazione dello Stato e le regioni,  eccettuato  il
          caso di litisconsorzio attivo. Nel caso  di  litisconsorzio
          passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato
          e  regione,  quest'ultima  puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato.». 
              - Si riporta l'art.  74,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  1990,  n.  76  (Testo  unico  delle  leggi  per  gli
          interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia
          e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre  1980,
          del febbraio 1981 e del marzo 1982): 
                «Art. 74 (Imposta sul valore aggiunto).  -  1.  (Art.
          13, comma 1, legge n. 48/1989; Art. 5, comma 1, lettere  c)
          ed f), decreto-legge n. 799/1980, conv. con mod.  legge  n.
          875/1980). -  Nei  comuni  colpiti  dai  terremoti  di  cui
          all'art. 1 fino alla  data  del  31  dicembre  1989,  fermi
          restando gli obblighi di fatturazione e  di  registrazione,
          non sono considerate cessioni  di  beni  e  prestazioni  di
          servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
          ivi   comprese   quelle   professionali,   relative    alla
          ricostruzione o alla riparazione di  fabbricati,  ancorche'
          destinati  ad  uso   diverso   dalla   abitazione,   e   di
          attrezzature, distrutti o danneggiati,  per  effetto  degli
          eventi  sismici  indicati  nel  precedente   art.   1.   La
          distruzione  o  il   danneggiamento   deve   risultare   da
          attestazione rilasciata dal comune  in  cui  si  trovano  i
          fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del  genio
          civile  o  dall'ufficio  tecnico  erariale  competenti  per
          territorio; 
                  b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
          anche professionali, comunque effettuate in relazione  alla
          riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche
          o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita'
          di demolizione e sgombero delle macerie. 
                2. (Art. 4, comma 4, decreto-legge n.  8/1987,  conv.
          con  mod.  legge  n.  120/1987).  -  Tutte  le   operazioni
          effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e  in  tutta
          l'area industriale di Calaggio, ivi  compreso  il  versante
          pugliese, in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere,
          comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione  delle
          aree industriali  ed  opere  connesse  fino  alla  consegna
          definitiva agli enti destinatari di cui  all'art.  39,  non
          sono considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi
          agli  effetti  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   con
          l'osservanza  degli   obblighi   di   fatturazione   e   di
          registrazione.  Non  e'   consentita   la   variazione   in
          diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. 
                3. (Art. 8, comma 4, decreto-legge n. 474/1987, conv.
          con mod. legge n. 12/1988). - Non sono considerate cessioni
          di beni  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  gli
          acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da
          quello delle attrezzature preesistenti, effettuati  per  il
          potenziamento di aziende  danneggiate  dall'evento  sismico
          operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 140 a 148, della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                140. Gli enti di  cui  al  comma  139  comunicano  le
          richieste di contributo al Ministero dell'interno entro  il
          termine  perentorio   del   15   settembre   dell'esercizio
          precedente  all'anno  di  riferimento  del  contributo.  La
          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla
          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e
          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione
          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione
          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
          l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: 
                  a) la richiesta  di  contributo  deve  riferirsi  a
          opere inserite in uno strumento programmatorio; 
                  b) ciascun comune puo' inviare una  richiesta,  nel
          limite massimo di 1.000.000 di euro per i  comuni  con  una
          popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per  i
          comuni con popolazione da 5.001  a  25.000  abitanti  e  di
          5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore  a
          25.000 abitanti; 
                  c)  il  contributo  puo'   essere   richiesto   per
          tipologie  di  investimenti   che   sono   specificatamente
          individuate nel decreto del Ministero dell'interno con  cui
          sono stabilite  le  modalita'  per  la  trasmissione  delle
          domande. 
