Art. 4 quater 
 
 
       Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile 
 
  1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno
di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine
di garantire la sussistenza  delle  disponibilita'  di  competenza  e
cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche  pluriennali  e
la necessita' di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  in  un
quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di
realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli  anni  2019,  2020  e
2021: 
  a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della  spesa  in
relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio
pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione; 
  b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi; 
  c) le disposizioni di cui all'articolo 30,  comma  2,  lettera  b),
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a
quelle annuali. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 24, 27, 29, 30,  33,  34  e
          34-bis, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 24 (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del
          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',
          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato
          costituiscono  profili   attuativi   dell'art.   81   della
          Costituzione. 
                2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte  le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse
          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte
          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle
          correlative entrate. 
                3.  Sulla  base  dei  criteri  dell'universalita'   e
          dell'unita', e' vietato  gestire  fondi  al  di  fuori  del
          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti  e  regolati  in
          base all'art. 40, comma 2, lettera p). 
                4. E' vietata altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi
          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi
          e le quote di proventi  riscossi  per  conto  di  enti,  le
          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 
                5. Restano valide  le  disposizioni  legislative  che
          prevedono la riassegnazione  di  particolari  entrate  alle
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione. 
                5-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio
          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
          di specifici interventi o attivita'.». 
                «Art. 27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
                2. Il trasferimento di somme  dai  fondi  di  cui  al
          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.». 
                «Art. 29 (Fondo di riserva per le  autorizzazioni  di
          cassa). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  "fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa"
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento». 
                «Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale  e  a  carattere
          permanente). - 1. Le leggi pluriennali di  spesa  in  conto
          capitale quantificano la spesa complessiva e  le  quote  di
          competenza  attribuite  a  ciascun  anno  interessato.   Le
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono   assumere
          impegni  nei  limiti  dell'intera  somma   indicata   dalle
          predette leggi mentre i relativi  pagamenti  devono  essere
          contenuti  nei  limiti  delle  autorizzazioni  annuali   di
          bilancio. 
                2. Con la seconda sezione del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano
          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel
          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti rimodulazioni: 
                  a) la rimodulazione, ai sensi dell'art.  23,  comma
          1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
          di spesa,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli
          stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
          carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
          triennio di riferimento del bilancio di previsione; 
                  b) la reiscrizione nella competenza degli  esercizi
          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura
          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
          capitale a carattere non permanente. 
                2-bis. In apposito allegato al disegno  di  legge  di
          bilancio sono  evidenziate  le  rimodulazioni  disposte  ai
          sensi del comma 2. 
                3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
                  a)  autorizzazione  concessa  al  beneficiario,   a
          valere sul contributo stesso,  a  stipulare  operazioni  di
          mutui con istituti di credito il cui onere di  ammortamento
          e' posto a carico dello Stato. In tal  caso  il  debito  si
          intende  assunto  dallo  Stato  che  provvede,   attraverso
          specifica delega del beneficiario medesimo, ad  erogare  il
          contributo direttamente all'istituto di credito; 
                  b)  spesa  ripartita  da  erogare  al  beneficiario
          secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
                4. Nel caso si proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
                5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
          a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
                6.  Le  leggi  di  spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel  caso  in  cui
          l'onere a regime e' superiore  a  quello  indicato  per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
                7. 
                8.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
                9. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  8  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) introduzione della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
                  b)   predisposizione   da   parte   del   Ministero
          competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
          la valutazione degli investimenti; 
                  c) garanzia di indipendenza e professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                  d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                  e) separazione del finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al "fondo progetti"  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  "fondo
          opere"  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                  f)  adozione   di   regole   trasparenti   per   le
          informazioni relative al finanziamento  e  ai  costi  delle
          opere;  previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali   in
          formato telematico alle Camere e procedure di  monitoraggio
          sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  e  dei  singoli
          interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
          sostenuti   e   ai   risultati    ottenuti    relativamente
          all'effettivo stato di realizzazione delle opere; 
                  g)  previsione  di  un  sistema  di  verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
                10. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari  entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere comunque adottati. 
                11.». 
                «Art. 33 (Assestamento e variazioni di  bilancio).  -
          1. Entro il mese di giugno di  ciascun  anno,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge
          ai fini  dell'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio
          formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta  della
          consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede
          di  rendiconto  dell'esercizio  scaduto  il   31   dicembre
          precedente. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          variazioni di bilancio occorrenti  per  l'applicazione  dei
          provvedimenti legislativi pubblicati  successivamente  alla
          presentazione del disegno di legge di  bilancio  indicando,
          per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai  fini  della
          gestione  e  della   rendicontazione,   le   dotazioni   di
          competenza, di cassa e in conto residui. 
