Art. 5 quater 
 
 
                      Proroga di mutui scaduti 
 
  1. Al fine di consentire il completamento  di  opere  di  interesse
pubblico,  le  somme  residue  relative  ai  mutui  che  sono   stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre  2018  e  che
pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,
possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza
dell'ammortamento dei predetti  mutui  ai  fini  della  realizzazione
degli interventi  riguardanti  l'opera  oggetto  del  mutuo  concesso
ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei
diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo  di
ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e'  effettuata  dalla
Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda
dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei  Ministeri  competenti,
sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla
realizzazione delle predette opere. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 5, commi 1 e 3,  del  decreto-legge
          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326: 
                «Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi   e
          prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi  e
          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione di "Cassa depositi e  prestiti  societa'  per
          azioni"  (CDP  S.p.A.),  con  effetto  dalla   data   della
          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto
          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla
          trasformazione. 
                (Omissis). 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                  a) le funzioni, le attivita' e le passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                  b) i beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
                  c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                  d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque
          in misura non inferiore al fondo di dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
                (Omissis).».