Art. 4 bis Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio 1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti»; b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente: «859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attivita' preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 859, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti.». - Si riporta l'art. 1, commi 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205: «853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. In vigore dal 1° gennaio 2018 854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi. In vigore dal 1° gennaio 2018 855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. In vigore dal 1° gennaio 2018 856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. In vigore dal 1° gennaio 2018 858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Omissis). 860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti legge di bilancio 2018". 861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.».