Art. 5 bis 
 
 
           Disposizioni in materia di ciclovie interurbane 
 
  1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «delle autostrade ciclabili»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.
2»; 
  b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 104, della citata legge 30
          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                104. Allo scopo di finanziare interventi  finalizzati
          alla progettazione di ciclovie interurbane,  come  definite
          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  11
          gennaio 2018, n. 2, e' istituito, nello stato di previsione
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
          Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2
          milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare  entro  il
          31 agosto 2019, sono definite le  modalita'  di  erogazione
          delle risorse del predetto Fondo, nonche' le  modalita'  di
          verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli
          enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di
          cui al presente comma. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 2, della legge 11 gennaio 2018,  n.
          2  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della   mobilita'   in
          bicicletta e  la  realizzazione  della  rete  nazionale  di
          percorribilita' ciclistica): 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  della  presente
          legge si intende per: 
                  a)  "ciclovia":  un  itinerario  che  consenta   il
          transito delle biciclette nelle due  direzioni,  dotato  di
          diversi livelli di protezione determinati da  provvedimenti
          o da infrastrutture che rendono la  percorrenza  ciclistica
          piu' agevole e sicura; 
                  b)  "rete  cicloviaria":   l'insieme   di   diverse
          ciclovie o di segmenti di  ciclovie  raccordati  tra  loro,
          descritti,  segnalati  e  legittimamente  percorribili  dal
          ciclista senza soluzione di continuita'; 
                  c) "via verde  ciclabile"  o  "greenway":  pista  o
          strada  ciclabile  in  sede  propria  sulla  quale  non  e'
          consentito il traffico motorizzato; 
                  d)  "sentiero   ciclabile   o   percorso   natura":
          itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi
          o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche
          costruttive,  dove  e'  ammessa   la   circolazione   delle
          biciclette; 
                  e) "strada senza  traffico":  strada  con  traffico
          motorizzato inferiore alla media di  cinquanta  veicoli  al
          giorno calcolata su base annua; 
                  f) "strada a basso traffico": strada  con  traffico
          motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli  al
          giorno calcolata su base  annua  senza  punte  superiori  a
          cinquanta veicoli all'ora; 
                  g)  "strada  30":  strada  urbana   o   extraurbana
          sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari  o
          a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite
          dall'art. 135, comma 14, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495;
          e' considerata "strada 30" anche la strada extraurbana  con
          sezione  della  carreggiata  non  inferiore  a  tre   metri
          riservata  ai  veicoli  non  a   motore,   eccetto   quelli
          autorizzati, e sottoposta al  limite  di  velocita'  di  30
          chilometri orari. 
                2.  Con  riferimento  ai  parametri  di  traffico   e
          sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari  che
          comprendono una o piu' delle seguenti categorie: 
                  a) le  piste  o  corsie  ciclabili,  come  definite
          dall'art. 3, comma 1, numero 39), del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e
          dall'art. 140, comma 7, del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
                  b)  gli  itinerari  ciclopedonali,  come   definiti
          dall'art. 2, comma  3,  lettera  F-bis,  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285; 
                  c) le vie verdi ciclabili; 
                  d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura; 
                  e) le strade senza traffico e a basso traffico; 
                  f) le strade 30; 
                  g) le aree pedonali,  come  definite  dall'art.  3,
          comma 1, numero 2), del codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  h) le  zone  a  traffico  limitato,  come  definite
          dall'art. 3, comma 1, numero 54), del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  i) le zone residenziali, come definite dall'art. 3,
          comma 1, numero 58), del codice della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».