Art. 5 bis Disposizioni in materia di ciclovie interurbane 1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «delle autostrade ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2»; b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 agosto 2019, sono definite le modalita' di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di cui al presente comma. (Omissis).». - Si riporta l'art. 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "ciclovia": un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura; b) "rete cicloviaria": l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuita'; c) "via verde ciclabile" o "greenway": pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non e' consentito il traffico motorizzato; d) "sentiero ciclabile o percorso natura": itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle biciclette; e) "strada senza traffico": strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua; f) "strada a basso traffico": strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora; g) "strada 30": strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite dall'art. 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; e' considerata "strada 30" anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari. 2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu' delle seguenti categorie: a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'art. 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'art. 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'art. 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) le vie verdi ciclabili; d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura; e) le strade senza traffico e a basso traffico; f) le strade 30; g) le aree pedonali, come definite dall'art. 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; h) le zone a traffico limitato, come definite dall'art. 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; i) le zone residenziali, come definite dall'art. 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».