Art. 5 quinquies 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture 
 
  1. In considerazione della straordinaria necessita' ed  urgenza  di
assicurare la  celere  cantierizzazione  delle  opere  pubbliche,  e'
istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per  azioni
denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale  pari  a
10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e
delle finanze,  su  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti esercita il controllo di  cui  all'articolo  16  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  La
societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha
per  oggetto  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   direzioni
generali  in  materia  di  programmi  di  spesa  che   prevedano   il
trasferimento  di  fondi  a  regioni  ed  enti  locali  e  che  siano
sottoposti alle Conferenze di cui al decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281.  Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al
presente comma sono erogate alla societa' su un  conto  di  tesoreria
intestato alla medesima societa',  appositamente  istituito,  con  le
modalita'  previste  dalle  medesime  convenzioni.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  designa  il  consiglio  di
amministrazione. 
  2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle
pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima. 
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo  periodo
dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le
parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere  dall'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro  a  decorrere
dall'anno 2020»; 
  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  16,  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica): 
                «Art. 16 (Societa' in house). -  1.  Le  societa'  in
          house ricevono affidamenti diretti  di  contratti  pubblici
          dalle  amministrazioni  che  esercitano  su  di   esse   il
          controllo analogo o da ciascuna delle  amministrazioni  che
          esercitano su di esse il controllo analogo  congiunto  solo
          se non  vi  sia  partecipazione  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di quella prescritta da  norme  di  legge  e  che
          avvenga in forme che non comportino controllo o  potere  di
          veto, ne' l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla
          societa' controllata. 
                2.   Ai   fini   della   realizzazione   dell'assetto
          organizzativo di cui al comma 1: 
                  a) gli statuti delle societa'  per  azioni  possono
          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.
          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile; 
                  b) gli statuti  delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi
          dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; 
                  c) in ogni caso, i requisiti del controllo  analogo
          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di
          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
          comma, del codice civile. 
                3. Gli statuti delle  societa'  di  cui  al  presente
          articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
          loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
          a esse affidati dall'ente pubblico o  dagli  enti  pubblici
          soci. 
                3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite  di
          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche
          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri
          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'
          principale della societa'. 
                4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi
          dell'art.  2409  del  codice  civile  e  dell'art.  15  del
          presente decreto. 
                5. Nel caso di cui  al  comma  4,  la  societa'  puo'
          sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
          la stessa si  e'  manifestata,  rinunci  a  una  parte  dei
          rapporti  con  soggetti  terzi,  sciogliendo   i   relativi
          rapporti  contrattuali,  ovvero  rinunci  agli  affidamenti
          diretti da parte dell'ente  o  degli  enti  pubblici  soci,
          sciogliendo i relativi rapporti. In  quest'ultimo  caso  le
          attivita'   precedentemente    affidate    alla    societa'
          controllata devono essere  riaffidate,  dall'ente  o  dagli
          enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
          dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro  i
          sei  mesi  successivi  allo   scioglimento   del   rapporto
          contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle  procedure
          di gara i beni o servizi continueranno  ad  essere  forniti
          dalla stessa societa' controllata. 
                6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti,  di
          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria
          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui
          all'art. 4. A seguito della  cessazione  degli  affidamenti
          diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
          parasociali  finalizzati  a  realizzare  i  requisiti   del
          controllo analogo. 
                7. Le societa'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          tenute all'acquisto di lavori, beni e  servizi  secondo  la
          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  238,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge: 
                «238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art.  18
          della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in   modo   da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro
          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000
          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno
          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 10, del decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37 dell'art. 32 le parole:  "30  giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 95, della citata legge  30
          dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                (Omissis).».