Art. 4 septies 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli   interventi   di
  adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione
  anche  al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure   di
  infrazione in corso. 
 
  1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di  infrazione
in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al  Commissario  unico  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono attribuiti compiti di coordinamento per la  realizzazione  degli
interventi funzionali  a  garantire  l'adeguamento  nel  minor  tempo
possibile alla normativa dell'Unione europea e superare  le  suddette
procedure di infrazione nonche'  tutte  le  procedure  di  infrazione
relative alle medesime problematiche. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere. 
  3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le
funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito
a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al
superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n.
2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione
progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni,
il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo
d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima
valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle
sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014
(causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del
Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al
presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun
incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun
incarico. 
  5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. 
  6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del
provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento. 
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152» sono inserite le  seguenti:  «,  o,  in  mancanza  di  questi
ultimi, alle regioni»; 
  b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle
aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche'  del  gestore
del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo  il
primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale  di  cui  il
Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di 30 ore mensili effettivamente  svolte,  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.». 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  2,  commi  1,  2   e   9,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi  urgenti
          per la coesione sociale  e  territoriale,  con  particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di
          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle
          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione
          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento
          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli
          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e
          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli
          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora
          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti
          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia
          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il
          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
          ai sensi dell'art. 143 del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle
          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente
          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro
          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia." 
                (Omissis). 
                9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito
          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio
          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di
          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.
          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a
          carico   dei   quadri   economici   degli   interventi   da
          realizzare.». 
              - Si riporta l'art. 7, commi  7,  7-bis  e  7-ter,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti  per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164: 
                «Art. 7 (Norme in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          (Omissis). 
                7. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la  nomina  di
          appositi commissari  straordinari,  che  possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.
          10 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.  Ai  commissari
          non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
          altri emolumenti, comunque denominati. 
                7-bis. I commissari straordinari di cui al  comma  7,
          che assicurano la realizzazione  degli  interventi  con  le
          risorse destinate  dalla  delibera  CIPE  n.  60/2012  alla
          depurazione delle acque, procedono senza  indugio  al  loro
          impegno con le procedure ad evidenza pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
          comunque  dall'effettiva   disponibilita'   di   cassa,   e
          dell'esito   delle   stesse   informano    il    competente
          Dipartimento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
                7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le
          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento
          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi
          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al
          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di
          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la
          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno
          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'art.  1,
          comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo  le
          specifiche tecniche di cui alla  circolare  n.  18  del  30
          aprile 2015 del medesimo Ministero. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - (Omissis). 
                5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,
          il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art.  17  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 20, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
                «Art. 20 (Norme straordinarie per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di contenzioso  amministrativo).  -  1.  In
          considerazione  delle  particolari   ragioni   di   urgenza
          connesse      con      la      contingente       situazione
          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e
          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli
          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza
          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione
          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni
          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle Province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
                2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano
          i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento
          e il quadro finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
                3. Il commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
                4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al  comma
          3, il commissario ha, sin dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall' art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133; i decreti di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme
          cui si intende derogare. 
                5.   Il   commissario,   se   alle   dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
                6. In ogni  caso,  i  provvedimenti  e  le  ordinanze
          emesse dal commissario non possono comportare  oneri  privi
          di copertura finanziaria in violazione dell'art.  81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente
          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura
          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano
          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art.  1
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                8. 
                8-bis. 
                9. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          regionale. 
                10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
          comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 142 del 2004. 
                10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,
          n. 383, e' sostituito dal seguente: 
                  "4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nulla osta, previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616". 
                10-ter.  Al  fine  della  sollecita  progettazione  e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'art. 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice  di
          cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'  autorizzata
          l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a  1  milione  di
          euro per ciascuno degli  anni  2009  e  2010,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'art.  145,  comma  40,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
                10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
                10-quinquies. Ai fini di cui al comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1,  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
          suscettibili di poter beneficiare di  un  finanziamento  da
          parte della BEI stessa. 
                10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di  contributi
          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'
          art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre  2003,
          n. 350, e successive modificazioni, possono  richiedere  il
          finanziamento  da  parte  della  Banca  europea   per   gli
          investimenti, direttamente o tramite intermediari bancari a
          cui  fornisca  la  relativa  provvista,  secondo  le  forme
          documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per
          le operazioni di finanziamento di scopo. 
                10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art. 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: 
                    "c-bis)  il  suolo  non   contaminato   e   altro
          materiale  allo   stato   naturale   escavato   nel   corso
          dell'attivita'  di  costruzione,  ove  sia  certo  che   il
          materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato
          naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato"; 
                  b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,"». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66
          (Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          14 aprile 2003, S.O. n. 61.