                141. L'ammontare del contributo attribuito a  ciascun
          ente e' determinato, entro il  15  novembre  dell'esercizio
          precedente all'anno  di  riferimento  del  contributo,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   il
          seguente ordine di priorita': a) investimenti di  messa  in
          sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   b)
          investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti; c)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  degli
          edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,  e  di
          altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando  le
          priorita'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  qualora
          l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi  l'ammontare
          delle risorse disponibili, l'attribuzione e'  effettuata  a
          favore degli enti che presentano la  minore  incidenza  del
          risultato  di  amministrazione,  al   netto   della   quota
          accantonata, rispetto alle entrate  finali  di  competenza,
          ascrivibili ai titoli 1, 2,  3,  4  e  5  dello  schema  di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n.  118,  risultanti  dai  rendiconti  della  gestione  del
          penultimo esercizio precedente  a  quello  di  riferimento,
          assicurando,  comunque,  ai   comuni   con   risultato   di
          amministrazione,  al   netto   della   quota   accantonata,
          negativo, un  ammontare  non  superiore  alla  meta'  delle
          risorse disponibili. 
                142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma  2,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati
          delle   amministrazioni   pubbliche.    Sono    considerate
          esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dagli
          enti  che,  alla  data  di  presentazione  della  richiesta
          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i
          documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)
          ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,  riferiti  all'ultimo
          rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per
          i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma
          3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
          informazioni  di  cui  al  primo   periodo   sono   desunte
          dall'ultimo certificato di conto  consuntivo  trasmesso  al
          Ministero dell'interno. 
                143. L'ente beneficiario del  contributo  di  cui  al
          comma  139  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi
          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione di cui al comma 144  e  successivamente  possono
          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le
          medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
          gli stessi vengano impegnati entro sei mesi  dal  collaudo,
          ovvero dalla regolare esecuzione. 
                144. I contributi assegnati con il decreto di cui  al
          comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
          beneficiari per il  20  per  cento  entro  il  28  febbraio
          dell'anno di riferimento del  contributo,  per  il  60  per
          cento entro il  31  luglio  dell'anno  di  riferimento  del
          contributo, previa verifica dell'avvenuto  affidamento  dei
          lavori, attraverso il sistema di  monitoraggio  di  cui  al
          comma  146,  e  per  il  restante  20  per   cento   previa
          trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di
          collaudo, ovvero del  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai  sensi
          dell'art. 102 del codice di cui al decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
          condizioni previsti dai commi 143 e 144, il  contributo  e'
          recuperato dal Ministero dell'interno secondo le  modalita'
          di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
                146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai
          commi da 139 a 145 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ». 
                147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui al comma 139. 
                148.  Il  Ministero   dell'interno   puo'   stipulare
          un'apposita convenzione con la Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa,  quale  istituto  nazionale  di  promozione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, per disciplinare le attivita' di supporto e assistenza
          tecnica connesse all'utilizzo delle risorse  del  fondo  di
          cui al comma 139, con oneri posti  a  carico  del  medesimo
          fondo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 853 a 861, della citata
          legge 30 dicembre 2018 n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                853. La richiesta di anticipazione di  liquidita'  e'
          presentata agli istituti finanziari di  cui  al  comma  849
          entro il termine del 28 febbraio 2019 ed  e'  corredata  di
          un'apposita dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante
          legale  dell'ente  richiedente,  contenente  l'elenco   dei
          debiti da pagare con l'anticipazione, come  qualificati  al
          medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato
          dalla piattaforma elettronica per  la  gestione  telematica
          del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7,  comma
          1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
                854. Gli enti debitori effettuano  il  pagamento  dei
          debiti  per  i  quali  hanno  ottenuto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva
          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il
          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale il termine e' di  trenta  giorni  dalla  data  di
          effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 
                855. Le anticipazioni di liquidita'  sono  rimborsate
          entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in
          conseguenza del ripristino  della  normale  gestione  della
          liquidita', alle condizioni pattuite  contrattualmente  con
          gli istituti finanziatori. 