                2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
          comma 2 anche in  relazione  ai  provvedimenti  legislativi
          pubblicati   nei   sessanta    giorni    precedenti    alla
          presentazione del  disegno  di  legge  di  bilancio  i  cui
          effetti non risultino  recepiti  nel  medesimo  disegno  di
          legge. 
                3. Con il disegno di legge di cui al comma 1  possono
          essere  proposte,  limitatamente  all'esercizio  in  corso,
          variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   finanziarie
          previste a legislazione vigente, anche relative  ad  unita'
          di voto  diverse,  restando  comunque  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti. 
                4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
          alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
          rimodulate in termini di  competenza  e  di  cassa,  previa
          verifica del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma  del
          proprio stato di previsione,  con  esclusione  dei  fattori
          legislativi di cui all'art. 21,  comma  5,  lettera  b),  e
          comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dalla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.  Resta
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  spesa  in  conto
          capitale per finanziare spese correnti. 
                4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato ai fini del  rispetto
          dei saldi di  finanza  pubblica,  possono  essere  disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di  ciascuna
          azione, con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui
          all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque  nel  rispetto
          dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili  di
          cui alla lettera a) del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.
          Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  spesa  in
          conto capitale per finanziare spese correnti. 
                4-ter.  Nell'ambito  dello  stato  di  previsione  di
          ciascun Ministero possono essere effettuate, ad  invarianza
          di  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  aventi
          ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se  appartenenti  a
          titoli  diversi,  iscritti  nella  categoria   2   (consumi
          intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
          con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art.  21,
          comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di
          spesa derivanti dalla  lettera  a)  del  medesimo  comma  5
          dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli  stanziamenti
          in conto capitale  per  finanziare  spese  correnti.  Salvo
          quanto  previsto  dal   comma   4-quater,   le   variazioni
          compensative di cui al  primo  periodo  sono  disposte  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su
          proposta del Ministro competente. 
                4-quater. Nel caso in cui le variazioni  compensative
          di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese  concernenti
          l'acquisto di beni  e  servizi  comuni  a  piu'  centri  di
          responsabilita' amministrativa, gestite  nell'ambito  dello
          stesso  Ministero  da  un  unico  ufficio  o  struttura  di
          servizio, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono  essere
          disposte  con  decreto  interdirettoriale   del   dirigente
          generale, cui fa capo il predetto ufficio  o  struttura  di
          servizio  del  Ministero  interessato,   e   dell'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio  della
          Ragioneria generale dello Stato, da comunicare  alla  Corte
          dei conti. 
                4-quinquies.  Al  fine  di  preordinare   nei   tempi
          stabiliti  le  disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per
          disporre i pagamenti e di rendere effettive  le  previsioni
          indicate nei piani finanziari dei  pagamenti,  con  decreto
          del Ministro competente, da  comunicare  al  Parlamento  ed
          alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione  della
          spesa, possono essere disposte, tra  unita'  elementari  di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione  per
          i pagamenti effettuati mediante  l'emissione  di  ruoli  di
          spesa  fissa,  previa  verifica  da  parte  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle
          medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 
                4-sexies. Le variazioni di  bilancio  in  termini  di
          competenza, cassa e residui, necessarie  alla  ripartizione
          nel corso dell'esercizio  finanziario,  anche  tra  diversi
          Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per  legge  sono
          disposte, salvo che non  sia  diversamente  previsto  dalla
          legge medesima, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su proposta dei Ministri interessati. 
                4-septies. Il disegno di  legge  di  assestamento  e'
          corredato di una relazione tecnica, in  cui  si  da'  conto
          della coerenza del valore del saldo netto da  finanziare  o
          da  impiegare  con  gli  obiettivi  programmatici  di   cui
          all'art.  10,  comma  2,  lettera  e).  La   relazione   e'
          aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge  di
          assestamento tra i due rami del Parlamento. 
                4-octies. Il budget di cui  all'art.  21,  comma  11,
          lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge
          di  assestamento  e,  successivamente,  sulla  base   delle
          eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di  legge
          a seguito dell'esame parlamentare.». 
                «Art. 34 (Impegno e pagamento).  -  1.  I  dirigenti,
          nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
          ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in
          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che
          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di
          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di
          autonomia contabile. 
