Art. 10
Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria per la
gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto
legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le
prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in
coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario, nonche' di quelli dei piani di
riqualificazione dei servizi sanitari.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui
all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, puo'
avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel
settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico
del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera
interessata.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del presente decreto, i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo
4, comma 1, decorrono dall'insediamento della Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del menzionato decreto
legislativo n. 267 del 2000, ovvero, se la Commissione e' gia'
insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In
tali casi la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti
previsti dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, sentito il
Commissario ad acta.
4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale siano
interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e
146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267
del 2000 segnala al Commissario ad acta la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione della disciplina del dissesto
finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto dall'articolo
5, comma 1, decorre dalla data di insediamento della Commissione
ovvero, se gia' insediata, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 143, 144, 145 e
146 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con
la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni,
per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono
con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.
Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria per
l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le
modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
e funzionamento del comitato di cui al comma 2.
Art. 145 (Gestione straordinaria). - 1. Quando in
relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'art.
143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e'
stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
144, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
distacco, di personale amministrativo e tecnico di
amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo
proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50%(percento) del
compenso spettante a ciascuno dei componenti della
commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per
i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica
funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.
Tali competenze sono a carico dello Stato e sono
corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea
documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo
nell'emissione degli accreditamenti e' autorizzata a
prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
contabilita' speciale. Per il personale non dipendente
dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato,
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro
dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente
corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
una quota parte del 10%(percento) delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' del ricavato delle
vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potra' rilasciare, sulla base della
valutazione dell'attivita' prestata dal personale
assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti
locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e
per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche
indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma
1 dell'art. 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli
interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati
e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato
provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle
amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli
atti all'amministrazione regionale territorialmente
competente per il tramite del commissario del Governo, o
alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e
finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque
destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti
enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali
dissestati, limitatamente agli importi totalmente
ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino
alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano
rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto
ai sensi del comma 1 dell'art. 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche
con riferimento a situazioni di infiltrazione o di
condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione di servizi pubblici locali, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli
ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la
commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti
ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca
delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque momento e
fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare
previste dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma 3,
la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
interesse generale si avvale, anche mediante forme di
consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi
locali particolarmente interessati alle questioni da
trattare.
Art. 146 (Norma finale). - 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri
enti locali di cui all'art. 2, comma 1, nonche' ai consorzi
di comuni e province, agli organi comunque denominati delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende
speciali dei comuni e delle province e ai consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi
ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione
straordinaria dei singoli comuni.».