                856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso
          la piattaforma elettronica di cui al comma 853,  l'avvenuto
          pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro  il
          termine di cui al comma 854. In caso di mancato  pagamento,
          gli  istituti  finanziatori  possono   chiedere,   per   il
          corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,
          anche attivando le garanzie di cui al comma 852. 
                857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai  commi  862,
          864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di  cui
          al comma 849 che non  hanno  richiesto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro il termine di cui al comma 853 e  che  non
          hanno effettuato il pagamento dei debiti entro  il  termine
          di cui al comma 854. 
                858. Ai fini della tutela economica della Repubblica,
          le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872  costituiscono
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e  119,
          secondo comma, della Costituzione. 
                859. A partire  dall'anno  2020,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          applicano: 
                  a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'art.  33
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
          fine dell'esercizio precedente non si  sia  ridotto  almeno
          del 10 per cento rispetto a quello  del  secondo  esercizio
          precedente; 
                  b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se
          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma
          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,
          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno
          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle
          transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'art.  4  del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
                860.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione
          delle predette  misure,  si  fa  riferimento  ai  tempi  di
          pagamento e ritardo  calcolati  sulle  fatture  ricevute  e
          scadute  nell'anno  precedente  e  al  debito   commerciale
          residuo, di cui all'art.  33  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33. 
                861. I tempi di pagamento e ritardo di cui  ai  commi
          859  e  860  sono   elaborati   mediante   la   piattaforma
          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle
          certificazioni  di   cui   all'art.   7,   comma   1,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di
          ritardo sono calcolati tenendo conto  anche  delle  fatture
          scadute che le amministrazioni non hanno ancora  provveduto
          a pagare. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 14  gennaio
          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei  conti),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  La  gravita'
          della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni
          caso escluse per ogni profilo  se  il  fatto  dannoso  trae
          origine  da   decreti   che   determinano   la   cessazione
          anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di   rapporti   di
          concessione autostradale,  allorche'  detti  decreti  siano
          stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di
          controllo preventivo di legittimita'  svolto  su  richiesta
          dell'amministrazione  procedente.  Il  relativo  debito  si
          trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei  casi  di
          illecito arricchimento del dante  causa  e  di  conseguente
          indebito arricchimento degli eredi stessi. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 16, della legge 27  febbraio  1967,
          n.  48  (Attribuzioni  e  ordinamento  del  Ministero   del
          bilancio e della programmazione economica e istituzione del
          Comitato dei Ministri  per  la  programmazione  economica),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Costituzione ed attribuzioni  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica).  -  E'
          costituito   il   «Comitato   interministeriale   per    la
          programmazione economica». 
                Il  Comitato  e'  presieduto   dal   Presidente   del
          Consiglio dei ministri ed e' costituito in  via  permanente
          dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e'  vice
          presidente, e  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  dai  Ministri
          delegati  per  gli  affari   europei,   per   la   coesione
          territoriale, e per gli affari  regionali  in  qualita'  di
          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, e dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza   della
          Conferenza stessa. 
                In caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso  di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'. 
                Ferme  restando  le  competenze  del  Consiglio   dei
          ministri  e   subordinatamente   ad   esse,   il   Comitato
          interministeriale   per   la    programmazione    economica
          predispone   gli   indirizzi   della   politica   economica
          nazionale;  indica,  su  relazione  del  Ministro  per   il
          bilancio e la programmazione economica, le  linee  generali
          per la elaborazione del programma economico  nazionale,  su
          relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per
          la  impostazione  dei  progetti  di  bilancio   annuali   e
          pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive
          generali  intese  all'attuazione  del  programma  economico
          nazionale  ed  a  promuovere  e  coordinare  a  tale  scopo
          l'attivita' della pubblica  amministrazione  e  degli  enti
          pubblici; esamina la situazione economica generale ai  fini
          dell'adozione di provvedimenti congiunturali. 