                2. Con riferimento alle somme dovute dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle
          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,
          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio
          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le
          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore
          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto
          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in
          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla
          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi
          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il
          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in
          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di
          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad
          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere
          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del
          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i
          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili
          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente
          disciplinato. 
                2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
          commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
          provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine  di
          mettere a disposizione le  risorse  ai  predetti  soggetti.
          Tali impegni sono assunti nei  limiti  dello  stanziamento,
          con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni
          assunte  o  programmate  dai   funzionari   delegati   sono
          esigibili,  sulla  base   di   un   programma   di   spesa,
          opportunamente documentato, comunicato  all'amministrazione
          dai   medesimi   funzionari    delegati    e    commisurato
          all'effettivo   fabbisogno   degli    stessi,    ai    fini
          dell'emissione degli ordini di accreditamento.  I  relativi
          ordini di accreditamento  sono  disposti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di  cui
          all'art. 23,  comma  1-ter,  e  nel  limite  degli  impegni
          assunti  per  l'esercizio   finanziario   di   riferimento.
          L'assunzione degli impegni di spesa delegata  e'  possibile
          solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
          ragione  dell'impegno,  l'importo  ovvero  gli  importi  da
          impegnare,   l'esercizio   finanziario   o   gli   esercizi
          finanziari su cui  gravano  le  scadenze  di  pagamento.  A
          valere sugli impegni di spesa  delegata,  l'amministrazione
          dispone  una  o  piu'  aperture  di  credito  in   funzione
          dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o  programmate
          dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
          a  fronte  delle  aperture  di  credito  ricevute  non   si
          perfezionino  obbligazioni  esigibili  entro   il   termine
          dell'esercizio,   i   funzionari    delegati    ne    danno
          comunicazione  all'amministrazione  per  la  corrispondente
          riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
          di     riduzione     rientra      nella      disponibilita'
          dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
          esercizio  finanziario  in  favore  di   altri   funzionari
          delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
          spesa delegata, a fronte dei quali, alla data  di  chiusura
          dell'esercizio, non corrispondono ordini di  accreditamento
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Gli  importi  delle
          aperture  di  credito  non   interamente   utilizzati   dai
          funzionari  delegati   entro   il   termine   di   chiusura
          dell'esercizio costituiscono residui di  spesa  delegata  e
          possono essere accreditati agli  stessi  in  conto  residui
          negli  esercizi  successivi,   prioritariamente   in   base
          all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai  funzionari
          delegati, fermi restando i  termini  di  conservazione  dei
          residui  di  cui  all'art.  34-bis.  Previa  autorizzazione
          dell'amministrazione  di  riferimento,  secondo  le   norme
          vigenti  nell'ordinamento   specifico   di   ogni   singola
          amministrazione, i funzionari delegati possono  avviare  le
          procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
          che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a  carico
          di esercizi  successivi,  anche  prima  dell'emissione  del
          relativo ordine di accreditamento. 
                3. Per le spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e
          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,
          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva
          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti
          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'
          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che
          ne costituiscono il presupposto. 
                4.  Le  spese  per  competenze  fisse  ed  accessorie
          relative al personale, sono imputate  alla  competenza  del
          bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i
          relativi pagamenti. 
                5. Per gli impegni di spesa  in  conto  capitale  che
          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2. 
                6. Alla chiusura  dell'esercizio  finanziario  al  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo tale data. 
                6-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  6,  le
          risorse assegnate con variazioni di bilancio  adottate  con
          decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          trasmessi alla Corte dei conti entro il 28  febbraio,  sono
          conservate tra i residui  passivi  dell'anno  successivo  a
          quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: 
                  a) all'applicazione  di  provvedimenti  legislativi
          pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
                  b)  alla  riassegnazione  di  entrate   di   scopo,
          adottate nell'ultimo mese dell'anno; 
                  c) alla attribuzione delle risorse di fondi la  cui
          ripartizione,  tra  le  unita'   elementari   di   bilancio
          interessate,  e'  disposta  con  il  predetto  decreto   di
          variazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a
          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione. 
                6-ter. Le risorse di  parte  corrente  assegnate  con
          variazioni di bilancio e non impegnate  entro  la  chiusura
          dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di  cui  al
          comma 6-bis,  costituiscono  economie  di  bilancio,  fatta
          eccezione per quelle assegnate per  effetto  di  variazioni
          compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
          relative alle competenze fisse e continuative del personale
          finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa,  purche'
          i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
          dei conti entro il 15 marzo. 
                7. Al fine di garantire una  corretta  programmazione
          dell'utilizzo degli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio
          statale,  il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in
          relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
          di bilancio di propria  pertinenza,  con  esclusione  delle
          spese  relative  alle  competenze  fisse  e  accessorie  da
          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito
          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo
          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente
          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano
          finanziario dei pagamenti sulla base  del  quale  ordina  e
          paga  le  spese.  Le  informazioni  contenute   nei   piani
          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza
          periodica. Il  dirigente  responsabile  della  gestione  ha
          l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
          con riferimento  alle  unita'  elementari  di  bilancio  di
          propria pertinenza, almeno con cadenza  mensile,  anche  in
          assenza di nuovi impegni e, in ogni caso,  in  relazione  a
          provvedimenti di variazioni di bilancio adottati  ai  sensi
          della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
          di gestione. 
                7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
          commissari  delegati,   comunque   denominati,   il   piano
          finanziario dei pagamenti e' predisposto e  aggiornato  dal
          dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
          dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 
                8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e
          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,
          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il
          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza
          l'obbligazione. 
                8-bis.  Quali  titoli  e  documenti  comprovanti   il
          diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari
          i provvedimenti di approvazione degli stati di  avanzamento
          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente
          emesse. 
                9.  Ai   fini   della   predisposizione   del   piano
          finanziario dei pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni
          elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale
          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni
          singolo atto ad esso collegato. 
                10. Gli uffici di controllo, effettuano, con  cadenza
          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi
          7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
          finanziario dei pagamenti,  l'amministrazione  inadempiente
          non potra' accedere alle risorse dei fondi  di  riserva  di
          cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal  predetto
          monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei  suddetti
          obblighi. 
                11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
          di spesa fissa  quale  mezzo  di  pagamento  per  le  spese
          relative a fitti, censi, canoni, livelli. 
                12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate  mediante
          mandati informatici. Il pagamento  delle  pensioni  nonche'
          delle competenze fisse ed  accessorie  al  personale  dello
          Stato  viene  effettuato  mediante  ordini  collettivi   di
          pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
          fissi ed accertati sono  pagate  mediante  ruoli  di  spesa
          fissa informatici.». 
                «Art. 34-bis (Conservazione dei residui  passivi).  -
          1. Salvo che non sia diversamente previsto con  legge,  gli
          stanziamenti di parte corrente  non  impegnati  al  termine
          dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 
                2. I residui delle spese correnti non pagati entro il
          secondo esercizio successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
          assunto il relativo impegno di spesa e  quelli  non  pagati
          entro  il  terzo  anno  relativi  a  spese   destinate   ai
          trasferimenti  correnti  alle  amministrazioni   pubbliche,
          costituiscono    economie    di    bilancio    salvo    che
          l'amministrazione non dimostri, con  adeguata  motivazione,
          entro il termine previsto per  l'accertamento  dei  residui
          passivi  riferiti  all'esercizio  scaduto,  al   competente
          Ufficio centrale di bilancio, la permanenza  delle  ragioni
          della sussistenza del debito, in modo  da  giustificare  la
          conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
          caso  le  somme   si   intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi  e  possono  riprodursi  in   bilancio   con
          riassegnazione  alle  pertinenti   unita'   elementari   di
          bilancio degli esercizi successivi. 
                3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'art. 30. 
                4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
          entro   il   terzo   esercizio    successivo    a    quello
          dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
          agli effetti amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono
          riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti
          unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi. 
                4-bis. I termini  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si
          applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis  dell'art.
          34. 
                5. Le somme  relative  a  contributi  pluriennali  ai
          sensi dell'art. 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui
          non piu' dovute  al  creditore  originario  possono  essere
          utilizzate a favore di altri soggetti,  ferme  restando  le
          finalita'   per   le   quali   le   risorse   sono    state
          originariamente  iscritte  in  bilancio.   L'autorizzazione
          all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'   concessa   dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato,  previa  verifica
          della sussistenza  delle  esigenze  rappresentate  e  della
          compatibilita'   dell'operazione   con   il    mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di  finanza  pubblica,  ai  sensi
          della legislazione vigente. 
                6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, sono  allegati  al  rendiconto  generale
          dello Stato. 
                7. La gestione dei  residui  e'  tenuta  distinta  da
          quella  della  competenza,  in  modo  che   nessuna   spesa
          afferente ai residui possa essere imputata sui fondi  della
          competenza e viceversa.».