                Entro il mese di luglio il Ministro  del  tesoro,  di
          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, presenta al CIPE lo schema  delle
          linee di impostazione dei progetti di  bilancio  annuale  e
          pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
          settore, riunite e coordinate in un  unico  documento  e  i
          relativi allegati. [Entro  lo  stesso  termine  gli  schemi
          anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di  essi
          la commissione interregionale prevista dall'art.  13  della
          legge 16 marzo 1970, n.  281,  esprime  il  proprio  parere
          entro il mese di agosto]. 
                Entro il 15 settembre il CIPE  approva  la  relazione
          previsionale e programmatica, le  relazioni  programmatiche
          di settore e le  linee  di  impostazione  dei  progetti  di
          bilancio annuale e pluriennale. 
                Le  regioni,  con  il  concorso  degli  enti   locali
          territoriali, determinano gli obiettivi  programmatici  dei
          propri bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai  programmi
          regionali di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli  obiettivi
          programmatici risultanti  dal  bilancio  pluriennale  dello
          Stato. 
                Qualora il Governo riscontri  la  mancata  attuazione
          della armonizzazione prevista dal  precedente  comma,  puo'
          promuovere  la  questione  di  merito  per   contrasto   di
          interessi ai sensi del quarto  comma  dell'art.  127  della
          Costituzione. 
                Promuove,   altresi',   l'azione    necessaria    per
          l'armonizzazione della politica economica nazionale con  le
          politiche economiche  degli  altri  Paesi  della  Comunita'
          europea  del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),   della
          Comunita' economica  europea  (C.E.E.)  e  della  Comunita'
          europea  della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo   le
          disposizioni degli Accordi di Parigi del  18  aprile  1951,
          ratificati con legge  25  giugno  1952,  n.  766,  e  degli
          Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con  legge  14
          ottobre 1957, n. 1203. 
                Sono  chiamati  a  partecipare  alle   riunioni   del
          Comitato altri Ministri, quando vengano trattate  questioni
          riguardanti  i  settori  di  rispettiva  competenza.   Sono
          altresi' chiamati i Presidenti delle  Giunte  regionali,  i
          Presidenti delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          quando  vengano  trattati  problemi   che   interessino   i
          rispettivi Enti. 
                Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
          segretario, un Ministro  o  un  Sottosegretario  di  Stato,
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                Alle sedute del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  possono   essere   invitati   ad
          intervenire  il  Governatore  della  banca   d'Italia,   il
          Presidente  dell'Istituto  centrale   di   statistica,   il
          segretario della programmazione. 
                Per l'esame dei problemi specifici il  Comitato  puo'
          costituire nel suo seno Sottocomitati. 
                I servizi di segreteria del  Comitato  sono  affidati
          alla   Direzione   generale    per    l'attuazione    della
          programmazione economica del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica. Per tali servizi  possono  essere
          addetti   presso   il   Ministero   funzionari   di   altra
          Amministrazione a richiesta della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri.». 
              - Si riporta l'art. 61, commi 6 e 9, del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n.  50  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo)", convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  61  (Eventi  sportivi  di   sci   alpino).   -
          (Omissis). 
                6. La consegna delle opere previste dal  piano  degli
          interventi approvato  ai  sensi  del  comma  4,  una  volta
          sottoposte a  collaudo  tecnico,  deve  avvenire  entro  il
          termine del 31  gennaio  2021.  Il  piano  indica  altresi'
          quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o
          economico alla realizzazione degli interventi del  progetto
          sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al
          regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere
          ultimate oltre detto termine. 
                (Omissis). 
                9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa
          dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  55,  comma  13,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 55 (Disposizioni varie). - (Omissis). 
                13. A decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'
          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione
          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una
          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato
          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie
          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture
          connesse fino al nodo stazione  di  Verona,  nonche'  delle
          iniziative    relative    all'interporto     di     Trento,
          all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
          al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
          nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
          di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998  il  canone  di
          concessione in favore dello Stato e'  aumentato  in  misura
          tale da produrre un aumento dei proventi complessivi  dello
          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai
          proventi del 1997. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1072, della  citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205: 
                «1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.».